NUOVE INDICAZIONI PER IL TRANSITO DOGANALE

NUOVE INDICAZIONI PER IL TRANSITO DOGANALE
Il transito doganale è un regime speciale che permette, dietro idonea garanzia, di trasportare merci non unionali, sotto vigilanza doganale, da un punto all’altro dell’UE, in sospensione di dazi, oneri e misure di politica commerciale (art. 226 par. 1 e 233 CDU).
L’art. 297, par. 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 stabilisce che l’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Nella Circolare n. 10 dell’11 aprile 2024, il Direttore Centrale dell’Agenzia delle Dogane di Roma, fornisce le nuove indicazioni da seguire su:
1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MERCI ALL’UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE:
a) transito nazionale: ufficio di partenza e ufficio di destinazione (dogana dove si sceglie di sdoganare a confine o a destino) si trovano in Italia (es. import da Trieste a Treviso): 2 giorni lavorativi;
b) transito unionale: ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in un altro Paese UE (es. import di container da USA a Gioia Tauro, destinato in Francia): 4 giorni lavorativi;
c) transito comune: ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in uno Stato aderente alla Convenzione sul Transito comune (per la Svizzera 4 giorni lavorativi) (es. import dal Regno Unito con destinazione Italia): 8 giorni lavorativi;
2. L’IDENTITÀ DEL MEZZO DI TRASPORTO, va indicato in modo preciso (il mezzo che si usa, il tipo, il numero di identificazione, la nazionalità nel data element del gruppo 19). Permane il problema dell’esportazione a collettame che si potrebbe risolvere dando l’incarico di emissione del T1 al vettore al momento del consolidamento e della partenza effettiva per l’esportazione;
3. USO DI SIGILLI, obbligatorio indicare il numero di sigilli e l’identificativo.
4. SIGILLI UTIIZZABILI: i sigilli ammessi, l’esenzione dalla sigillatura e gli estremi da riportare nell’autorizzazione alla dispensa dell’applicazione dei sigilli da riportare nel documento di transito, all’uso di un modello particolare di sigilli con caratteristiche di sicurezza (customs decisions SSE), sono descritti a pg. 5 della Circolare n. 10/2024.
Invece, qualora si vogliano utilizzare sigilli già autorizzati dall’Agenzia delle Dogane, questi sono di due tipi:
o Colore rosso per merci estere;
o Colore verde per merci nazionali;
Costano 2,70 euro cadauno e si potranno acquistare dal portale OPERA, Per ora, non è ancora attivo e gli operatori economici per acquistare i sigilli, devono eseguire un bonifico sul conto intestato all’Agenzia:
IBAN: IT43N0100003230000000000618
ABI: 01000 , CAB: 03230, BIC/SWIFT: BITAITRRXXX
La causale di detto versamento è la seguente:
CONTRIBUTO SPESE - CODICE UFFICIO - N. XXXXX SIGILLI DOGANALI DI SICUREZZA ADM
Con la ricevuta del bonifico, gli operatori potranno recarsi presso l’Ufficio doganale indicato e ritirare il numero dei sigilli per i quali risulta versato il dovuto contributo unitario alle spese.

Transito_Circolare n. 10 dell'11.04.2024_nuove disp. transito unionale

Ultime News

ELIMINAZIONE FRANCHIGIA MODICO VALORE

DAL 01.07.2026

Dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni UE in materia di spedizioni e-commerce di modesto valore, introdotte dal Regolamento (UE) 2026/382, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009.Viene eliminata la franchigia doganale per le merci importate da Paesi terzi verso l’UE...

Accordo UE–Mercosur: Linee guida sull’origine preferenziale delle merci

1° maggio 2026

Accordo UE–Mercosur: Linee guida sull’origine preferenziale delle merciDal 1° maggio 2026 è entrato in vigore l’Accordo interinale sugli scambi commerciali tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay)....

ACCORDO LIBERO SCAMBIO UE-MERCOSUR

1° maggio 2026

L’accordo di libero scambio concluso tra l’Unione Europea ed il MERCOSUR, Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, è entrato in vigore, in via provvisoria, a partire dal 1^ maggio 2026 (GUUE Serie L n. 868 del 27.02.2026).Questi Paesi potranno beneficiare dell’abbattimento...

NUOVI ADEMPIMENTI ACCISE ENERGIA ELETTRICA DAL 2026 – FOCUS PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

1° gennaio 2026

NUOVI ADEMPIMENTI ACCISE ENERGIA ELETTRICA DAL 2026 – FOCUS PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10/03/2026 – Modalità di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica –...

NUOVE LINEE GUIDA AEO 2026 – INDIVIDUARE, SEGNALARE E REAGIRE AD ATTIVITÀ SOSPETTE

1° gennaio 2026

NUOVE LINEE GUIDA AEO 2026 – INDIVIDUARE, SEGNALARE E REAGIRE AD ATTIVITÀ SOSPETTE Lo scopo di questo documento è rafforzare le capacità delle autorità doganali e degli operatori economici nell’individuare, monitorare e prevenire irregolarità,...

ATR TURCHIA – COMPILAZIONE CASELLA 1 E CASELLA 13

ATR TURCHIA – COMPILAZIONE CASELLA 1 E CASELLA 13

ATR TURCHIA – COMPILAZIONE CASELLA 1 E CASELLA 13 Il comunicato dell’ADM del 21 aprile 2026 richiama l’attenzione sulla corretta applicazione della procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR nell’ambito degli scambi UE–Turchia. In...

RIMBORSO TARIFFE STATUNITENSI

20 aprile 2026

RIMBORSO TARIFFE STATUNITENSI  L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, dal 20 aprile 2026, è attiva la procedura predisposta dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) per il rimborso delle tariffe applicate ai sensi dell’International Emergency...

NUOVO APPLICATIVO INTRAWEB ON LINE

NUOVO APPLICATIVO INTRAWEB ON LINE  Il documento ADM descrive le modalità operative per la sperimentazione del nuovo applicativo Intr@web Online e disciplina le procedure di accesso, accreditamento e gestione delle segnalazioni tecniche. In particolare, per utilizzare il nuovo sistema...

Tutte le news