NUOVE INDICAZIONI PER IL TRANSITO DOGANALE
NUOVE INDICAZIONI PER IL TRANSITO DOGANALE
Il transito doganale è un regime speciale che permette, dietro idonea garanzia, di trasportare merci non unionali, sotto vigilanza doganale, da un punto all’altro dell’UE, in sospensione di dazi, oneri e misure di politica commerciale (art. 226 par. 1 e 233 CDU).
L’art. 297, par. 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 stabilisce che l’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Nella Circolare n. 10 dell’11 aprile 2024, il Direttore Centrale dell’Agenzia delle Dogane di Roma, fornisce le nuove indicazioni da seguire su:
1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MERCI ALL’UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE:
a) transito nazionale: ufficio di partenza e ufficio di destinazione (dogana dove si sceglie di sdoganare a confine o a destino) si trovano in Italia (es. import da Trieste a Treviso): 2 giorni lavorativi;
b) transito unionale: ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in un altro Paese UE (es. import di container da USA a Gioia Tauro, destinato in Francia): 4 giorni lavorativi;
c) transito comune: ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in uno Stato aderente alla Convenzione sul Transito comune (per la Svizzera 4 giorni lavorativi) (es. import dal Regno Unito con destinazione Italia): 8 giorni lavorativi;
2. L’IDENTITÀ DEL MEZZO DI TRASPORTO, va indicato in modo preciso (il mezzo che si usa, il tipo, il numero di identificazione, la nazionalità nel data element del gruppo 19). Permane il problema dell’esportazione a collettame che si potrebbe risolvere dando l’incarico di emissione del T1 al vettore al momento del consolidamento e della partenza effettiva per l’esportazione;
3. USO DI SIGILLI, obbligatorio indicare il numero di sigilli e l’identificativo.
4. SIGILLI UTIIZZABILI: i sigilli ammessi, l’esenzione dalla sigillatura e gli estremi da riportare nell’autorizzazione alla dispensa dell’applicazione dei sigilli da riportare nel documento di transito, all’uso di un modello particolare di sigilli con caratteristiche di sicurezza (customs decisions SSE), sono descritti a pg. 5 della Circolare n. 10/2024.
Invece, qualora si vogliano utilizzare sigilli già autorizzati dall’Agenzia delle Dogane, questi sono di due tipi:
o Colore rosso per merci estere;
o Colore verde per merci nazionali;
Costano 2,70 euro cadauno e si potranno acquistare dal portale OPERA, Per ora, non è ancora attivo e gli operatori economici per acquistare i sigilli, devono eseguire un bonifico sul conto intestato all’Agenzia:
IBAN: IT43N0100003230000000000618
ABI: 01000 , CAB: 03230, BIC/SWIFT: BITAITRRXXX
La causale di detto versamento è la seguente:
CONTRIBUTO SPESE - CODICE UFFICIO - N. XXXXX SIGILLI DOGANALI DI SICUREZZA ADM
Con la ricevuta del bonifico, gli operatori potranno recarsi presso l’Ufficio doganale indicato e ritirare il numero dei sigilli per i quali risulta versato il dovuto contributo unitario alle spese.
Transito_Circolare n. 10 dell'11.04.2024_nuove disp. transito unionale
Ultime News
FIERA GoINTERNATIONAL
CONTATTI SERVIZI PER L’EXPORT
Il 17 settembre 2025, Consulsped Srl ha, con piacere, partecipato in qualità di visitatore, a GoInternatonal 2025 presso Rho-Fieramilano, Fiera di servizi per l’export Espositori 2025 – Go International La partecipazione è stata molto produttiva e numerose sono...
RAPPRESENTANZA DIRETTA
La Circolare ADM n. 22 del 2 settembre 2025 recepisce la Determinazione Direttoriale prot. n. 506849 del 25 luglio 2025, adottata in attuazione dell’art. 31, comma 2, lett. c) del D.lgs. 141/2024, che disciplina i requisiti di competenza e qualifiche professionali per l’abilitazione...
RIDUZIONE O ESONERO DELLA GARANZIA PER I DIRITTI DOGANALI
La determinazione si colloca nel quadro della riforma doganale nazionale introdotta dal D.lgs. n. 141/2024, che ha aggiornato la disciplina in materia in coerenza con il Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013) e i regolamenti delegato (RD 2015/2446) ed esecutivo (RE 2015/2447). L’art....
ICS2 – Fase 3
Attuazione del sistema ICS2 – Release 3 (Fase 3) - Deroga temporanea per il trasporto stradale e ferroviario – Italia 1. Contesto generale L’Import Control System 2 (ICS2) rappresenta il nuovo sistema di controllo doganale e di sicurezza sviluppato dalla Commissione europea...
AVVISO ADM DEL 18.08.2025
Applicabile dal 1°gennaio 2025
Norma: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 della Commissione, pubblicato in GUUE l’11 agosto 2025. Contesto normativo • Il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di prove dell’origine preferenziale. • Attua le modifiche della Convenzione...
SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO NAZIONALE – PROCEDURA E REQUISITI
Circolare n. 19 del 29/07/2025
Lo sdoganamento centralizzato, disciplinato dall’art. 179 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), consente agli operatori economici autorizzati di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente in base alla loro sede, anche quando le merci si trovano fisicamente...
TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
Reg.to Ue n. 608 del 12 giugno 2013
1. Quadro normativo Il commercio di merci contraffatte danneggia titolari di diritti di proprietà intellettuale (DPI), imprese legali e consumatori. L’UE, con il Regolamento (UE) 608 del 12 giugno 2013, ha previsto una procedura specifica per permettere alle autorità...
MUTUO RICONOSCIMENTO AEO UE-CANADA
In vigore dal 1° agosto 2025
Il Canada ha ratificato l'accordo di mutuo riconoscimento con l'Unione Europea per i programmi AEO (Operatore Economico Autorizzato) il 28 ottobre 2022, come annunciato dalla Canada Border Services Agency (CBSA). Questo accordo riconosce reciprocamente i programmi AEO dell'UE e Partners...

