Il valore in dogana e il calcolo delle basi imponibili

La determinazione del valore delle merci da dichiarare in dogana al momento dell’importazione è un aspetto di grande importanza per le aziende che acquistano beni da paesi extracomunitari. Su tale presupposto, infatti, vengono calcolati dall’ufficio doganale di importazione i diritti doganali dovuti.
Per svolgere questa operazione, innanzitutto, devono essere determinate le basi imponibili, la cui quantificazione dipende dai dati forniti dall’esportatore; dati che spesso sono individuati in maniera frettolosa o superficiale e che spesso non vengono verificati dall’importatore, dando per scontato che in caso di contestazioni da parte dell’autorità doganale, le responsabilità vadano comunque a ricadere sulla controparte o sullo spedizioniere doganale che ha svolto le formalità doganali.
Nella realtà dei fatti, in caso di dichiarazioni errate che dovessero portare ad un calcolo della base imponibile minore o ad una aliquota daziaria ridotta senza adeguata giustificazione, si può incorrere in sanzioni, anche gravi, che possono portare dall’accusa di evasione dazi e Iva, fino al contrabbando o al procedimento penale per falso ideologico. Infatti, come previsto dalla normativa doganale, qualora venisse riscontrata, tra i diritti effettivamente liquidati e i diritti dovuti, una differenza superiore al 5%, sarebbe applicata una sanzione da 1 a 10 volte il valore della differenza riscontrata. Tale sanzione, nel caso in cui sia lo stesso proprietario delle merci a denunciare l’errore e quindi lo stato di irregolarità della dichiarazione (ravvedimento), non viene applicata.

Ma quali sono queste informazioni?

  1. Il valore in dogana
  2. Gli Incoterms
  3. Gli elementi di valore
  4. Il cambio doganale
  5. Il valore statistico
  6. L'origine delle merci
  7. La base imponibile dell'IVA

1. Il valore in dogana

Il valore delle merci in dogana viene definito dall’art. n.41 del reg.CE n.450/2008 come “valore della transazione”, ovvero “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci”. Ed ancora “Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore”.
Inoltre il citato regolamento all’art. n.42 prevede i metodi secondari di determinazione del valore in dogana da applicare quando non sia possibile l’applicazione dell’art. n.41, ovvero:
“a) il valore di transazione di merci identiche (omissis);
b) il valore di transazione di merci similari vendute per l’esportazione (omissis);
c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale della Comunità nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori;
d) il valore calcolato”.

Inoltre, con riferimento al reg.CE n.2913/1992, all’art. n.32 è previsto che per determinare il valore in dogana si devono addizionare al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:
“a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore, ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i)    commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
ii)    costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
iii)    costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,
ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate,
iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,
iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
e)    i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità”.
Va precisato che, in base a quanto previsto dal reg.CE n.1224/1980, per "commissioni d'acquisto" si intendono “le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.
Un secondo approfondimento va fatto con riferimento ai diritti di licenza.  Spesso accade che, nella prassi del commercio internazionale, l’importatore-acquirente debba sottoscrivere con il soggetto titolare dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti i beni oggetto della fornitura un accordo di licenza. Il pagamento del corrispettivo monetario riguardante tale accordo di licenza viene definito comunemente “royalty”.
Le royalties devono obbligatoriamente essere assoggettate all’imposizione di confine in quanto elemento accessorio al valore della merce importata.
L’art. n.157 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale, a sua volta, chiarisce che “per corrispettivi e diritti di licenza si intende, in particolare, il pagamento per l’uso dei diritti inerenti:
- alla fabbricazione delle merci importate (in particolare, brevetti, progetti, modelli e know how per la fabbricazione);
- alla vendita per l’esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);
- all’impiego ed alla rivendita delle merci importate (in particolare, diritti d’autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate)”.

Per contro, secondo l’art. n.33  del reg.CE n.2913/1992, vi sono elementi che vanno esclusi dal calcolo del valore delle merci in dogana. “Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non comprende i seguenti elementi:
a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che:
- le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e
- il tasso dell'interesse richiesto non e' superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove e' stato garantito il finanziamento;
d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;
e) le commissioni d'acquisto;
f) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci”.

Individuato così il valore da dichiarare in dogana, l’importatore deve assicurarsi che il dichiarante (nella maggior parte dei casi si tratta dello spedizioniere doganale incaricato dello sdoganamento import) sia in possesso di tutte le informazioni necessarie a compilare il modello DV 1 da porre a corredo della bolletta doganale di importazione per operazioni superiori a 10.000 euro.

2. Gli Incoterms

Un primo elemento è il termine di resa che dà la prima indicazione per comprendere quali elementi il valore riportato nella fattura dell’esportatore comprende o meno.  Diventa, quindi, fondamentale indicare in modo chiaro sulla fattura di vendita il termine di resa della merce. Questo dovrà essere indicato facendo riferimento ai 13 termini Incoterms (casella 20), ultima revisione (Incoterms 2000), della Camera di Commercio Internazionale di Parigi riportati anche nelle codifiche dell’Agenzia delle Dogane, al fine di evitare incomprensioni (esistono anche le Trade Definitions in uso nel nord America che utilizzano in alcuni casi sigle uguali, ma con contenuto differente) e interpretazioni al momento dell’importazione da parte di chi svolge concretamente gli adempimenti all’importazione (traduzioni approssimative di termini in uso a livello nazionale). Il valore, cosi inteso, dovrà inoltre essere calcolato (come già accennato) con riferimento al momento dell’ingresso dei beni nel territorio doganale comunitario. In questo modo l’Agenzia delle Dogane otterrà per ogni operazione di importazione dei valori omogenei, ovvero, indipendenti dalla clausola di resa scelta dalle parti, tutti “standardizzati” al momento del superamento del confine comunitario.

3. Gli elementi di valore

Tale risultato (valore al confine comunitario) viene ottenuto “rettificando”, in aumento o diminuzione a seconda dell’Incoterms scelto, l’importo riportato in fattura inserendo un valore “correttivo” nella casella 12 della bolletta di importazione (Elementi di valore). Se per esempio, in caso di importazione si sceglie il termine di resa EXW, la casella 12 avrà un valore correttivo di segno positivo che verrà sommato al valore della fattura per portarlo al confine comunitario, in caso di termine di resa DDP relativo ad una località interna, un valore negativo da sottrarre. Solo nel caso di un termine DAF frontiera comunitaria gli elementi di valore saranno pari a zero. Nel caso in cui la bolletta riporti più articoli il valore riportato nella casella 12 viene ripartito in base al peso lordo riportato per ogni nomenclatura combinata.

4. Il cambio doganale

Qualora la valuta dell’operazione riportata in fattura non dovesse essere l’euro, viene effettuato la conversione al cambio riportato in casella 23 (Tasso di cambio). Si tratta del cambio doganale. Questo non coincide con il cambio commerciale, ma viene fissato dall’Agenzia delle Dogane, una volta al mese, al fine di regolare con una certa uniformità tutte le operazioni effettuate dal primo all’ultimo giorno del mese di riferimento.
Quindi, nel caso in cui, la valuta della transazione sia diversa dall’Euro, nella casella 42 verrà riportato l’importo dell’articolo al cambio doganale.

5. Il valore statistico

Il nuovo valore così ottenuto (valore della merce, più servizi relativi, al cambio doganale del mese, il tutto corretto al momento del ingresso nella UE) viene definito “Valore Statistico” e riportato nella casella 46 della bolletta di importazione. Va chiarito che il “valore statistico” della bolletta di importazione non equivale all’importo riportato nella casella 42, ma al valore sul confine doganale, corretto in base a quanto riportato nella casella 12.
Come da definizione dell’Agenzia delle dogane “casella 46 - valore statistico: l'importo franco confine comunitario che corrisponde al valore della merce, incluso il nolo e le altre spese imponibili fino al confine UE”.
Il valore statistico diventa così la base imponibile per il calcolo dell’eventuale dazio. Le aliquote daziarie ordinarie (non preferenziali) sono contenute nella Tariffa Doganale Comune emanata ogni anno con regolamento dalla Comunità Europea e fanno riferimento ai codici di Nomenclatura Combinata che l’esportatore deve assegnare ai singoli prodotti che esporta. Si ricorda che la Nomenclatura è univoca, ovvero ad un prodotto deve coincidere una sola nomenclatura e che a nomenclature diverse potrebbero essere associate aliquote daziarie diverse, portando quindi nel caso di una scelta errata di nomenclatura a cui corrisponde un’aliquota minore, ad una evasione daziaria.

6. L’origine delle merci

In base all’origine della merce, possono essere previste delle aliquote ridotte (origine preferenziale) rispetto a quanto riportato nella TDC, frutto di accordi bilaterali (ad esempio Svizzera, Messico, ecc.), multilaterali con l’UE o di concessioni unilaterali della stessa (paesi SPG). L’origine doganale della merce viene riportata nella casella 16 (Paese d’origine) e casella 34 Paese d’origine del singolo articolo. Nel caso in cui nella stessa fattura tutti gli articoli abbiano la stessa origine, le due caselle riporteranno lo stesso paese, se gli articoli hanno origine diversa, nella 16 verrà inserito “Vari” e poi per ogni articolo in casella 34 l’origine di riferimento per ciascuno. Il tipo di trattamento daziario, preferenziale e non preferenziale, viene riportato nella casella 36 inserendo un apposito codice a tre cifre.
A questo punto, con riferimento ai dati forniti dall’esportatore (valore riportato in fattura, nomenclature, origine doganale, Incoterms) ed al regime preferenziale eventualmente concesso dall’Unione Europea, nella casella 47 viene riportata la base imponibile del dazio (valore statistico, casella 46), contrassegnata dal codice A00 e l’aliquota daziaria da applicare (non preferenziale o preferenziale ridotta).

7. La base imponibile dell’Iva

La base imponibile per il calcolo dell’Iva è diversa rispetto a quella utilizzata per il dazio. Al valore statistico viene sommato l’importo del dazio (ed eventuali altri diritti) e le spese fino a destino (codice 405). Ne risulta, come accennato in apertura, che un trattamento preferenziale (dazio pari a zero) ottenuto grazie a una dichiarazione non veritiera, ridurrebbe l’importo dazi da versare e quindi di conseguenza, la base imponibile su cui viene calcolata l’Iva, portando anche ad un evasione Iva.

Dott. Enrico Scalco
Consulente in Tecnica degli scambi internazionali ed Organizzazione aziendale

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