ACCORDO LIBERO SCAMBIO UE - COREA
Con nota prot. 77977 RU del 30 giugno 2011 l’Agenzia delle Dogane dava notizia delle modalità operative e relative prospettive per l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo di libero scambio tra UE e COREA in vigore dal 01.07.2011.
Come tutti gli accordi di libero scambio anche quello sottoscritto con la Corea prevede l’abbattimento parziale o totale dei dazi all’importazione.
Diverso invece da tutti gli altri accordi è il sistema adottato per dichiarare l’origine preferenziale. E’ infatti con la sola dichiarazione di origine in fattura che può essere dichiarata. Le aziende che operano con la Corea possono pertanto, qualora autorizzate, inserire nel corpo della fattura di vendita la dichiarazione di origine:
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. 1 )dichiara, che salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……2
1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un ESPORTATORE AUTORIZZATO, IL NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’ESPORTATORE DEVE ESSERE INDICATO IN QUESTO SPAZIO. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato****, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.
2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla “CM”
**** La dichiarazione senza autorizzazione è valida solamente per prodotti la cui fattura NON supera i 6.000,00 Euro – per spedizione.-
Lo status di ESPORTATORE AUTORIZZATO viene chiesto all’Ufficio delle Dogane di appartenenza territoriale, dagli operatori nazionali che esportano verso paesi che hanno concluso accordi con la CE (Paesi EFTA, ZLS, PVS PSG, PTOM, DOM ecc –
qualora interessi tale elenco saremo ben lieti di trasmetterlo)
Consulsped consiglia TUTTI gli operatori con l’estero a chiedere tale Status visto che già molti di loro sottoscrivono dichiarazioni di origine agli spedizionieri, senza conoscere le norme che regolano la materia, ignorando che l’infedele o falsa dichiarazione comporta una denuncia penale.
Le caratteristiche di origine devono essere documentate e tale documentazione deve essere trattenuta per almeno tre anni dalla data della dichiarazione in fattura.
Per informazioni:
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