Nuove modalità di emissione Eur 1
Alcuni paesi esteri hanno fatto rilevare alla UE l’irregolare emissione da parte di operatori Italiani di certificati di circolazione mod. EUR 1 poiché i prodotti esportati, non avevano acquisito l’origine preferenziale prevista.
L’UE ha richiamato l’Italia e conseguentemente l’Agenzia delle Dogane Italiana affinchè provveda a porre maggiore attenzione all’emissione di detti certificati ed a correggere le brecce del sistema.
A seguito di quanto detto l’Agenzia delle Dogane con circolare 11 D prot. 39851 del 28.04.2010 ha disposto quanto segue:
? Omissis
Si dispone che la presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, avvenga entro il limite di dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale.
Omissis
Tale attività istruttoria potrà essere calibrata in funzione delle peculiarità e dell’eventuale “sensibilità” dei locali flussi in esportazione, secondo la conoscenza territoriale della platea degli operatori economici e delle relative caratteristiche nonché dei loro rappresentanti in dogana.
Gli elementi conoscitivi utili a modulare l’attività istruttoria secondo le effettive realtà locali possono essere, a titolo semplificativo:
• La frequenza operativa;
• Il topo di attività svolta (se di carattere produttivo o commerciale);
• Il tipo di prodotto;
• Il tipo di marchio prevalente (se nazionale o estero);
• Una pregressa attività di verifica su operazioni di esportazione del tutto analoghe;
• Lo status dell’esportatore autorizzato (es. AEO, esportatore abituale ecc.)”
Da questo provvedimento rimangono esclusi i documenti emessi in procedura di domiciliazione per i quali continua ad essere utilizzabile l’Iter previsto dalla nota 6305 del 30.05.2003.
Considerando che l’attuale panorama economico mondiale poggia sulla velocità dell’ordine e della consegna, è stata prospettata la difficoltà se non l’impossibilità di prevedere 10 giorni prima della partenza l’esportazione di un prodotto.
L’Agenzia delle Dogane con nota prot. 65142 RU del 11.05.2010 ha invece confermato in toto quanto disposto dalla circolare rimandando tutto alla discrezionalità degli Uffici periferici.
In questo frangente la Dogana di Treviso ha cercato di venire incontro alle esigenze degli operatori non applicando passivamente il provvedimento ma, sentito anche il parere della Dirigenza Centrale dell’Agenzia delle Dogane per quelle aziende che operano abitualmente presso questo Ufficio procede ad un controllo più morbido. Ciò non esclude, che in un prossimo futuro non vengano disposti controlli più severi.
A tale proposito, si invitano tutti gli esportatori che non l’abbiano già presentata di contattarci per predisporre l’istanza all’Ufficio delle Dogane di appartenenza territoriale per ottenere la nomina quale “ESPORTATORE AUTORIZZATO”
L’autorizzazione permette la sostituzione del certificato di circolazione con la dichiarazione in fattura evitando in tale maniera di incorrere nelle disposizioni anzidette (si allega copia dei paesi dove necessitano i certificati EUR1, EUR MED e ATR e dove è accettata la dichiarazione in fattura sostitutiva del certificato di circolazione). Produce inoltre una serie di benefici collaterali quali:
1. la miglior conoscenza della posizione preferenziale dei propri prodotti e la comprensione delle norme che regolano i trattati di adesione;
2. l’abbattimento del costo del rilascio del documento EUR1 o ATR non necessitando più la loro emissione;
3. la speditezza delle operazioni doganali (il dichiarante non deve più controllare se la dichiarazione di origine preferenziale sia stata effettuata regolarmente e, qualora mancasse, richiederla per le vie brevi con i conseguenti ritardi nelle operazioni;
4. l’impossibilità del rilascio di un modello EUR 1 senza che sia stato espressamente richiesto con le conseguenze del caso.
Dal 05.07.2002 con circolare n. 45 D prot. 5010 dell’Agenzia delle Dogane veniva fatta la distinzione all’esportazione tra produttore e commerciante ai fini della determinazione dell’origine preferenziale dei prodotti causa la quale i commercianti esportatori DEVONO munirsi della documentazione relativa all’origine dei prodotti e tenerla a disposizione dell’autorità doganale per tre anni. E’ altrettanto necessario per i produttori ottenere tale documentazione per determinare l’eventuale acquisizione dell’origine preferenziale degli articoli prodotti.
Per informazioni: Mauro Chinellato
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