Prova uscita merce dalla CE: attenzione all'Ex Works
AGGIORNAMENTO IN MATERIA DOGANALE
LA PROVA DELL’USCITA DELLA MERCE – ATTENZIONE ALL’EX WORKS!
Oggetto: Circolare doganale n. 3028 del 21 luglio 2008, che rende effettivo l’uso dell’art. 161, parte 5 del Codice Doganale Comunitario - Regole dell’esportazione, dichiarazione d’esportazione.
Alcune premesse
Dal 01 luglio 2007, con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1875 del 2006 e l’avvio del sistema AES (Automated Export System), la prova dell’esportazione delle merci è costituita non più dal “visto uscire” sull’esemplare 3 del DAU, ma da un messaggio elettronico che la “dogana di uscita” (ultima dogana comunitaria) trasmette alla “dogana di esportazione” (ufficio doganale nazionale), quando il vettore vi si presenta, consegnando il DAE / MRN, per lasciare il territorio doganale comunitario.
Desideriamo sottolineare che sono due e distinti gli Uffici doganali coinvolti, quello “nazionale”, a cui l’esportatore presenta la dichiarazione d’esportazione, e quello di “uscita comunitaria”, che comunica con un messaggio elettronico al primo l’uscita della merce. Solo in questo caso il primo è abilitato a chiudere l’operazione.
L’onere della prova dell’uscita delle merci dal territorio della Comunità dunque, che prima gravava sull’esportatore ed era costituito dall’esibizione della copia 3 del DAU, vistato dalla dogana di uscita/frontaliera, si è invertito. Spetta ora alla dogana di esportazione nazionale dimostrare che la merce NON è uscita dal territorio doganale comunitario, nessun onere di acquisizione della prova di uscita delle merci resta a carico dell’azienda esportatrice a fronte di possibili verifiche dell’Amministrazione Finanziaria (vedi nota prot. Agenzia delle Entrate del 21.11.2007 N. 2007/180954).
Aggiornamento
La normativa doganale in oggetto ribadisce l’uso dell’art. 161, parte 5 del Codice Doganale Comunitario imponendo che l’Ufficio doganale presso cui deve essere presentata la merce e la relativa dichiarazione d’esportazione NON E’ SCELTO DAL VETTORE, a sua discrezione, ma deve essere quello espressamente indicato nell’art. 161, par. 5 del CDC, che così recita:
“La dichiarazione di esportazione deve essere presentata nel luogo in cui l’esportatore è stabilito ovvero dove le merci sono imballate per essere caricate o esportate”. A questa disposizione si escludono le merci vincolate al perfezionamento passivo e al regime del transito.
E’ il caso della vendita EX Works, in cui la ditta esportatrice consegna le merci al vettore, firmando la CMR, non conoscendo e non controllando dove egli farà dogana. La disposizione dice che la ditta esportatrice deve dare istruzione al vettore di presentare la dichiarazione di esportazione presso la Dogana di appartenenza territoriale, nessun’altra è competente. Eccezione all'obbligo sono :
* le operazioni effettuate presso il ragruppatore (operazioni groupages);
* le operazioni effettuate presso l'azienda che ha provveduto all'imballaggio;
* le operazioni (disposizione poco conosciuta) da effettuarsi presso un Ufficio doganale che per la sua dislocazione geografica è molto più vicino di quello di appartenenza territoriale.
Ma per capire le conseguenze di tale disposizione, analizziamone le conseguenze: nel caso in cui l’operatore nazionale effettui l’intera operazione di esportazione interamente in altro Stato Membro (dogana di esportazione e uscita presso altro Stato) si chiarisce che:
1. l’operazione non rientra nel sistema ECS, che presuppone lo scambio di dati tra due dogane di due differenti Stati Membri;
2. l’operazione è gestita con sistemi informatici dello Stato Membro non noti e non consultabili dall’Amministrazione Doganale Italiana;
3. le prove dell’uscita della merce che uno Stato decide di fornire ad operatori che effettuano interamente l’operazione di esportazione all’interno del proprio territorio, non sono note alle altre Amministrazioni doganali;
4. deve essere pertanto cura dell’operatore italiano che effettua l’operazione in altro Stato, acquisire l’informazione relativa alla “prova di uscita della merce” e tenere agli atti tale prova (3 anni).
Per cui attenzione nella vendita EX Works, la ditta esportatrice, per tutelarsi, può curare personalmente l’operazione doganale presentando il DAE presso la dogana di appartenenza territoriale (in questi casi è preferibile utilizzare procedure domiciliate CAD, che permettono l'effettuazione dell’operazione presso l’azienda senza dover trasferire materiali ed automezzi presso gli Uffici delle dogana e o presso i magazzini delle Case di spedizione) altrimenti in caso di controllo, l’onere tornerà ad essere un obligo dell'esportatore dimostrare l’uscita della merce presentando:
- bolla di importazione del Paese destinatario autenticata;
- CMR firmato dalle tre parti; (il mittente, il vettore ed il destinatario. Trattandosi del contratto di trasporto il destinatario può fare le riserve e conseguentemente il mittente può agire di conseguenza)
- ricevuta bancaria di pagamento.
Nel caso di mancata esportazione dei beni da parte del cessionario extracomunitario nel termine di 90 gg. dalla data in cui ha ricevuto i beni, il cedente (l’esportatore) è soggetto alla sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell’IVA relativa (art. 8 DPR 633/72). La sanzione tuttavia non viene applicata se nei 30 giorni successivi il cedente provvede a regolarizzare la fattura versando la relativa imposta.
Per ogni informazione in merito, potete contattare la Società CAD EUROPA SRL (Centro di Assistenza Doganale) e chiedere del Sig. Mauro Chinellato (tel. 0422/997713).
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