MICROBIRRIFICI: LA NUOVA DISCIPLINA ACCISE

I microbirrifi sono fabbriche di birra con produzione annua inferiore a 10.000 hl.
La nota doganale prot. n. 140839/RU del 04 dicembre 2013 e la circolare n. 5/D del 6 maggio 2014 hanno introdotto, per tali figure, l’accertamento semplificato dell’accisa e la riduzione di alcune incombenze fiscali.
 


CARATTERISTICHE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI MICROBIRRIFICI

  1. E’ stato eliminato l’obbligo di destinare la produzione al locale attiguo di mescita e di minuta vendita;
  2. Può detenere SOLO birra ad imposta assolta e confezionata;
  3. Effettua, per ogni giornata di produzione, l’accertamento e la liquidazione dell’imposta dovuta sul quantitativo di birra prodotta, determinato sulla base dei coefficienti di resa  (misuratore energetico o misuratore del mosto) con l’applicazione della vigente aliquota d’imposta;
  4. Non può ricevere e confezionare birra prodotta da altri stabilimenti (non può commercializzare birra prodotta da altri stabilimenti);
  5. Se sprovvisti di impianto di condizionamento, la birra è destinata esclusivamente al rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita;
  6. La birra prodotta è destinata prevalentemente alla circolazione nazionale e non alla vendita nella UE: il microbirrificio non può emettere e-ad telematici, non può pertanto inviare birra in sospensione d’accisa;
  7. La telematizzazione delle accise è stata prorogata al 1^gennaio 2015.


CONSEGUENZE
I precedenti microbirrifici hanno 2 anni di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina.
Il regime amministrativo ordinario di deposito fiscale, previsto per le fabbriche di birra con produzione pari o superiore a 10.000 hl/anno, è applicato, qualora richiesto dal depositario, anche ad un impianto che per potenzialità produttive è un microbirrificio.


Siamo a Vostra disposizione per ogni informazione in materia e per assistenza nell’ottenimento di tali licenze.

 

Per informazioni: Barbara Cecconato

 

 

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