COMPLIANCE DOGANANALE: ravvedimento operoso su istanza di parte
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con la Circolare n. 19/D del 22 luglio 2026, ha aggiornato e integrato le indicazioni operative già fornite con la Circolare n. 16/D del 19 giugno 2026, rafforzando il principio della compliance doganale e incentivando la regolarizzazione spontanea degli errori dichiarativi da parte degli operatori economici.
Il documento conferma l'orientamento dell'Amministrazione volto a favorire un rapporto collaborativo con le imprese, prevedendo la possibilità di ridurre, o in alcuni casi eliminare, le conseguenze sanzionatorie derivanti da irregolarità doganali, purché l'operatore intervenga spontaneamente prima della conclusione delle attività di accertamento.
Revisione della dichiarazione doganale: quando è possibile evitare la sanzione?
Uno degli strumenti principali messi a disposizione degli operatori è la revisione della dichiarazione doganale su istanza di parte, disciplinata dall'art. 96, comma 13, del Decreto Nazionale Complementare (DNC).
La revisione può essere richiesta esclusivamente dopo l'accettazione e lo svincolo della dichiarazione doganale e consente di correggere errori o inesattezze senza applicazione della sanzione amministrativa, a condizione che:
- non siano già state avviate verifiche, ispezioni o controlli da parte dell'ADM;
- l'operatore non sia a conoscenza di attività di accertamento avviate dall'Amministrazione doganale o dall'Autorità giudiziaria.
La Circolare 19/D introduce tuttavia un'importante precisazione: l'avvio di un controllo documentale non preclude automaticamente la possibilità di presentare un'istanza di revisione.
L'esclusione dell'annullamento della sanzione si verifica soltanto quando:
- la Dogana abbia disposto la visita fisica delle merci;
- sia già stata accertata l'inesattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale.
Negli altri casi la revisione rimane ammissibile, pur non consentendo l'azzeramento della sanzione amministrativa.
Ravvedimento operoso: riduzione delle sanzioni e tutela anche sul piano penale
Qualora l'operatore abbia già ricevuto una richiesta di documentazione o non ricorrano più i presupposti per beneficiare dell'esclusione totale della sanzione, rimane comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Questo istituto consente di regolarizzare spontaneamente l'errore fino alla notifica dell'avviso di accertamento, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa.
La Circolare conferma inoltre quanto già chiarito dalla precedente Circolare n. 16/D/2026: il pagamento della sanzione in misura ridotta non impedisce l'applicazione delle cause di estinzione del reato o di non punibilità previste dall'art. 112 del Decreto Nazionale Complementare (Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024).
Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante, poiché rafforza il principio secondo cui la collaborazione spontanea dell'operatore può produrre effetti favorevoli non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche sotto quello penale.
Modalità di pagamento
La Circolare fornisce inoltre un'indicazione operativa sulle modalità di versamento:
- i diritti doganali possono essere corrisposti mediante il conto di debito;
- le sanzioni amministrative, invece, devono essere versate con modalità di pagamento separate.
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