RAPPRESENTANZA DIRETTA
La Circolare ADM n. 22 del 2 settembre 2025 recepisce la Determinazione Direttoriale prot. n. 506849 del 25 luglio 2025, adottata in attuazione dell’art. 31, comma 2, lett. c) del D.lgs. 141/2024, che disciplina i requisiti di competenza e qualifiche professionali per l’abilitazione alla rappresentanza diretta in ambito doganale. Essa aggiorna le istruzioni precedentemente fornite con la circolare ADM n. 20/2024, apportando modifiche agli artt. 31, 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari, in sostituzione dell’art. 40 del TULD.
Nozione di rappresentanza doganale
• L’art. 18 CDU stabilisce che chiunque può farsi rappresentare nei rapporti con le autorità doganali.
• Due forme di rappresentanza:
o Diretta: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato.
o Indiretta: il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto di un altro soggetto.
• L’operatore non stabilito nel territorio unionale può operare solo tramite rappresentanza indiretta svolta da un soggetto stabilito nell’UE.
Principali innovazioni introdotte dal D.lgs. 141/2024
• La rappresentanza indiretta resta libera.
• La rappresentanza diretta viene subordinata a specifica abilitazione rilasciata da ADM, previa verifica di requisiti oggettivi e professionali.
• La disciplina nazionale è stata adottata sulla base della facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’art. 18, par. 3, CDU.
Requisiti per l’abilitazione (art. 31 D.lgs. 141/2024)
L’abilitazione può essere concessa solo in presenza di:
1. Integrità personale → assenza di condanne penali definitive per reati non colposi rilevanti.
2. Affidabilità fiscale e doganale → assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale (rilevano solo quelle connesse ad attività doganali).
3. Professionalità → dimostrata in due modi alternativi:
o Standard minimi di competenza: svolgimento, nei tre anni precedenti la domanda, di almeno 300 dichiarazioni doganali (100 nell’ultimo anno), di cui il 30% in regime di immissione in libera pratica (escluse H7).
o Qualifiche professionali: possesso di titolo universitario in discipline giuridiche/economiche e di abilitazione professionale conseguita tramite percorso formativo accreditato ADM, utile anche per fini AEO.
Soggetti con abilitazione automatica
Sono considerati già in possesso delle condizioni previste dalla norma e possono ottenere l’abilitazione contestualmente al rilascio del relativo titolo:
• Spedizionieri doganali iscritti all’albo.
• Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.) autorizzati.
• Operatori Economici Autorizzati (AEO) ai sensi dell’art. 38, par. 2, lett. a) CDU.
Procedura per l’ottenimento
• Presentazione di istanza tramite formulario dedicato all’Ufficio competente (Ufficio AEO, Direzione Territoriale o Ufficio delle Dogane, a seconda del soggetto).
• Documentazione integrativa: dichiarazione sostitutiva relativa a casellario giudiziale e carichi pendenti (necessaria in particolare per istanze presentate dopo 3 anni dal conseguimento del titolo).
• Istruttoria: verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio locale, con eventuale richiesta di integrazioni entro 30 giorni.
• Conclusione: entro 120 giorni, con esito positivo o negativo. In caso favorevole, rilascio/attribuzione del codice EORI e inserimento in banca dati ADM.
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