PROCEDURA SEMPLIFICATA RILASCIO CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A.TR
In vigore dal 1° luglio 2026
PROCEDURA SEMPLIFICATA RILASCIO CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A.TR
La Circolare dell’Agenzia Dogane e Monopoli n. 15/D del 16 giugno 2026, introduce la procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR.
Il certificato A.TR. attesta la libera pratica delle merci nell'ambito dell'Unione doganale UE-Turchia e consente di beneficiare del trattamento daziario previsto dagli accordi, indipendentemente dall'origine delle merci, con le eccezioni previste per determinati prodotti agricoli e carbo-siderurgici.
La procedura ordinaria prevede il rilascio del certificato A.TR. da parte dell'autorità doganale, che effettua i controlli necessari sulla merce e sulla corretta compilazione del certificato.
L'esportatore deve essere in grado di presentare, su richiesta, la documentazione comprovante il carattere delle merci e il rispetto degli obblighi previsti.
La procedura semplificata, prevista dall'art. 11 della Decisione n. 1/2006, consente all'esportatore che effettua frequentemente spedizioni per le quali è possibile rilasciare certificati A.TR., e che offre adeguate garanzie alle autorità doganali, di non presentare preventivamente né la merce, né la richiesta di certificato all'Ufficio doganale di esportazione. Le due condizioni devono essere presenti congiuntamente.
La Circolare chiarisce che, in linea generale, trasportatori, vettori, doganalisti e case di spedizione, in quanto soggetti che forniscono servizi logistici o di assistenza doganale, non possono ottenere lo Status A.TR. semplicemente in ragione della loro attività.
La domanda deve essere:
• redatta utilizzando il modello allegato alla Circolare;
• sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
• trasmessa tramite PEC;
• indirizzata all'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente in base al luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale dell'impresa;
• indicar l’eventuale status AEO e l’attività svolta;
• indicare le merci esportate e la relativa classificazione tariffaria;
• scegliere la modalità di rilascio semplificato, prevista dall'art. 11, par. 5, della Decisione n. 1/2006.
L'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli deve concludere il procedimento entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e stabilire, nel provvedimento di autorizzazione, quale modalità utilizzare.
Sono previste due possibilità:
A. Pre-autenticazione:
Il certificato A.TR. reca nel campo 12 l'impronta del timbro dell'Ufficio competente e la firma del funzionario. Nel campo 8 "Osservazioni", deve essere riportata la dicitura "procedura semplificata".
In questo caso, qualora l'esportatore voglia aggiungere un diverso o ulteriore Ufficio responsabile della pre-autenticazione, deve richiedere una estensione dell'autorizzazione.
B. Timbro speciale
In alternativa, il certificato può recare l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello previsto dall'allegato III della Decisione 1/2006. Il timbro può anche essere pre-stampato sui moduli A.TR.
Durata dell'autorizzazione
Lo Status diventa efficace dalla data in cui l'operatore riceve l’autorizzazione tramite PEC. Il provvedimento ha validità illimitata, purché continuino a sussistere le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
Ogni provvedimento di Status A.TR. è identificato da un codice alfanumerico strutturato come segue:
IT / ATR / numero progressivo / codice Ufficio ADM / anno
Ad esempio:
IT/ATR/001/VE4/26 indica il primo provvedimento rilasciato nel 2026 dall'Ufficio dell Dogane e dei Monopoli di Treviso. La numerazione è annuale e riparte da 001 all'inizio di ogni anno.
Obblighi dell'Esportatore Autorizzato
L'Autorità doganale mantiene poteri di controllo sulla corretta compilazione dei certificati e sulla sussistenza delle condizioni richieste.
Diniego, revoca e cessazione
L'autorizzazione può essere negata quando l'operatore non offre le garanzie necessarie.
Può inoltre essere revocata in qualsiasi momento, qualora l'esportatore non soddisfi più le condizioni o non offra più le garanzie richieste.
Prima del diniego o della revoca, devono essere indicati gli elementi di fatto e le motivazioni giuridiche e all'operatore devono essere concessi 30 giorni per esercitare il diritto di essere ascoltato.
Lo Status cessa, inoltre, in caso di:
• modifica della disciplina pattizia che lo prevede e regolamenta;
• cessazione del codice EORI.
La cessazione non produce effetti retroattivi.
Disposizioni transitorie
La Circolare n. 15/D/2026, conferma il periodo transitorio dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 e precisa che, dal 1° gennaio 2027, non saranno più valide le autorizzazioni precedentemente rilasciate agli operatori che non possiedono i requisiti previsti dall'art. 11 della Decisione n. 1/2006.
Allegato_Circolare ADM n. 15-D del 16.06.2026_Rilascio ATR
Allegato_Istanza ATR
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