RIDUZIONE O ESONERO DELLA GARANZIA PER I DIRITTI DOGANALI
La determinazione si colloca nel quadro della riforma doganale nazionale introdotta dal D.lgs. n. 141/2024, che ha aggiornato la disciplina in materia in coerenza con il Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013) e i regolamenti delegato (RD 2015/2446) ed esecutivo (RE 2015/2447).
L’art. 51 dell’allegato 1 al decreto attribuisce all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di definire criteri e condizioni per la concessione della riduzione o dell’esonero dalle garanzie relative ai diritti doganali riferiti alla sola fiscalità nazionale.
Ambito di applicazione (art. 1-2)
• Gli operatori economici possono richiedere riduzione o esonero della garanzia per i diritti doganali se soddisfano i requisiti indicati.
• Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’obbligo di prestare garanzia, a condizione che l’operazione sia funzionale alle attività istituzionali.
Presentazione dell’istanza (art. 3)
• La richiesta deve essere inoltrata tramite il Customs Decisions System (CDS), nell’ambito della procedura di autorizzazione alla garanzia globale (CGU) valida solo a livello nazionale.
• L’istanza deve includere l’allegato II per fornire le informazioni necessarie all’istruttoria.
• I termini per la decisione coincidono con quelli della CGU: 120 giorni dall’accettazione della domanda.
• Se l’operatore non ha un’autorizzazione CGU in corso, la domanda è presentata all’ufficio competente individuato secondo i criteri del CDU (art. 22).
• Per le garanzie isolate (merci specifiche o singole dichiarazioni), la competenza è dell’ufficio in cui si trovano le merci o viene presentata la dichiarazione.
Misure di riduzione/esonero (art. 4-5)
• La garanzia può essere ridotta:
o fino al 50% dell’importo di riferimento (IdR), se sussistono le condizioni di cui all’art. 84, comma 1, RD;
o fino al 30% dell’IdR, se rispettate le condizioni dell’art. 84, comma 2, RD;
o fino al 100% (esonero totale), se soddisfatti i requisiti dell’art. 84, comma 3, RD
Valutazione dei requisiti (art. 6-7)
• L’ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni previste dal RD, con particolare riferimento alla solvibilità finanziaria e al rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale.
• Per i soggetti AEO, la riduzione/esonero è concessa considerando anche i controlli già effettuati in sede di rilascio/monitoraggio dello status AEO (art. 84, comma 3-ter, RD).
• Nelle garanzie isolate:
o AEO → riduzione fino al 100% possibile, valutando anche l’affidabilità complessiva dell’operatore;
o non AEO → riduzione al 50% o 30% basata esclusivamente sulla solvibilità.
Rilascio dell’autorizzazione (art. 8)
• Se esiste un’autorizzazione CGU, la decisione di riduzione/esonero è incorporata in essa, senza atto autonomo, mediante copia dell’allegato II allegata alla decisione CDS.
• Se manca la CGU, la decisione è adottata con provvedimento specifico.
• Per le garanzie isolate non è previsto un provvedimento separato: il soggetto presta direttamente la garanzia ridotta o ne beneficia dell’esonero.
Obblighi di monitoraggio (art. 9)
• L’Agenzia effettua controlli periodici sul rispetto dei requisiti e sull’adeguatezza dell’IdR, nell’ambito della programmazione annuale.
• L’operatore deve monitorare costantemente il proprio IdR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni in aumento, così da consentire le opportune rettifiche da parte dell’ufficio.
Revoca (art. 10)
• L’autorizzazione può essere revocata in caso di fondati dubbi sulla solvibilità dell’operatore, previa audizione dello stesso.
• In caso di revoca, entro 5 giorni dalla notifica l’operatore deve depositare presso l’ufficio competente la garanzia necessaria per le operazioni in corso.
Disposizioni transitorie e finali (art. 11)
• I richiami all’art. 90 TULD (DPR 43/1973) si intendono riferiti all’art. 51 del D.lgs. 141/2024.
• Restano valide le autorizzazioni già concesse ai sensi della normativa previgente, che saranno adeguate alle nuove regole al momento della scadenza, della prima istanza o della variazione dell’importo di riferimento.
Allegato - Determinazione riduzione garanzia 01.09.2025
Allegato - Requisiti riduzione garanzia 01.09.2025
Ultime News
WEBINAR: INVIO SLIDES E CORSI DI FORMAZIONE IN PARTENZA
Consulsped e BM&A – Studio Legale Associato, hanno tenuto venerdì 9 ottobre 2026, un webinar parlando delle principali novità introdotte dalla riforma doganale europea: tra cui il nuovo EU Customs Data Hub e la nuova figura dell’Operatore Economico “Trust...
ConsulspedWEB: CHIARIMENTI SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DOGANALI
ConsulspedWEB: CHIARIMENTI SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DOGANALI Si informano le aziende che il servizio ConsulspedWEB, indicato nel seguente link ConsulspedWEB – nuovo servizio Consulsped e CAD Europa, non offre la conservazione digitale a norma. Per attivarla, l’azienda deve...
NUOVO APPLICATIVO DIGITALE PER RIMBORSI E SGRAVI DOGANALI
In vigore dal 1°ottobre 2026
NUOVO APPLICATIVO DIGITALE PER RIMBORSI E SGRAVI DOGANALIL’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto l’applicativo “Gestione Rimborsi e Sgravi”, finalizzato alla digitalizzazione delle istanze di rimborso e sgravio dei dazi doganali, in sostituzione degli...
NUOVO TESTO UNICO IVA – APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2027
In vigore dal 01 gennaio 2027
NUOVO TESTO UNICO IVA – APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2027In vigore dal 01 gennaio 2027È stato pubblicato il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di IVA, destinato a riordinare in un unico corpus la...
EMCS: REINGEGNERIZZAZIONE MODELLI ACCISE E DISMISSIONE SISTEMA TELEMATICO DOGANALE
EMCS: REINGEGNERIZZAZIONE MODELLI ACCISE E DISMISSIONE SISTEMA TELEMATICO DOGANALE Con l’Avviso del 18 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa di avere avviato la reingegnerizzazione del sistema EMCS – Excise Movement and Control System, come canale...
WEBINAR CONSULSPED – BM&A 09/10/2026
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DOGANALE EUROPEA
Consulsped, insieme allo Studio BM&A – Studio Legale Associato, organizza un webinar online venerdì 9 ottobre 2026, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, dedicato alle principali novità introdotte dalla riforma doganale europea.Nel corso del webinar saranno approfonditi,...
ACCORDO APE: GLI STATI DEL PACIFICO PASSANO AL REX
In vigore dal 1^settembre 2026
In vigore dal 1° settembre 2026 L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Avviso del 17 giugno 2026, ha comunicato che, in attuazione della Decisione del Comitato per il Commercio n. 1 del 30 gennaio 2026, per gli Stati del Pacifico aderenti all’Accordo APE cambia la modalità...
MODIFICA TASSO DI INTERESSE DILAZIONE DIRITTI DOGANALI
In vigore dal 01.07.2026
Con l’Avviso del 15 giugno 2026, la Direzione Dogane comunica gli effetti della decisione della Banca Centrale Europea, per il secondo semestre 2026, il 2,40% diventa il tasso di riferimento per il calcolo degli mentre la modifica del tasso BCE rileva anche ai fini degli interessi di mora e...

