La determinazione del valore delle merci da dichiarare in dogana al momento dell’importazione è un aspetto di grande importanza per le aziende che acquistano beni da paesi extracomunitari. Su tale presupposto, infatti, vengono calcolati dall’ufficio doganale di importazione i diritti doganali dovuti.
Per svolgere questa operazione, innanzitutto, devono essere determinate le basi imponibili, la cui quantificazione dipende dai dati forniti dall’esportatore; dati che spesso sono individuati in maniera frettolosa o superficiale e che spesso non vengono verificati dall’importatore, dando per scontato che in caso di contestazioni da parte dell’autorità doganale, le responsabilità vadano comunque a ricadere sulla controparte o sullo spedizioniere doganale che ha svolto le formalità doganali.
Nella realtà dei fatti, in caso di dichiarazioni errate che dovessero portare ad un calcolo della base imponibile minore o ad una aliquota daziaria ridotta senza adeguata giustificazione, si può incorrere in sanzioni, anche gravi, che possono portare dall'accusa di evasione dazi e Iva, fino al contrabbando o al procedimento penale per falso ideologico.
Infatti, come previsto dalla normativa doganale, qualora venisse riscontrata, tra i diritti effettivamente liquidati e i diritti dovuti, una differenza superiore al 5%, sarebbe applicata una sanzione da 1 a 10 volte il valore della differenza riscontrata. Tale sanzione, nel caso in cui sia lo stesso proprietario delle merci a denunciare l’errore e quindi lo stato di irregolarità della dichiarazione (ravvedimento), non viene applicata.
Il valore delle merci in dogana viene definito dall'art. n.41 del reg.CE n.450/2008 come “valore della transazione”, ovvero “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci”. Ed ancora “Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore”.
Circolare n. 19 del 29/07/2025
Lo sdoganamento centralizzato, disciplinato dall’art. 179 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), consente agli operatori economici autorizzati di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente in base alla loro sede, anche quando le merci si trovano fisicamente...
Circolare n. 16 del 10/07/2025
l Regolamento (UE) 2019/880, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 17 aprile 2019, ha lo scopo di disciplinare l’introduzione e l’importazione di beni culturali nel territorio doganale dell’Unione Europea, provenienti da Paesi terzi.Il quadro normativo è...
A partire dal 25.07.2025
L’Agenzia delle Dogane ha comunicato l’adeguamento dei tracciati dei messaggi per la presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione alla versione 6.2 del modello dei dati europei (EUCDM – European Customs Data Model). L’adozione della versione EUCDM...
Entrata in vigore 28/06/2025
In attuazione del Reg.to (UE) n. 880/2019 e del Reg.to to di esecuzione (UE) n. 1.079/2021, a partire dal 28 giugno 2025, è entrata in vigore la piattaforma europea ICG (Import of Cultural Goods), per l'importazione dei beni culturali., disponibile sul sistema unionale TRACES...
Entrata in vigore: 1° giugno 2025
Modifiche alla Convenzione TIR – Gazzetta Ufficiale UE, Serie L 836/25 del 7 maggio 2025Sono stati adottati i seguenti emendamenti:1. Early warning system: introdotto un meccanismo di consultazione rapida tra IRU, enti garanti nazionali e amministrazioni doganali, in caso di controversie, che...
In vigore dal 1 gennaio 2026
CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI N. 13 DEL 13 GIUGNO 2025 Le principali novità introdotte dal Lgs. n. 43/2025, spiegate nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 13 del 13 giugno 2025, sono:Modifiche al metodo di calcolo della cauzione...
Dal 1°gennaio 2026
PRODUZIONE DI VINO DEALCOLATO IN ITALIAA partire dal 1° gennaio 2026, grazie all’introduzione dell’art. 33-ter del TUA, sarà possibile produrre vino dealcolato. Questa novità è in attesa di un Decreto Ministeriale che sarà emanato...
CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI N. 13 DEL 13 GIUGNO 2025 Bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, locande, supermercati, etc. non devono più munirsi della licenza di vendita al minuto di alcole e bevande alcoliche, rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo...