SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO NAZIONALE – PROCEDURA E REQUISITI
Circolare n. 19 del 29/07/2025
Lo sdoganamento centralizzato, disciplinato dall’art. 179 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), consente agli operatori economici autorizzati di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente in base alla loro sede, anche quando le merci si trovano fisicamente presso un altro ufficio doganale, sia nello stesso Stato membro sia in Stati diversi dell’UE.
La presente circolare disciplina l’applicazione nazionale della procedura limitatamente al regime di importazione.
1. Soggetti ammessi e requisiti
Possono accedere allo sdoganamento centralizzato nazionale gli operatori economici stabiliti in Italia, titolari di autorizzazione AEO per semplificazioni doganali, che intendano gestire centralmente la presentazione delle dichiarazioni doganali.
È possibile agire direttamente o tramite un rappresentante (diretto o indiretto, a seconda dei ruoli).
2. Presentazione della domanda
La richiesta di autorizzazione va inoltrata tramite il Trader Portal del sistema CDS, indicando come autorità competente l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali (IT922106). La domanda deve contenere:
• tipo di rappresentanza;
• tipologia di merci;
• uffici doganali coinvolti.
Entro 120 giorni dall’accettazione, completata l’istruttoria con gli uffici territoriali competenti, viene rilasciata l’autorizzazione tramite CDS.
3. Struttura operativa
• Ufficio di controllo (SCO): riceve la dichiarazione, esegue l’analisi dei rischi, riscuote i diritti doganali, dispone eventuali controlli documentali.
• Ufficio di presentazione (PCO): verifica fisicamente le merci su indicazione dello SCO, anche mediante scanner o analisi di laboratorio.
4. Formalità doganali
• La dichiarazione è trasmessa all’SCO, che effettua l’analisi dei rischi.
• In caso di controlli fisici o scanner, l’SCO ne dispone l’esecuzione da parte del PCO.
• L’esito dei controlli è registrato nel sistema, con eventuale svincolo o avvio di procedura sanzionatoria in caso di irregolarità.
5. Riscossione e adempimenti
• I diritti doganali sono riscossi dallo SCO tramite conti di debito.
• Per l’importazione via mare, occorre indicare il corretto codice tributo relativo all’autorità portuale competente.
• È richiesta un’autorizzazione preventiva alla dilazione di pagamento (DPO) con relativa garanzia.
6. Controlli e sanzioni
Le irregolarità:
• Se rilevate dal PCO (controllo fisico), questi redige il verbale e lo trasmette allo SCO per sanzioni amministrative o penali.
• Se rilevate dallo SCO (controllo documentale), esso stesso provvede alle sanzioni.
7. Misure extratributarie
Si applicano le norme nazionali ed europee su:
• Controlli radiometrici (D.lgs. 101/2020);
• Controlli sanitari e fitosanitari presso i Posti di Controllo Frontalieri (PCF);
• Verifiche sui prodotti biologici, inclusa la registrazione sul portale TRACES da parte del PCO.
8. Aspetti tecnici
Nelle dichiarazioni doganali (messaggi Hx), devono essere indicati:
• Codici degli Uffici PCO e SCO;
• Tipo e numero dell’autorizzazione (CCL, EORI);
• Codice documento “C513” relativo alla decisione doganale.
Il sistema AIDA 2.0 consente a SCO e PCO di operare in parallelo sulle proprie competenze.
Di seguito riportiamo i principali vantaggi per un’azienda che ottiene l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato nazionale:
Vantaggi Operativi
• Unico ufficio doganale di riferimento (SCO): semplificazione della gestione amministrativa, anche se le merci arrivano in porti o aeroporti diversi.
• Razionalizzazione dei flussi documentali: la contabilità e le dichiarazioni doganali sono concentrate presso un solo ufficio, riducendo ridondanze e duplicazioni.
• Maggiore coordinamento interno: più facile organizzare i processi logistici e doganali in modo centralizzato, anche con merci in vari punti di ingresso.
Vantaggi Economici
- Efficienza nei pagamenti: i diritti doganali sono riscossi dallo SCO con modalità centralizzate (conti di debito, dilazione di pagamento DPO).
- Riduzione di costi operativi: meno intermediari e minori costi di gestione distribuita delle pratiche doganali.
- Ottimizzazione risorse: l’azienda evita di mantenere personale specializzato in più sedi doganali.
Vantaggi di Compliance e Controllo
- Procedura riservata a operatori AEO: rafforza la reputazione aziendale, garantendo maggiore affidabilità agli stakeholder (dogana, fornitori, clienti).
- Gestione integrata dei controlli: documentali presso lo SCO e fisici presso il PCO, con tracciabilità centralizzata.
Vantaggi Strategici
- Flessibilità logistica: possibilità di importare merci da porti e aeroporti diversi mantenendo un unico presidio doganale.
- Competitività internazionale: procedure più snelle che velocizzano l’immissione in libera pratica delle merci.
- Preparazione a future estensioni: la circolare prevede in seguito l’estensione all’esportazione e ad altri regimi doganali, ampliando i benefici.
Allegato_Circolare n. 19 del 29/07/2025 - Sdoganamento Centralizzato Nazionale
Qualora interessati ad aderire in ambiente di test, contattare i nostri Uffici.
Per informazioni: Barbara Cecconato
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