ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE PEM RIVEDUTA

Dal 01.01.2025

La Convenzione PEM riveduta e cumulo diagonale tra Paesi Area Paneuromediterranea, Decisione n. 1/2023 del 7 dicembre 2023 pubblicata nella GU dell’Unione Europea serie L/390/19 febbraio 2024 che sostituisce interamente l’Appendice 1 della Convenzione 2012, allegato n. 1, è entrata in vigore il 1°gennaio 2025 e ha apportato, tra le altre, le seguenti novità:
• Prevede il rilascio del Certificato di circolazione EUR 1 o dichiarazione su fattura dell’esportatore, al posto del Certificato EUR-MED;
• Possibilità di chiedere l’autorizzazione ad utilizzare valori medi nella determinazione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari;
• La tolleranza è stata innalzata al 15% del peso (per prodotti del capitolo 2 e capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16) o del valore (per tutti gli altri prodotti, ad esclusione dei capitoli da 50 a 63, a cui si applicano regole specifiche);
• La regola del “no drawback” è applicabile solo ai prodotti tessili (capitoli da 50 a 63);
• La regola del trasporto diretto è sostituita dalla regola di non modificazione.
L’avviso ADM del 19 dicembre 2024 allegato n. 6, spiega che l’effettiva applicazione della Convenzione PEM, tra i Paesi Partner, è subordinata al completamento della ratifica, nel relativo accordo bilaterale (collegamento dinamico) con l’accettazione della Nuova Convenzione e notifica ai competenti Servizi della Commissione Europea, per l’aggiornamento, nella Matrice, dello Status “R” riveduta.
Ma alcuni Paesi Partner sono in ritardo nella ratifica spiegata.
Per ovviare a questo ritardo e per consentire ai Paesi che non hanno completato la ratifica di non pagare una situazione più sfavorevole dovuta ai soli accordi bilaterali rispetto alla Convenzione PEM, il Comitato Misto PEM, ha adottato, solo per l’anno 2025, le misure transitorie contenute nella Decisione n. 2 del 12 dicembre 2024, che sostituiscono momentaneamente l’appendice n. 1 della Convenzione PEM riveduta, Decisione n. 1/2023 per poter applicare il cumulo diagonale, allegato n.2.
A tale proposito, fino al 31 dicembre 2025, i Certificati di circolazione EUR1, rilasciati in conformità della presente appendice, devono includere, nella casella 7, la dicitura in inglese “REVISED RULES”. Tale dicitura è aggiunta anche alla fine del testo della dichiarazione di origine redatta in conformità alla presente appendice.
A riguardo, sono stati aggiunti i due nuovi codici TARIC:
-  U078 certificato EUR1 con REVISED RULES,
U079 dichiarazione di origine con REVISED RULES.
Per sapere che regole di origine con cumulo diagonale applicare, è necessario verificare nella Matrice (Comunicato Serie C/2025/465, allegato n. 5 e linee guida allegato n. 4), lo stato di ratifica del Paesi Partner coinvolti nell’operazione doganale:

  1. Stato R: Parti contraenti che applicano le norme del 2023 tra loro senza le disposizioni transitorie. Questo stato, lo applicano le Parti contraenti che hanno aggiornato i loro protocolli bilaterali con un collegamento dinamico alla Convenzione.
  2. Stato CR: Parti contraenti che applicano le norme del 2023 e le disposizioni transitorie tra loro. Questo stato offre agli esportatori la possibilità di scegliere tra le norme del 2012 e quelle del 2023, beneficiando delle possibilità di cumulo ai sensi di ogni serie di norme.
  3. Stato C: Parti contraenti che applicano le norme del 2012 o i vecchi protocolli PEM tra loro.

Clicca per consultare:

Allegato 1_Decisione n.1-2023_Convenzione PEM riveduta 19.02.2024

Allegato 2_Decisione n. 2-2024_ Norme transitorie 2025 09.01.2025
Allegato 3_Certificati rilasciati elettronicamente
Allegato 4_Linee guida 2025 del Comitato Misto PEM
Allegato 5_ Matrice C.2025.465_stato ratifica Convenzione PEM Ratifica R-CR-C 22.01.2025
Allegato 6_ Avviso ADM e applicazione Convenzione PEM riveduta dal 19.12.2024

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