Per tutte le pratiche delle vostre spedizioni... un'azienda vi può aiutare

Consulsped Srl - Società di spedizioni

ConsulspedWeb

È attivo il nuovo servizio innovativo offerto da CAD Europa Srl e Consulsped Srl in conformità alle recenti disposizioni. Il software permette alle Aziende Clienti di consultare la lista delle dichiarazioni doganali, scaricare documenti legati alle operazioni doganali, anche emesse da altre dogane, estrarre dati in formato Excel e visualizzare visti uscire MRN, evidenziando operazioni non concluse.

Accedi al servizio ConsulspedWeb

CONSULSPED SRL - Operatore Economico Autorizzato (AEO) è una Casa di Spedizioni con 40 anni di esperienza del settore e, oltre alle operazioni doganali presso i propri Uffici, in collaborazione con C.A.D. EUROPA Srl, può sdoganare per conto del Cliente presso lo stabilimento di quest’ultimo senza spostare la merce.

A questi, si aggiungono i seguenti servizi: deposito doganale, telematizzazione accise, presentazione dei listing INTRASTAT, e ogni altra operazione collegata ai servizi doganali, consulenza doganale e accise, accompagnamento all’ottenimento dell’Autorizzazione AEO (Customs/Security) e corsi di formazione tecnico-pratici.

I nostri Corsi di Formazione

I nostri corsi tecnico-pratici si rivolgono ad operatori interessati ad acquisire sicurezza e affidabilità documentale verso il cliente estero.

Le domande che ogni operatore, prima di lavorare con l’estero dovrebbe rivolgersi, sono:

  • Sono preparato in questo argomento?
  • Posso operare tranquillamente senza chiedere l’intervento di un consulente?

Ultime News

PROCEDIMENTO DI RILASCIO IVO

Il procedimento istruttorio descritto nella Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2024 a cui si rimanda, è di seguito:
a) Fase di pre-istruttoria: 30 giorni, verifica delle condizioni di accettazione dell’istanza, tra cui la correttezza e completezza formale dell’istanza; se l’Ufficio Origine e Valore accerta che l’istanza è carente di informazioni necessarie, concede un termine di 30 giorni dalla data della richiesta;
b) Accettazione rigetto dell’istanza: conclusa la fase di pre-istruttoria, la domanda viene accettata e si avvia il procedimento che deve concludersi entro 120 giorni;
c) Istruttoria: è curata dall’Ufficio Origine e Valore, con la collaborazione dell’UD competente, al quale saranno inviati domanda e allegati, per esprimersi su:
o Esiti di eventuali controlli riguardanti le merci oggetto di IVO;
o Procedimenti di revisione di accertamento;
o Pendenza di ricorsi conseguenti l’attività di accertamento;
Elementi utili di ostacolo al riconoscimento IVO. Le informazioni vanno fornite entro 30 giorni dalla richiesta formale al richiedente che deve rispondere entro tale termine con la documentazione, pena la decadenza
d) Termini: ai soli soggetti AEO, l’Agenzia si impegna a fornire esito entro 60 giorni dall’accettazione dell’istanza;
e) Validità: le decisioni IVO sono valide per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data in cui acquisiscono efficacia (art. 33 p. 3 CDU) e vanno indicate tra i documenti a corredo con il codice 627 e il n. di IVO;
f) Notifica: a decorrere dal 1^ ottobre 2024, la IVO viene firmata digitalmente e trasmessa via PEC al richiedente e all’Ufficio dogane competente
g) Ricorso: può essere presentato di fronte alla Corte di Giustizia di Roma entro 60 giorni dalla notifica della decisione AEO (perentorio). Non vi è obbligo di contradditorio anticipato;
h) Cessazione: la decisione IVO può essere cessata prima della scadenza se:
o L’UE adotta un regolamento o conclude un accordo che cambia le norme
o La decisione non è più compatibile con le norme in materia di origine OMC / note esplicative / pareri OMC;
o Il codice EORI cessa. La cessazione di validità non ha effetto retroattivo.
i) Revoca: è un provvedimento emesso solo dall’Autorità Doganale se le condizioni per le quali sono state emesse le decisioni IVO, non risultano più soddisfatte (art. 23 p. 3 CDU) o non sono compatibili con una nuova sentenza della Corte di Giustizia europea, con effetto dalla data di pubblicazione nella GUUE (art. 34 p. 8 lett. a) e d) CDU). La revoca si applica dal momento in cui il Richiedente ha ricevuto il provvedimento. C’è il diritto ad essere ascoltati;
l) Annullamento: se è stata emanata sulla base di informazioni non corrette o incomplete comunicate dal richiedente. Come per la revoca, anche l’annullamento prevede il diritto di essere ascoltati del richiedente. L’annullamento ha effetto retroattivo (ex tunc), a decorrere dalla data di emissione della decisione. In caso di annullamento, il richiedente non può presentare domanda di uso esteso (periodo di grazia);
m) Uso esteso (periodo di grazia); laddove cessa di essere valida o interviene un provvedimento di revoca, il richiedente può presentare domanda di uso esteso (o di grazia) che non può superare 6 mesi dalla data di revoca. Il richiedente presenta istanza di uso esteso entro 30 giorni, indicando:
o I quantitativi per cui si richiede;
o Il contratto stipulato;
o Entro 30 giorni, l’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, adotta il provvedimento.
o L’uso esteso non può essere concesso per merci da esportare.
n) Monitoraggio IVO: gli Uffici Doganali devono sempre verificare che le merci, oggetto della dichiarazione doganale, siano identiche a quelle per cui risulta rilasciata IVO.
La Circolare ADM n. 8/D dell’8 maggio 2013 è sostituita dalla n. 18 dell’8 luglio 2024.

Allegato_Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2024

PRESENTAZIONE DOMANDE DI IVO

DAL 01 OTTOBRE 2024

Normativa: art. 32-37 CDU / art. 7 bis-22 RD / art. 8-23 RE Con la Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2024, sono state fornite istruzioni in merito alla compilazione e al procedimento rilascio IVO.Lo scopo di tale decisione unionale è dare certezza all’origine della merce...

GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

Con il Reg.to UE del Parlamento e del Consiglio n. 573 del 7 febbraio 2024, che abroga il Reg.to n. 517 del 2014 (GUUE serie L del 20/02/2024) e modifica la Direttiva UE 2019/1937:• Impone disposizioni per importazione, esportazione, immissione nel mercato, fornitura e uso di gas fluorurati...

AGGIORNAMENTO CONVENZIONE PEM

Dal 01.01.2025

La convenzione PEM (Paneuromediterranea) consente l’applicazione del cumulo diagonale tra l’UE e una serie di Parti contraenti. Per cumulo diagonale si intende che i materiali che hanno ottenuto il carattere originario in un primo paese aderente (paese fornitore) possono essere trasformati...

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL KENYA

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL KENYA Dal 1° luglio 2024, nella Gazzetta Ufficiale UE Serie L - Consiglio Decisione n. 2024/1648 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio delle merci tra l’Unione Europea e il Kenya.Per consultare le...

VARIAZIONE COOU LUGLIO 2024

VARIAZIONE IMPORTO

VARIAZIONE IMPORTO COOU DAL 1^LUGLIO 2024 A partire dal 1^ luglio 2024, il Contributo Consorzio oli usati per l’olio lubrificante acquistato dall’Unione Europea, tassato solo in Italia, e da versare con bonifico bancario è 0,09 € al Kg, come da nota allegata. allegato...

NUOVE INDICAZIONI PER IL TRANSITO DOGANALE

NUOVE INDICAZIONI PER IL TRANSITO DOGANALE Il transito doganale è un regime speciale che permette, dietro idonea garanzia, di trasportare merci non unionali, sotto vigilanza doganale, da un punto all’altro dell’UE, in sospensione di dazi, oneri e misure di politica commerciale...

RIFORMA DEL CDU FORSE ENTRO IL 2026

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Il Gruppo dei Saggi, (WPG) incaricato dalla Commissione UE e il Parlamento UE, stanno lavorando, anche alla riforma del codice doganale unionale.I progetti in arrivo sono: Entro il 02/12/2024, completamento di AES (Authomated Export Systems) e NCTS fase 5, con definitivo passaggio ai nuovi data set...

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