NUOVA FIGURA AFFIDABILITA' ACCISE: SOAC

In vigore dal 1 gennaio 2026

CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI N. 13 DEL 13 GIUGNO 2025

Le principali novità introdotte dal Lgs. n. 43/2025, spiegate nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 13 del 13 giugno 2025, sono:
Modifiche al metodo di calcolo della cauzione sul deposito (art. 5, comma 3, lett. a del TUA):
• La cauzione viene calcolata come il 10% dell’accisa sulla quantità di prodotti detenuti o, in alternativa, come la media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo nei dodici mesi precedenti;
Entro il 15 febbraio 2026, i depositari autorizzati devono integrare la cauzione con il valore medio dell’imposta del 2025 e comunicare l’adeguamento all’Ufficio delle dogane entro 10 giorni, ovvero entro il 25 febbraio 2026;
Entro il 25 febbraio 2026, darne informazione all’Ufficio delle dogane (dieci giorni dalla data di avvenuto adeguamento), così nei mesi a venire;
Possono presentare istanza di soggetti obbligati accreditati (SOAC) (art. 9-ter TUA), per la riduzione della cauzione sul deposito e altre semplificazioni contabili e amministrative, i seguenti:
• il depositario autorizzato del deposito fiscale (alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici, tabacchi lavorati);
• la società registrata o il soggetto autorizzato a sostituirla (carbone, lignite, coke);
• il venditore ovvero il soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali;
• il venditore ovvero il soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica ai consumatori finali.
Requisiti di ammissione (art. 9-quater TUA):
• esercizio 5 anni consecutivi nel settore,
• no azioni penali in corso, no procedura di insolvenza, non risultano provvedimenti sanzionatori aperti, requisito soggettivo di conformità alla normativa fiscale (dazi, IVA, accise, altri tributi); le eventuali sanzioni amministrative pesano sulla percentuale di affidabilità;
Termini di conclusione: 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’organo istruttorio verifica il grado di affidabilità. Il provvedimento può essere revocato, al venir meno dei requisiti, soggetto ad monitoraggio annuale.
Verifica dei requisiti (art. 9-quinquies TUA):
a) professionalità,
b) organizzazione aziendale;
c) solvibilità finanziaria;
d) filiera approvvigionamento;
e) conformità a prescrizioni fiscali.
Al termine, viene dato un punteggio numerico da 0 a 100, almeno 60, l’istruttoria si conclude in 120 giorni (se l’Ufficio delle Dogane chiede informazioni, il depositario autorizzato le da entro 5 giorni dalla richiesta), con la seguente risultanza (art. 9-sexies TUA):
o riduzione garanzia deposito 30% (affidabilità base);
o riduzione garanzia deposito 50% (affidabilità media);
o riduzione garanzia deposito 100% (affidabilità avanzata).
La qualifica SOAC vale 4 anni è soggetta ad automonitoraggi annuali (art. 9-septies TUA).
Questi possono portare a rimodulazione del livello di affidabilità, conferma o revoca, con obbligo di reintegrare la cauzione dovuta (entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di variazione del livello di affidabilità o entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca).
L’art. 9-octies TUA, descrive le semplificazioni adempimenti contabili e amministrativi: contabilizzazione dei contrassegni fiscali, periodicità di effettuazione inventari; esecuzione operazioni di denaturazione senza vigilanza continuativa ADM; dilazione 24 mesi per applicazione contrassegni fiscali; differimento termini previsti per la presentazione documentazioni periodiche; modalità semplificate di presentazione dichiarazione di energia elettrica, esecuzione di operazioni di miscelazione tra prodotti energetici aventi nomenclatura differenti.
Le disposizioni del D. Lgs. n. 43/2025 hanno efficacia temporale differita al 1° gennaio 2026 e si attende un Decreto Ministeriale (art. 9-octies del TUA) che renderà efficace le semplificazioni previste per i soggetti SOAC.

Allegato CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI N. 13 DEL 13 GIUGNO 2025 

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