TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE

Questo aggiornamento riguarda i soggetti che hanno stoccaggi di prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise ridotti e i destinatari registrati con deposito commerciale di prodotti energetici.
Con la Nota Doganale prot. n. 176160/RU del 31 marzo u.s., l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che:

  1. Nel settore dei prodotti energetici, dal 10 giugno 2023, il deposito commerciale con capacità di stoccaggio < a 100 mc, deve inviare i dati della contabilità mensilmente entro 10° giorno del 2^ mese successivo a quello di riferimento, usando il tracciato informatico OLIMDC;
  2. Nel settore dei prodotti alcolici, l’opificio di trasformazione/elaborazione/condizionamento di alcole e bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle        bevande fermentate con capacità di stoccaggio < 100 hl idrati, deve inviare la contabilità riferita ad 1 anno entro il 31 gennaio 2024, usando il tracciato informatico ALCODC;
  3. Nel settore degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio, il deposito commerciale con capacità di stoccaggio < 100 mc, deve inviare la contabilità riferita ad 1 anno entro il 31 gennaio 2024, usando il tracciato informatico ALLUDA;
  4. Dal 1° giugno 2023, il destinatario registrato) in possesso di autorizzazione di deposito commerciale di prodotti energetici (art. 25 c. 1 TUA), deve inviare la contabilità dei prodotti ricevuti entro il giorno successivo a quello di ricevimento e non più entro il 5^ giorno lavorativo del mese successivo, usando il tracciato informatico OLIMOP;
  5. Il destinatario registrato nel settore del vino e delle bevande fermentate, continuerà a ad inviare la contabilità dei prodotti ricevuti entro il 5^ giorno lavorativo del mese successivo a quello di ricevimento dei prodotti, usando il tracciato informatico ALCOAV.

Allegato Nota ADM prot. n. 176160/RU del 31 marzo 2023 – Telematizzazione accise

Per informazioni: Barbara Cecconato

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