IMPIANTI MINORI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
CIRCOLARE N. 47 DEL 03.12.2020
Dal 1°gennaio 2021, partono gli obblighi di comunicazione all’Ufficio delle Dogane, ai sensi del NUOVO art. 25, comma 4 D. Lgs. 504/95 (TUA),
Ne sono sottoposti due tipi di esercenti:
- Depositi minori di prodotti energetici ad imposta assolta per usi privati, agricoli, industriali, aventi capacità superiore a 10 e inferiore a 25, metri cubi;
- Distributori minori di carburanti ad imposta assolta identificati quali apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli, industriali, aventi capacità superiore a 5 e inferiore a 10, metri cubi.
Sotto tali quantitativi non serve fare nulla.
Dei primi, ne sono esempi, i soggetti che detengono serbatoi, sia interrati che fuori terra, rimovibili o permanenti, ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri e aree private.
Dei secondi, ne sono esempi, i soggetti che detengono le attrezzature atte al rifornimento di serbatoi degli autoveicoli, di norma mediante una o più pistole erogatrici, pompe, macchine operatrici, motori elettrici, attesa la natura non commerciale dei distributori minori.
Ne sono esclusi gli impianti mobili di distribuzione temporanei, utilizzati per rifornire sul posto macchine operatrici impiegate (per esempio presso cantieri stradali, ferroviari, itineranti, depositi di GPL per uso combustione) e prodotti energetici denaturati, esempio riservato a macchine adibite a lavorazioni agricole.
Gli impianti minori sono soggetti a ricognizione, a comunicazione dietro documentata istanza, lo sviluppo centimetrico, al posto delle tabelle di taratura, a codice identificativo, con facoltà dell’Ufficio di eseguire il sopralluogo. Più apparecchi in un'unica area, comportano la somma delle capacità di stoccaggio.
Gli adempimenti a cui i soggetti sono tenuti ad ottemperare sono semplificati, rispetto a impianti più grandi:
• Nella comunicazione di attività, va scelta la modalità di tenuta del registro di carico e scarico: elettronico o cartaceo (entrambi senza pre-vidimazione);
A inizio 2021, nel carico, l’esercente annota la giacenza iniziale, che ha valenza fiscale, i DAS o altro documento di arrivo della merce, entro le ore 9 del giorno lavorativo successivo a quello in cui il prodotto è stato preso in consegna (ai sensi della Determinazione Direttoriale prot. n. 240433/RU del 27 dicembre 2019 art. 2 comma 6). Nello scarico, l’esercente adotta scritturazioni settimanali o mensili (se dotato di totalizzatori);
• Entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’esercente invia mediante PEC all’Ufficio delle Dogane competente, il prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali. Tale PEC va conservata, unitamente alla nota di trasmissione, a corredo del registro presso l’impianto;
• La documentazione suddetta va conservata per 5 anni;
• Da notare, la richiesta di SCIA o CPI presso i Vigili del Fuoco (cfr. DPR n. 151/2011, allegato delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, attività 11 e 13).
Per impianti e depositi, superiori di capacità di stoccaggio, gli adempimenti sono diversi. Per assisterVi nella presentazione della comunicazione dell’attività e fornire informazioni, i nostri Uffici sono a disposizione.
Per informazioni: Barbara Cecconato
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