ATR TURCHIA – COMPILAZIONE CASELLA 1 E CASELLA 13

ATR TURCHIA – COMPILAZIONE CASELLA 1 E CASELLA 13

ATR TURCHIA – COMPILAZIONE CASELLA 1 E CASELLA 13

Il comunicato dell’ADM del 21 aprile 2026 richiama l’attenzione sulla corretta applicazione della procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR nell’ambito degli scambi UE–Turchia.

In particolare, viene chiarito che, ai sensi dell’art. 11 della Decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale CE-Turchia, il soggetto legittimato a sottoscrivere il certificato A.TR in procedura semplificata deve essere esclusivamente l’esportatore indicato nella casella 1 del certificato stesso.

L’Agenzia evidenzia quindi che la prassi adottata da alcuni uffici italiani — consistente nell’indicare nel campo 13 il nominativo del rappresentante dell’esportatore, con firma e timbro differenti rispetto a quelli dell’esportatore — non trova fondamento nella normativa vigente. Tale modalità era stata tollerata esclusivamente durante il periodo emergenziale pandemico.

Pertanto, in via prudenziale e fino a eventuali nuove indicazioni della Commissione europea, ADM raccomanda di utilizzare nella casella 13 del certificato A.TR esclusivamente autorizzazioni, firme e timbri riconducibili all’esportatore indicato nella casella 1, al fine di evitare contestazioni o blocchi in fase di importazione in Turchia.

 Allegato - Avviso ADM 21.04.26 - Compilazione caselle 1 e 13 ATR Turchia

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