Permessi di Trasporto di autoveicoli CE in transito in Italia con destinazione Paesi Terzi
Aggiornamento del 20.03.09
L'autorità di polizia ha precisato che solo limitatamente al transito, per il trasportatore comunitario che si trova nel territorio nazionale e che abbia caricato merce in paese comunitario per una destinazione extra-UE e viceversa, il titolo autorizzativo è la licenza comunitaria. Per gli altri casi di caricamento merce nel territorio nazionale e destinata all'esportazione o all'importazione, rimane necessaria l'esibizione dei documenti internazionali cioè il documento CEMT o l'autorizzazione triangolare.
Permessi di trasporto di autoveicoli CE
Con nota prot. 35176 del 13.10.2008 la Direzione Regionale del Piemonte e La Valle d'Aosta - ha chiarito che a seguito della nota prot. 61769 del 24.07.2008 del Ministero dei Trasporti con la quale si rendeva noto che la Commissione europea ha emesso un proprio parere sull'interpretazione del Regolamento CE n. 881/92, relativamente al transito in Italia dei vettori comunitari diretti verso Paese terzo e viceversa, cambiando l'orientamento precedente.
A seguito di ciò il transito sul territorio nazionale di un autotrasportatore comunitario che abbia caricato merce comunitaria e sia diretto in un Paese terzo (o viceversa), deve considerarsi a tutti gli effetti un trasporto internazionale e di conseguenza il titotolo autorizzativo, per il transito, è la licenza comunitaria unitamente a un attestato del conducente, qualora questi sia cittadino di u paese terzo, In tali casi, quindi, non sono necessari ulteriori documenti, quali l'autorizzazione CEMT o triangolare.
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