ACCISE: PRODOTTI DELLA CHIMICA SOTTOPOSTI A VIGILANZA FISCALE
PRODOTTI DELLA CHIMICA SOTTOPOSTI A VIGILANZA FISCALE
I prodotti della chimica, qualificabili come energetici perché:
• identificati da una nomenclatura combinata dell’art. 21 c. 1 del Testo Unico Accise;
• da analisi del campione presso il laboratorio chimico dell’Ufficio delle dogane, con presenza di un taglio idrocarburico leggero, non presente olio minerale pesante (olio lubrificante),
• però destinati ad usi diversi da carburazione e combustione,
sono esentati dal pagamento delle accise e sottoposti a vigilanza doganale.
Ad esempio le bombolette spray con composto chimico per la protezione di contatti elettrici, batterie, prese di corrente, dalla corrosione, qualificata nella NC 27101929, art. 21 c. 1 lett. b del Testo Unico Accise.
La normativa di riferimento è il DM n. 322 del 17/05/95 e il punto 1 della Tabella A del Testo Unico Accise.
Le aziende che producono, commercializzano o utilizzano questi prodotti, devono, preventivamente e dietro documentata istanza all’Ufficio delle dogane competente, ottenere il codice ditta (codice Y), di deposito intermedio di prodotti energetici esenti da accisa per usi diversi da carburazione e combustione.
Tali prodotti vanno tracciati nel registro di carico scarico, precedentemente vidimato, tenuto in modo cartaceo e non soggetto alla telematizzazione accise.
I documenti da registrare per acquisti dall’UE e dall’Italia: ddt/CMR in entrata nel deposito e bolla di accompagnamento XAB fiscale in uscita dal deposito.
Il diritto di licenza annuale di 51,64 € va versato dal 1° al 16 dicembre dell’anno in corso per l’anno successivo, codice tributo 2813.
I nostri Uffici sono a disposizione per elaborare l’istanza di ottenimento del codice ditta.
Per informazioni: Barbara Cecconato
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