NUOVE INDICAZIONI PER IL TRANSITO DOGANALE
NUOVE INDICAZIONI PER IL TRANSITO DOGANALE
Il transito doganale è un regime speciale che permette, dietro idonea garanzia, di trasportare merci non unionali, sotto vigilanza doganale, da un punto all’altro dell’UE, in sospensione di dazi, oneri e misure di politica commerciale (art. 226 par. 1 e 233 CDU).
L’art. 297, par. 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 stabilisce che l’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Nella Circolare n. 10 dell’11 aprile 2024, il Direttore Centrale dell’Agenzia delle Dogane di Roma, fornisce le nuove indicazioni da seguire su:
1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MERCI ALL’UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE:
a) transito nazionale: ufficio di partenza e ufficio di destinazione (dogana dove si sceglie di sdoganare a confine o a destino) si trovano in Italia (es. import da Trieste a Treviso): 2 giorni lavorativi;
b) transito unionale: ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in un altro Paese UE (es. import di container da USA a Gioia Tauro, destinato in Francia): 4 giorni lavorativi;
c) transito comune: ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in uno Stato aderente alla Convenzione sul Transito comune (per la Svizzera 4 giorni lavorativi) (es. import dal Regno Unito con destinazione Italia): 8 giorni lavorativi;
2. L’IDENTITÀ DEL MEZZO DI TRASPORTO, va indicato in modo preciso (il mezzo che si usa, il tipo, il numero di identificazione, la nazionalità nel data element del gruppo 19). Permane il problema dell’esportazione a collettame che si potrebbe risolvere dando l’incarico di emissione del T1 al vettore al momento del consolidamento e della partenza effettiva per l’esportazione;
3. USO DI SIGILLI, obbligatorio indicare il numero di sigilli e l’identificativo.
4. SIGILLI UTIIZZABILI: i sigilli ammessi, l’esenzione dalla sigillatura e gli estremi da riportare nell’autorizzazione alla dispensa dell’applicazione dei sigilli da riportare nel documento di transito, all’uso di un modello particolare di sigilli con caratteristiche di sicurezza (customs decisions SSE), sono descritti a pg. 5 della Circolare n. 10/2024.
Invece, qualora si vogliano utilizzare sigilli già autorizzati dall’Agenzia delle Dogane, questi sono di due tipi:
o Colore rosso per merci estere;
o Colore verde per merci nazionali;
Costano 2,70 euro cadauno e si potranno acquistare dal portale OPERA, Per ora, non è ancora attivo e gli operatori economici per acquistare i sigilli, devono eseguire un bonifico sul conto intestato all’Agenzia:
IBAN: IT43N0100003230000000000618
ABI: 01000 , CAB: 03230, BIC/SWIFT: BITAITRRXXX
La causale di detto versamento è la seguente:
CONTRIBUTO SPESE - CODICE UFFICIO - N. XXXXX SIGILLI DOGANALI DI SICUREZZA ADM
Con la ricevuta del bonifico, gli operatori potranno recarsi presso l’Ufficio doganale indicato e ritirare il numero dei sigilli per i quali risulta versato il dovuto contributo unitario alle spese.
Transito_Circolare n. 10 dell'11.04.2024_nuove disp. transito unionale
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