SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI E ISTRUZIONI CONTROLLI DOGANALI
Circolare n. 16 del 10/07/2025
l Regolamento (UE) 2019/880, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 17 aprile 2019, ha lo scopo di disciplinare l’introduzione e l’importazione di beni culturali nel territorio doganale dell’Unione Europea, provenienti da Paesi terzi.
Il quadro normativo è completato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione, del 24 giugno 2021, che stabilisce le modalità tecniche e procedurali per l’attuazione della normativa, incluso l’uso della piattaforma elettronica ICG (Import of Cultural Goods).
1. Obiettivi principali:
• Prevenire e contrastare il traffico illecito di beni culturali.
• Proteggere il patrimonio culturale mondiale da appropriazioni illegittime.
• Interrompere i flussi finanziari illeciti verso organizzazioni criminali e terroristiche.
• Rafforzare il sistema europeo di controllo doganale e documentale.
L’intero impianto normativo entrerà pienamente in vigore il 28 giugno 2025, data a partire dalla quale sarà obbligatorio utilizzare la piattaforma ICG integrata nel sistema TRACES NT.
2. Ambito di applicazione e definizioni giuridiche
Il Regolamento si applica ai beni culturali provenienti da Paesi terzi (ossia non appartenenti all’UE), elencati nell’allegato allo stesso regolamento e classificati in tre categorie:
Parte A – beni la cui introduzione è vietata:
• Beni sottratti illegalmente al territorio d’origine in violazione delle leggi nazionali del Paese terzo.
• In particolare, beni di valore storico/archeologico ritenuti patrimonio inalienabile.
Parte B – beni sensibili:
• Es. reperti archeologici, elementi architettonici antichi, sculture di alto valore.
• Richiedono licenza di importazione rilasciata dallo Stato membro di destinazione.
Parte C – beni meno sensibili:
• Es. dipinti, strumenti musicali antichi, libri, mobili antichi.
• È sufficiente una dichiarazione dell’importatore che attesti la legittimità dell’esportazione dal Paese d’origine.
Definizioni rilevanti (art. 2):
• Introduzione: ingresso fisico nel territorio doganale dell’UE, soggetto a sorveglianza doganale.
• Importazione: immissione in libera pratica o vincolo a un regime doganale speciale, tra cui:
o Deposito doganale / zona franca.
o Ammissione temporanea.
o Uso finale / perfezionamento attivo.
3. Documentazione richiesta e piattaforma ICG
A seconda della tipologia di bene e della relativa classificazione nell’allegato, è richiesto uno dei seguenti documenti:
Per beni della Parte B:
• Licenza di importazione (art. 4) rilasciata dall’autorità competente (in Italia: MIC).
• La richiesta è gestita tramite la piattaforma ICG, integrata in TRACES NT.
Per beni della Parte C:
• Dichiarazione dell’importatore (art. 5) con attestazione giurata circa la legalità dell’esportazione.
Esenzioni documentali (art. 3.4):
• Reintroduzione di beni già presenti nell’UE (art. 203 CDU).
• Beni in custodia pubblica con scopo di restituzione.
• Ammissione temporanea per mostre, restauri, studio (art. 250 CDU).
Nota: in tutti i casi, i documenti devono essere caricati sulla piattaforma ICG e allegati alla dichiarazione doganale.
4. Autorità competenti e rilascio licenze (Italia)
Il Ministero della Cultura (MIC) ha individuato come autorità competenti al rilascio delle licenze di importazione per i beni della Parte B esclusivamente i seguenti Uffici Esportazione presso le Soprintendenze ABAP: Venezia, Milano, Torino, Roma, Napoli. Questi uffici sono responsabili anche di eventuali verifiche fisiche sui beni, laddove richieste per l’emissione della licenza.
5. Controlli doganali: linee guida operative
I codici documento da verificare nella dichiarazione doganale:
L049 Licenza di importazione Art. 4 Reg. 2019/880
L050 Dichiarazione dell’importatore Art. 5 Reg. 2019/880
L065 Dichiarazione sostitutiva in caso di ammissione temporanea Art. 3.5
Y138 Esenzione documentale per custodia/ammissione temporanea Art. 3.4(b)-(c)
Verifiche richieste agli uffici doganali:
Beni con licenza (Parte B):
• Presenza del documento.
• Corrispondenza tra beni descritti e dichiarati.
• Verifica del codice TARIC.
• In caso di zona franca: verifica presso ufficio doganale competente (art. 245 CDU).
Beni con dichiarazione (Parte C):
• Verifica dell’identificativo del documento (Statement).
• Corrispondenza tra beni dichiarati e descritti.
• Verifica classificazione tariffaria (TARIC).
6. Le schede RAPEX (Safety Gate) sono delle segnalazioni ufficiali pubblicate nell’ambito del sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti non alimentari pericolosi, chiamato appunto Safety Gate (ex RAPEX).
Ogni scheda RAPEX è una notifica che riguarda un prodotto non alimentare considerato pericoloso per la salute o la sicurezza dei consumatori (es. giocattoli, veicoli, cosmetici, elettrodomestici, dispositivi di protezione, ecc.).
Le schede contengono:
- Una descrizione del prodotto (nome, marchio, immagini).
- Il tipo di rischio (es. chimico, elettrico, soffocamento, incendio...).
- Il paese notificante (cioè quello che ha individuato il problema).
- Le misure adottate (es. ritiro dal mercato, richiamo dei consumatori, divieto di vendita).
- Le motivazioni tecniche del rischio (es. presenza di ftalati vietati, parti staccabili nei giocattoli, ecc.).
- I riferimenti a norme o regolamenti UE violati (es. REACH, direttiva giocattoli, ecc.).
- Informano le autorità e i consumatori nei 30 Paesi dello Spazio Economico Europeo (UE + Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
- Consentono interventi rapidi per evitare danni ai consumatori, grazie al coordinamento tra gli Stati membri.
- Aiutano le imprese a verificare se i prodotti immessi sul mercato europeo siano sicuri e conformi.
Le schede sono pubbliche e consultabili online sul portale ufficiale della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/safety-gate
Allegato - Circolare n. 16 del 10/07/2025 – Sicurezza generale dei prodotti e istruzioni controlli doganali
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