AUTORIZZAZIONE DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA CVA

In vigore dal 01.12.2025

Con la Circolare ADM n. 30 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato l’istituto della semplificazione della determinazione del valore in dogana previsto dall’art. 73 del Codice Doganale dell’Unione (CDU).

Tale istituto consente la determinazione forfettaria di importi che concorrono al valore in dogana ma che non sono conosciuti al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e si applica esclusivamente:

• su richiesta dell’operatore economico, con custom decition CVA, nel Trader Portal;

• solo per il regime di importazione;

• quando il valore in dogana è basato sul valore di transazione (art. 70 CDU) e costituisce un’alternativa all’uso della dichiarazione semplificata ex art. 166, riducendo oneri amministrativi e garantendo una corretta riscossione dei diritti doganali.

Dal 1° dicembre 2025, decade la precedente circolare ADM n. 5/D del 2017 (vedere anche documento TAXUD/A6/2024/1621936).

Le condizioni per ottenere la semplificazione sono:

Condizioni oggettive (art. 71 RD):

1. Costi amministrativi sproporzionati derivanti dall’uso della dichiarazione semplificata (es. necessità di fornire documentazione ripetitiva).

2. Presunzione che il valore determinato tramite semplificazione non differisca in modo significativo dal valore che sarebbe determinato senza autorizzazione.

Condizioni soggettive (art. 71, par. 2 RD), simili a quelle previste per l’AEO:

1. Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;

2. Sistema contabile conforme ai principi contabili vigenti e idoneo ai controlli mediante audit;

3. Struttura amministrativa adeguata all’attività e presenza di un sistema interno di controllo dei flussi e delle irregolarità.

Procedura di presentazione dell’istanza:

L’operatore deve registrarsi al TP (Trader Portal) e compilare tutti i campi previsti dall’Allegato A del Reg. 2446/2015, inserendo informazioni su richiedente, rappresentante, responsabili, ambito territoriale dell’autorizzazione e tipo di semplificazione, indicare un indirizzo PEC per la validità delle notifiche ufficiali.

Allegare la seguente documentazione obbligatoria:

– Documento di identità del Richiedente;

– Relazione dettagliata sul metodo di calcolo proposto;

– File Excel con i dati che compongono il valore da semplificare: formula applicata, incoterms, valuta utilizzata e dati storici oggettivi e quantificabili (almeno un’annualità, salvo richieste ulteriori dell’autorità);

– Ogni documento utile a comprovare gli elementi (es. contratti, fatture, accordi di licenza). L’operatore economico deve allegare alla domanda tutti i documenti utili a dimostrare la natura e la quantificazione degli elementi inclusi o esclusi dal valore in dogana, soprattutto quando regolati da contratti o accordi specifici (vendita, trasporto, licenza, servizi).

Contenuto, procedimento amministrativo, monitoraggio, modifica, revoca dell’autorizzazione:

Devono inoltre essere fornite:

• informazioni sul luogo di tenuta della contabilità e delle scritture;

• indicazioni sulle merci interessate (tipologia, codice NC, descrizione);

• chiara descrizione dell’oggetto della semplificazione, specificando se riguarda pagamenti, aggiunte ex art. 71 CDU, o deduzioni ex art. 72 CDU;

• valore degli importi da semplificare;

• motivazioni e metodo scelto per calcolare gli importi: la formula deve essere coerente con contratti, polizze assicurative, dati storici e documentazione doganale.

Registrazione e accettazione della domanda (max 30 giorni)

L’Ufficio Origine e Valore di Roma verifica:

• completezza delle informazioni e dei documenti (art. 11 RD);

• pertinenza degli allegati.

Se completa, la domanda è accettata con decorrenza dalla data d’invio.

Se incompleta, richiede integrazioni, da fornire entro 30 giorni; il termine di 120 giorni per decidere decorre dalla data dell’integrazione. In assenza di risposta, l’istanza è considerata non accettata.

Istruttoria dell’Ufficio ADM locale (max 60 giorni)

Una volta accettata la domanda, l’Ufficio Origine e Valore affida all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente i che verifica:

• carichi pendenti e casellario giudiziale dei soggetti rilevanti;

• assenza di violazioni doganali/fiscali gravi o ripetute;

• adeguatezza del sistema contabile e possibilità di ricostruzione dei flussi;

• struttura organizzativa conforme ai requisiti normativi;

• coerenza del metodo proposto confrontando, ad esempio, royalties o altri importi con dati storici.

La verifica si conclude con una relazione motivata all’Ufficio Origine e Valore.

Adozione della decisione (entro 120 giorni)

Sulla base dell’istruttoria, l’Ufficio Origine e Valore redige la decisione:

• 120 giorni per i richiedenti ordinari,

• 90 giorni per gli operatori AEO, salvo casi di sospensione dello status.

La decisione (CVA) è adottata dal Direttore della Direzione Dogane di Roma, notificata tramite CDS e comunicata anche via PEC per fornire informazioni utili alla gestione e al monitoraggio.

La semplificazione non ha scadenza temporale, ma resta soggetta ai poteri di controllo dell’amministrazione (artt. 48 e 188 CDU).

Il titolare deve rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione e informare tempestivamente l’Ufficio delle Dogane di ogni cambiamento che può incidere sulla validità dell’autorizzazione.

Mancato accoglimento

Se l’istanza non è accettabile, l’Ufficio delle Dogane comunica i motivi ostativi (art. 22.6 CDU).

L’operatore può presentare osservazioni entro 30 giorni. Contro la decisione negativa sono ammessi ricorso al TAR Lazio (60 giorni) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (120 giorni).

Gestione e monitoraggio dell’autorizzazione

La CVA ha validità illimitata, ma è soggetta a monitoraggio annuale per verificare:

• aggiornamento dei dati e della formula adottata;

• permanenza di condizioni soggettive e oggettive.

L’Ufficio Origine e Valore, ricevute le informazioni aggiornate, coinvolge L’Ufficio delle Dogane Territoriale per le necessarie verifiche e può confermare, modificare, sospendere o revocare l’autorizzazione.

Annullamento, modifica, revoca, sospensione:

• Annullamento (art. 27 CDU): quando la decisione si basa su informazioni inesatte o incomplete conosciute o conoscibili dal richiedente; ha effetto retroattivo (ex tunc).

• Revoca/modifica (art. 28 CDU): quando le condizioni non sono più soddisfatte o su richiesta del titolare; effetto non retroattivo (ex nunc).

• Sospensione: applicabile in caso di dubbi sulla permanenza delle condizioni o su richiesta dell’operatore quando non può temporaneamente rispettare gli obblighi.

Riesame

La decisione può essere riesaminata:

• per modifiche normative,

• a seguito del monitoraggio annuale,

• su segnalazione del titolare in caso di nuovi fattori rilevanti.

L’esito del riesame può comportare sospensione, annullamento, revoca o modifica.

Allegato_Circolare n. 30 del 26.11.25_ Valore in dogana

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