E-COMMERCE: SPEDIZIONI DI MODICO VALORE

In vigore dal 1° luglio 2026

E-COMMERCE: SPEDIZIONI DI MODICO VALORE

Il Regolamento (UE) n. 382 dell’11 febbraio 2026, sopprime la precedente franchigia dai dazi per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro e introduce, fino al 1° luglio 2028, un dazio forfettario di 3 euro per ciascun articolo contenuto nelle spedizioni postali di valore non superiore a 150 euro.
Dal 1° luglio 2028, il regime transitorio sarà superato e, con l'introduzione dell'EU Customs Data Hub, le merci e-commerce, non pagheranno più i 3 euro ma le aliquote ordinarie, indipendentemente dal valore.
Per "articolo" si intendono una o più merci caratterizzate dalla stessa: classificazione tariffaria, descrizione, origine, ove richiesta.
Ai fini dichiarativi, normalmente l'articolo corrisponde a una linea della dichiarazione. Il dichiarante (titolare del regime IOSS o rappresentante indiretto dell’importatore) è il debitore principale del dazio e l'obbligazione doganale sorge con l'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Nella Circolare n. 17 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopodi dettaglia, inoltre, gli adeguamenti dei tracciati informatici H1, H6 e H7, come segue:
1. Tracciato H1: si compila nel caso siano presenti merci soggette a divieti/restrizioni, accise o misure preferenziali. È stato introdotto il nuovo codice di preferenza "5", specificamente collegato al dazio forfettario di 3 euro.
2. Tracciato H6: può essere utilizzato volontariamente per spedizioni fino a 1.000 euro, alle condizioni previste dalla normativa.
3. Tracciato H7: può essere utilizzato per le restanti spedizioni soggette al dazio di 3 euro.
l sistema contabilizza automaticamente il dazio tramite codice tributo A00.

La riforma modifica anche i codici relativi al regime IVA:
Codice Regime
F48 IOSS
F49 Special Arrangement
F53 IVA ordinaria
Viene eliminato il precedente C07, collegato alla franchigia doganale ormai soppressa.
Vengono introdotti nuovi obblighi informativi relativi ai Product Identifier (PID), con l'obiettivo di rafforzare la tracciabilità delle merci e l'analisi dei rischi.
Sono previsti i codici:
• C127 – identificativo attribuito dal venditore;
• C128 – identificativo produttore non standardizzato;
• C129 – identificativo produttore standardizzato;
• Y081 – assenza di identificativo standardizzato.
I codici sono facoltativi dal 1° luglio 2026 e diventano obbligatori dal 1° novembre 2026.

Garanzie
Per le operazioni che richiedono la copertura di più dichiarazioni è prevista la possibilità di ricorrere alla garanzia globale (CGU). La garanzia può essere costituita tramite:
• deposito in contanti;
• fideiussione.
L'importo deve essere adeguato al debito doganale stimato e deve essere periodicamente monitorato.
La Commissione Europea ha chiarito che i soggetti AEO possono beneficiare della riduzione della garanzia al 30% per le operazioni di vendita a distanza, ai sensi dell'art. 95.3 CDU.

Trattamento IVA del dazio
Il trattamento del dazio varia in funzione del regime IVA:
1. IOSS: il dazio di 3 euro è esente da IVA all'importazione e non concorre alla base imponibile;
2. Regimi non IOS: l'IVA all'importazione è dovuta anche sul dazio, che quindi entra nella base imponibile IVA;
3. Special Arrangement è prevista una specifica autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO).
Dal 1° luglio 2026, il pagamento avviene tramite dilazione, previa garanzia, il versamento può essere effettuato entro il 16° giorno del mese successivo a quello di aggregazione.

Resi e invalidamento
Dopo lo svincolo delle merci non è più possibile invalidare la dichiarazione semplicemente perché la viene restituita al venditore oppure non viene ritirata dal destinatario.
Di conseguenza, il dazio di 3 euro non viene rimborsato per il solo fatto che la merce è stata resa.
Restano applicabili le ordinarie disposizioni di rimborso/sgravio previste dal CDU, ad esempio per merci difettose o non conformi.

Contributo amministrativo di 2 euro
Dal 1° ottobre 2026, è previsto inoltre un contributo amministrativo di 2 euro per ciascuna spedizione di valore dichiarato inferiore a 150 euro proveniente da Paesi terzi. Da tale data il contributo sarà liquidato direttamente nella dichiarazione doganale.

Riepilogo:
Decorrenza Novità
1/07/2026 Abolizione franchigia ≤150 €
1/07/2026 Dazio 3 € per articolo
1/07/2026 Nuovi tracciati/codici e gestione garanzie
1/07/2026 PID facoltativi
1/07/2026 Obbligo Data Element dilazione per IOSS
1/10/2026 Contributo amministrativo 2 € per spedizione, salvo ulteriori proroghe
1/11/2026 PID obbligatori
1/07/2028 Fine del regime transitorio dei 3 € e applicazione delle aliquote ordinarie

Allegato n. 1 _Avviso e-commerce 01.07.2026
Allegato n. 2_Avviso e-commerce 15.05.2026
Allegato n. 3_Circolare ADM n. 17 del 25.06.2026_Vendite a distanza
Allegato n. 4_Reg,to UE n. 382 11.02.2026_Abolizione franchigia doganale 150 euro

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