RICHIESTA DELLO STATUS DI DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO
In vigore dal 01.01.2026
RICHIESTA DELLO STATUS DI DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO
A partire dal 1° gennaio 2026, l’importazione di merci soggette a CBAM nel territorio doganale dell’Unione Europea sarà consentita esclusivamente agli importatori autorizzati, in possesso dello status di dichiarante CBAM. Tale status potrà essere richiesto al MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a partire dal 1° gennaio 2025, presentando la documentazione prevista dall’art. 5 del Regolamento CBAM (UE) 2023/956, integrato dalla normativa secondaria in fase di pubblicazione.
Obblighi annuali dei dichiaranti CBAM autorizzati
Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2027 (per le emissioni generate nel 2026), i dichiaranti dovranno presentare una dichiarazione annuale contenente:
• Quantità totale di ciascun tipo di merce importata nell’anno precedente:
o In megawattora per l’elettricità.
o In tonnellate per le altre merci.
• Emissioni incorporate nelle merci:
o Espresse in tonnellate di CO? equivalente.
o Calcolate secondo l’art. 7 e verificate ai sensi dell’art. 8 del Regolamento.
• Relazioni di verifica rilasciate da verificatori accreditati, conformi all’Allegato VI.
Restituzione dei certificati CBAM
I dichiaranti dovranno restituire un numero di certificati CBAM pari alle emissioni incorporate, tenendo conto di:
• Eventuali riduzioni per il prezzo del carbonio pagato nel Paese d’origine (art. 9).
• Adeguamenti legati alle quote gratuite del sistema EU ETS (art. 31).
Esclusioni
Le aziende che importano merci CBAM (come cemento, alluminio, acciaio, fertilizzanti, idrogeno e elettricità) in una quantità complessiva annua inferiore a 50 tonnellate sono escluse dagli obblighi di dichiarazione CBAM.
Importi
L'importo che si paga con il meccanismo CBAM dipende dal numero di certificati CBAM che l'importatore deve acquistare, il cui prezzo è legato all'andamento del mercato del sistema EU ETS (EU Emissions Trading System) e corrisponde al prezzo medio delle quote di carbonio dell'UE per tonnellata di CO?. In sostanza, il costo del CBAM è il prezzo che un produttore UE pagherebbe per le stesse emissioni di carbonio incorporate nelle merci importate.
Contesto Normativo
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, pubblicato il 18 marzo 2025, definisce le modalità per ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato.
• È complementare al Regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
• Dal 31 dicembre 2024 è attivo anche il Registro CBAM, regolato dal Regolamento (UE) 2024/3210.
Procedura di Richiesta
• Le domande si presentano tramite il Registro CBAM usando il modulo online chiamato Authorization Management Module (AMM).
• Prima di fare domanda, è necessario ottenere l’autorizzazione all’accesso al registro.
Documentazione Necessaria
• La domanda deve includere:
o Dati identificativi e fiscali.
o Prova dell’assenza di violazioni fiscali.
o Capacità finanziaria e organizzativa.
• Tutto deve essere caricato esclusivamente nel Registro CBAM. Altri canali (es. PEC) non sono validi.
Allegato_Istruzioni per l’accesso all’applicazione comunitaria “CBAM Declarant portal”
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