NUOVE REGOLE PER L’INDICAZIONE DEL MEZZO ALLA PARTENZA NELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO UNIONALE INTERNO T2
Dal 23.01.2025
Nel nuovo regime del transito, l’allegato B del RD n. 2446 del 2015 e successive modifiche, contiene le informazioni precise per consentire l’accertamento e il comportamento da tenere nell’eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto:
• alla partenza, nel data element 19 05 000 000 (ex casella 18 DAU;
• attivo alla frontiera, nel data element 19 08 000 000 (ex casella 21 DAU);
• numero identificazione del container, nel data element 19 07 000 000 (ex casella 31 DAU).
DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI AEO: se chiedono la deroga all’indicazione dell’identità del mezzo di trasporto alla partenza (punto 2.2 e 2.3, pg. 4 della Circolare n. 16 del 29 maggio 2024), indicando il loro numero di autorizzazione AEO, devono:
1. essere i titolari di regime del transito e
2. avere certezza che il mezzo caricato giunga a destino.
Questo è un rischio per l’azienda, poiché, qualora vi sia un trasbordo del mezzo (esempio per rottura), va verbalizzato dall’autorità doganale (Polstrada) e aggiornato il documento di transito.
Ne consegue che, qualora le merci siano trasportate a collettame e consegnate a courrier, il soggetto AEO predisporrà la dichiarazione di esportazione B1, mentre sarà il courrier ad emettere la dichiarazione doganale di transito, D1/D2/D3, avendo l’obbligo di presentare la merce tale quale alla dogana di destino.
E’ preferibile, usare tale esonero solo per trasporti gestiti dall’azienda o camion completi.
Eventuali difformità in caso di controllo, comportano un abbassamento dell’affidabilità riconosciuta con l’AEO.
DISPOSIZIONI PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI: devono indicare il mezzo che utilizzano per il trasporto alla partenza.
La Circolare, prot. n. 10595 RU del 25/03/2014, è stata abrogata. Ora si applica la Circolare n. 16 del 29 maggio 2024, la quale a pagina 4, afferma che, indicazioni generiche, quali “CAMION, AEOREO, RIMORCHIO” nelle dichiarazioni di transito, non sono più ammesse.
L’indicazione dell’identità dei mezzi di trasporto, sopra indicati, avviene, pertanto, come segue:
• camion: indicare la targa del rimorchio o del mezzo che viene caricato;
• nave: indicare il n. container che viene caricato e arriva a destino (no nome dell’imbarcazione);
• aereo: indicare il n. paletta aerea (no numero e data del volo);
• carrozza ferroviaria: indicare il n. vagone.
Le stesse prerogative si usano nel caso di emissione di transito unionale esterno T1.
Ultime News
ELIMINAZIONE FRANCHIGIA MODICO VALORE
DAL 01.07.2026
Dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni UE in materia di spedizioni e-commerce di modesto valore, introdotte dal Regolamento (UE) 2026/382, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009.Viene eliminata la franchigia doganale per le merci importate da Paesi terzi verso l’UE...
Accordo UE–Mercosur: Linee guida sull’origine preferenziale delle merci
1° maggio 2026
Accordo UE–Mercosur: Linee guida sull’origine preferenziale delle merciDal 1° maggio 2026 è entrato in vigore l’Accordo interinale sugli scambi commerciali tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay)....
ACCORDO LIBERO SCAMBIO UE-MERCOSUR
1° maggio 2026
L’accordo di libero scambio concluso tra l’Unione Europea ed il MERCOSUR, Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, è entrato in vigore, in via provvisoria, a partire dal 1^ maggio 2026 (GUUE Serie L n. 868 del 27.02.2026).Questi Paesi potranno beneficiare dell’abbattimento...
NUOVI ADEMPIMENTI ACCISE ENERGIA ELETTRICA DAL 2026 – FOCUS PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1° gennaio 2026
NUOVI ADEMPIMENTI ACCISE ENERGIA ELETTRICA DAL 2026 – FOCUS PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10/03/2026 – Modalità di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica –...
NUOVE LINEE GUIDA AEO 2026 – INDIVIDUARE, SEGNALARE E REAGIRE AD ATTIVITÀ SOSPETTE
1° gennaio 2026
NUOVE LINEE GUIDA AEO 2026 – INDIVIDUARE, SEGNALARE E REAGIRE AD ATTIVITÀ SOSPETTE Lo scopo di questo documento è rafforzare le capacità delle autorità doganali e degli operatori economici nell’individuare, monitorare e prevenire irregolarità,...
ATR TURCHIA – COMPILAZIONE CASELLA 1 E CASELLA 13
ATR TURCHIA – COMPILAZIONE CASELLA 1 E CASELLA 13
ATR TURCHIA – COMPILAZIONE CASELLA 1 E CASELLA 13 Il comunicato dell’ADM del 21 aprile 2026 richiama l’attenzione sulla corretta applicazione della procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR nell’ambito degli scambi UE–Turchia. In...
RIMBORSO TARIFFE STATUNITENSI
20 aprile 2026
RIMBORSO TARIFFE STATUNITENSI L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, dal 20 aprile 2026, è attiva la procedura predisposta dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) per il rimborso delle tariffe applicate ai sensi dell’International Emergency...
NUOVO APPLICATIVO INTRAWEB ON LINE
NUOVO APPLICATIVO INTRAWEB ON LINE Il documento ADM descrive le modalità operative per la sperimentazione del nuovo applicativo Intr@web Online e disciplina le procedure di accesso, accreditamento e gestione delle segnalazioni tecniche. In particolare, per utilizzare il nuovo sistema...

