REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA
In vigore dal 23.10.2025
REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA
Con la Circolare n. 28 del 23 ottobre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, introduce, accanto alla normale procedura doganale di reintroduzione in franchigia, una procedura semplificata per le aziende che hanno una numerosità annua di questi rientri.
1. Procedura ordinaria (Codice regime 61 10, regime aggiuntivo F01):
• Ogni reintroduzione richiede la valorizzazione dei dati relativi alle dichiarazioni di esportazione precedenti.
• Le dichiarazioni sono soggette a controlli in linea, fisici e documentali.
• È necessario dimostrare l’identità tra la merce reintrodotta e quella precedentemente esportata.
Procedura semplificata:
• Controlli principalmente a posteriori.
• Possibilità di indicare un solo documento di esportazione per più spedizioni, semplificando la gestione contabile.
• Maggiore flessibilità e riduzione degli adempimenti dichiarativi.
• Applicabile a operatori già operativi secondo la procedura ordinaria.
2. Accesso alla procedura semplificata
Per richiedere l’iscrizione nei registri Ret-Relief o E-Commerce Ret-Relief, l’operatore deve:
• Presentare l’istanza all’Ufficio doganale competente sul luogo della contabilità principale.
• Dichiarare, tramite formulario unico, sotto responsabilità, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalle Determinazioni Direttoriali:
1. Autorizzazioni doganali per “luogo approvato” e “destinatario autorizzato transito”.
2. Numero minimo di operazioni mensili (solo per e-commerce, almeno 50 operazioni per tre mesi consecutivi).
3. Sistema di controllo interno e tracciabilità dei beni reintrodotti.
4. Identità tra soggetto esportatore e soggetto che effettua la reintroduzione.
5. Accesso alle scritture contabili e ai sistemi gestionali per i controlli a posteriori.
6. Accessibilità, se presente, alle piattaforme e-commerce per le verifiche da parte dell’Ufficio.
• Allegare autocertificazione sull’assenza di carichi pendenti presso le Procure della Repubblica.
3. Istruttoria e verifica dei requisiti
• L’Ufficio doganale riceve e verifica la completezza formale dell’istanza.
• Se completa, avvia attività di verifica tramite:
o Analisi documentale,
o Sopralluogo presso il soggetto richiedente per controllare:
? Identità della merce,
? Conformità alle autorizzazioni doganali,
? Tracciabilità dei beni attraverso scritture contabili e sistemi informatici.
• La relazione finale dell’Ufficio deve indicare:
o Conformità ai requisiti,
o Livello di affidabilità dell’operatore,
o Tracciabilità delle operazioni,
o Proposta di accoglimento o rigetto dell’istanza, e percentuale di controlli da effettuare in linea.
• In caso di irregolarità, l’Ufficio può proporre sospensione o revoca della semplificazione.
4. Iscrizione nei registri
• Entro 10 giorni dalla conclusione dell’istruttoria, la Direzione Dogane iscrive il soggetto autorizzato nei registri:
o Ret-Relief: operatori tradizionali.
o E-Commerce Ret-Relief: operatori tramite piattaforme market-place.
• La validità dell’iscrizione è annuale e soggetta a proroga in base ai monitoraggi periodici:
o Semestrale per operatori e-commerce,
o Annuale per altri operatori.
• La Direzione Antifrode verifica indicatori di rischio e supporta il processo di autorizzazione.
5. Formalità dichiarative
• Tutte le operazioni devono utilizzare i codici regime specifici:
o 61 – Reimportazione e immissione in libera pratica,
o 10 – Spedizione/esportazione precedente,
o F01 – Esenzione da dazi all’importazione per reintroduzione in franchigia.
• Procedura semplificata: possibile indicare un solo documento di esportazione, tracciando internamente le corrispondenze con le scritture contabili.
• Codici specifici per documenti giustificativi e singoli prodotti garantiscono la completa tracciabilità della merce.
6. Aspetti fiscali – IVA
• Operazioni in regime 61 10 possono essere non soggette a IVA:
o Esportatori abituali: tramite dichiarazione d’intento.
o Esportatori non abituali: secondo art. 68 DPR 633/72, con indicazione del codice IVA a 0%.
• L’accettazione della dichiarazione implica il rispetto dei requisiti di franchigia doganale: identità del bene, stesso soggetto esportatore/reintroduttore, stato originario della merce.
7. Disciplinari e controlli a posteriori
• Dopo l’iscrizione nei registri, l’Ufficio redige un disciplinare operativo, dettagliando:
o Ruoli e responsabilità dell’operatore,
o Modalità di esecuzione dei controlli a posteriori,
o Gestione della tracciabilità e registri contabili.
• I controlli a posteriori seguono metodologie PCA e prevedono relazioni periodiche:
o Semestrale per e-commerce,
o Annuale per altri operatori.
• In caso di irregolarità gravi, l’Ufficio può sospendere o revocare la semplificazione anticipatamente.
8. Disposizioni finali
• La Circolare sostituisce le precedenti disposizioni sulle semplificazioni di reintroduzione in franchigia.
Allegato - Circolare Ret-Relief n. 28 del 23-10-2025 Reintroduzione in franchigia
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