Accordo UE–Mercosur: Linee guida sull’origine preferenziale delle merci

1° maggio 2026

Accordo UE–Mercosur: Linee guida sull’origine preferenziale delle merci
Dal 1° maggio 2026 è entrato in vigore l’Accordo interinale sugli scambi commerciali tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay). L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato le Linee guida elaborate dalla Commissione UE (DG TAXUD) in materia di origine preferenziale delle merci.
L’accordo disciplina le condizioni in base alle quali un prodotto può essere considerato “originario” dell’UE o del Mercosur, consentendo l’accesso ai benefici tariffari previsti, come la riduzione o l’eliminazione dei dazi doganali. Il trattamento preferenziale non è automatico: deve essere richiesto dall’importatore e supportato da adeguata documentazione di origine.
Uno degli elementi centrali del nuovo sistema è l’introduzione dell’autocertificazione dell’origine da parte dell’esportatore, che sostituisce in larga parte il tradizionale ricorso ai certificati emessi da enti pubblici o camere di commercio. Tale approccio semplifica e digitalizza le procedure, ma attribuisce agli esportatori maggiori responsabilità nella corretta attestazione dell’origine dei prodotti.
Per gli operatori europei assume particolare rilevanza il sistema REX (Registered Exporter System), obbligatorio per le attestazioni di origine relative a spedizioni superiori a 6.000 euro.

Nei Paesi Mercosur, invece, coesistono differenti sistemi nazionali di identificazione degli esportatori, mentre il Paraguay continuerà temporaneamente a utilizzare i certificati di origine tradizionali. È previsto inoltre un regime transitorio di cinque anni che consente l’utilizzo sia dell’autocertificazione sia dei certificati rilasciati da organismi autorizzati.
Le regole di origine preferenziale seguono i principi consolidati del commercio internazionale: i prodotti possono acquisire origine se interamente ottenuti, realizzati esclusivamente con materiali originari oppure sufficientemente trasformati secondo specifiche regole di lavorazione (Product Specific Rules – PSR). Per i prodotti industriali, le PSR possono richiedere cambi di classificazione tariffaria, lavorazioni specifiche o limiti quantitativi all’impiego di materiali non originari.
L’accordo introduce inoltre:
• una regola di tolleranza, che consente l’impiego limitato di materiali non originari senza perdita dell’origine preferenziale;
• il principio del cumulo bilaterale, che favorisce l’integrazione produttiva tra UE e Mercosur;
• la possibilità di applicare il duty drawback, permettendo il rimborso o la sospensione dei dazi su materiali non originari utilizzati nella produzione di beni esportati con trattamento preferenziale.
Sul piano dei controlli, il sistema prevede una forte cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle parti, con verifiche successive all’importazione e obblighi documentali a carico dell’esportatore. Particolare attenzione è riservata anche alla tutela della riservatezza delle informazioni commerciali scambiate durante le verifiche.
Infine, viene ribadito il principio della “non alterazione”, secondo cui le merci originarie in transito attraverso Paesi terzi non devono subire modifiche o trasformazioni che possano compromettere l’origine preferenziale dichiarata.
Nel complesso, l’accordo UE–Mercosur punta a modernizzare e semplificare gli scambi commerciali attraverso la digitalizzazione delle procedure, l’autocertificazione dell’origine e un rafforzamento dei meccanismi di controllo e tracciabilità delle merci.
Allegato - Avviso Linee Giuda

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