ACCORDO LIBERO SCAMBIO UE-MERCOSUR
1° maggio 2026
L’accordo di libero scambio concluso tra l’Unione Europea ed il MERCOSUR, Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, è entrato in vigore, in via provvisoria, a partire dal 1^ maggio 2026 (GUUE Serie L n. 868 del 27.02.2026).
Questi Paesi potranno beneficiare dell’abbattimento el dazio, per merce avente origine preferenziale di una delle parti contraenti, secondo le regole del cumulo bilaterale.
L’accordo prevede una diminuzione graduale dei dazi, a seconda della tipologia del prodotto: solo alcuni prodotti prevedono la soppressione totale dei dazi a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
La tabella di soppressione dei dazi è contenuta nell’Allegato 2-A (pg. 192) e varrà attutata in 10 anni.
Si ricorda che è necessario verificare le specifiche regole di origine preferenziale previste all’interno dell’accordo, nell’Allegato 3B.
La prova dell’origine preferenziale prevista dall’accordo è:
- Per gli esportatori dell’UE, si applica il numero REX: per le spedizioni contenenti merce di origine preferenziale di valore superiore ai 6.000 euro, ai fini del rilascio della dichiarazione di origine preferenziale, è necessario essere registrarti al REX, utilizzare il testo dichiarazione origine preferenziale contenuta nell’Allegato 3C.
- Per gli Stati del MERCOSUR, per un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea accetta come attestazione di origine anche un «certificato di origine» comprovante che i prodotti importati nell'Unione Europea soddisfano i requisiti di origine stabiliti a norma del presente accordo, contenuta nell’Allegato 3D. Consultare le linee guida per approfondimenti sul numero di STATEMENT ON IRIGIN AS CERTIFICATE, assegnato dagli Stati Mercosur
Allegato n. 1 - GUUE Serie L n. 868 del 27.02.2026_Accordo UE-MERCOSUR_testo completo
Allegato n. 2 - Allegato 3B_Rregole di origine preferenziale da rispettare
Allegato n. 3 - Allegato 3C_Testo dichiarazione di origine preferenziale
Allegato n. 4 – Allegato 3D_Certificato di origine transitorio
Allegato n. 5 - Avviso ADM accordo interinale UE - Mercosur
Allegato n. 6 - Linee guida regole di origine UE
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