Esportatore Autorizzato

Esportatore Autorizzato

sportatore Autorizzato
Chi è l’esportatore autorizzato?
L’esportatore autorizzato è il soggetto giuridico che ha ottenuto lo STATUS dall’Ufficio delle dogane di appartenenza territoriale e dichiara direttamente in fattura l’origine preferenziale dei prodotti.
L’autorizzazione ad apporre la dichiarazione di origine preferenziale direttamente in fattura “Esportatore Autorizzato” permette, inoltre, alla Vostra società:
- di eliminare l’emissione del certificato di circolazione Eur1 (risparmiando nei tempi e nei costi) evitando in tale maniera di incorrere nelle disposizioni dell’Agenzia delle Dogane Circolare n. 11 D prot. 39851 del 28.04.2010.
In tale circolare si dispone che la presentazione della domanda di rilascio dell’Eur1 in dogana, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, deve avvenire almeno dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale.
Produce inoltre una serie di benefici collaterali quali:

  1. la miglior conoscenza della posizione preferenziale dei propri prodotti e la comprensione delle norme che regolano i trattati di cooperazione economica;
  2. l’abbattimento del costo del rilascio del documento EUR1 o ATR non necessitando più la loro emissione;
  3. la speditezza delle operazioni doganali (il dichiarante non deve più controllare se la dichiarazione di origine preferenziale sia stata effettuata regolarmente e, qualora mancasse, richiederla per le vie brevi con i conseguenti ritardi nelle operazioni;
  4. l'impossibilità del rilascio di un modello EUR 1 senza che sia stato espressamente richiesto con le conseguenze del caso.

La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla documentazione che attesta l’origine preferenziale dei prodotti, delle materie prime acquistate in Italia ed in EU. Senza tale documentazione non può essere riconosciuta la preferenzialità dei prodotti in esportazione.
L’origine preferenziale non deve essere confusa con l’origine non preferenziale.
La differenza consiste nel fatto che l’origine:
non preferenziale è quella acquisita dai prodotti dove hanno subito l’ultima sostanziale trasformazione; anche se nella loro fabbricazione siano state utilizzate materie prime non UE (l’origine che viene documentata con il certificato di origine rilasciato dalla CCIAA)
• preferenziale è quella acquisita in base alle disposizioni previste dagli accordi sottoscritti dalla UE con i paesi terzi che hanno concluso un accordo di associazione e che consente di ottenere, nel paese di destino, l’abbattimento parziale o totale dei dazi all’importazione.

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