TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
Reg.to Ue n. 608 del 12 giugno 2013
1. Quadro normativo
Il commercio di merci contraffatte danneggia titolari di diritti di proprietà intellettuale (DPI), imprese legali e consumatori. L’UE, con il Regolamento (UE) 608 del 12 giugno 2013, ha previsto una procedura specifica per permettere alle autorità doganali di intervenire a tutela dei DPI su merci in entrata e in uscita dal territorio doganale unionale. L’intervento si affianca alla normativa nazionale, che prevede strumenti penali e amministrativi contro l’introduzione di merci contraffatte, garantendo la protezione anche in assenza di una formale domanda di intervento.
2. Vantaggi della domanda di intervento doganale (AFA)
Il titolare del DPI può presentare un’AFA, acronimo di Application for Action, cioè la domanda di intervento doganale prevista dal Reg. (UE) 608/2013 per attivare l’intervento doganale. Ciò consente:
- La condivisione di informazioni utili a distinguere prodotti autentici da quelli illeciti;
- Il monitoraggio delle spedizioni a rischio;
- L’utilizzo del portale IPEP (gestito da EUIPO) per gestire e monitorare le AFA;
- L’accesso tempestivo alle informazioni sui fermi doganali;
- Il coinvolgimento nell’analisi e distruzione della merce illecita;
- La raccolta e condivisione dei dati con l’Osservatorio Europeo sulla contraffazione per analisi strategiche;
- L’ottenimento, su richiesta, dei dettagli delle spedizioni bloccate (mittente, destinatario, origine, ecc.) per fini investigativi, civili o penali.
3. Presupposti e ambito di applicazione
Possono presentare AFA i soggetti indicati all’art. 3 del Regolamento. La tutela si applica a merci oggetto di operazioni doganali (importazione, esportazione, riesportazione, ecc.), esclusi i beni non commerciali nei bagagli personali, che restano disciplinati dalla normativa nazionale.
4. Tipologie di AFA
- AFA nazionale: tutela limitata a uno Stato membro; occorre una domanda per ogni Paese in cui si vuole attivare la protezione.
- AFA unionale: tutela estesa a più Stati UE, presentata in un solo Stato membro a scelta; si raccomanda di evitare la doppia presentazione (AFA unionale + AFA nazionali) per lo stesso DPI.
5. Presentazione della domanda
In Italia, le AFA vengono gestite dall’Ufficio centrale AEO, Compliance e Grandi Imprese della Direzione Dogane (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che è il punto di contatto nazionale per l’accettazione, la gestione e lo scambio informativo con le altre autorità doganali UE tramite il portale IPEP
6. Come presentarla
L’AFA deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale IPEP, che consente anche l’invio di richieste di proroga. È necessario essere in possesso di un codice EORI per effettuare la procedura telematica.
Clicca qui per visualizzare la Circolare n. 17 del 21.07.2025 _Tutela proprietà intellettuale
Clicca qui per consultare il Reg.to UE n. 608 del 12 giugno 2013
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