MODIFICA PROCEDURE DI RILASCIO CERTIFICATI EUR 1, EUR MED, ATR

ARGOMENTO
Con Nota prot. 91956 RU del 26.07.2019, qui allegata, la Direzione Centrale delle Dogane invita tutte le aziende operanti con Paesi Accordisti e Paesi SPG che necessitano dell’emissione del certificato di circolazione mod. EUR 1, EUR MED, ATR ecc., a.

  • chiedere lo STATUS di esportatore autorizzato e esportatore registrato REX entro 180 giorni dalla vigente,
  • da gennaio 2020, non sarà più possibile chiedere il rilascio del/i documento/i come avviene attualmente con la pre-vidimazione in bianco dei modelli e tenuta di un registro di carico e scarico a rigoroso rendiconto.

MOTIVO
Il nuovo CDU ha fatto decadere le procedure domiciliate a favore del nuovo istituto: esportazioni normali presso luogo approvato per il quale non è prevista nessuna disposizione come la pre-vidimazione in bianco degli stampati EUR 1, EUR MED, ATR.
La scelta del Legislatore Unionale si è indirizzata verso il sistema autodichiarativo dell'esportatore.

AGGIORNAMENTI
Decade (non è più applicabile) la precedente Nota prot. 6305 RU del 30.05.2003, nella quale si disponeva:

  • un periodo di 10 giorni per la richiesta di rilascio dei modelli EUR 1, EUR MED, ATR ecc. e della documentazione relativa atta a dimostrare l’effettiva origine preferenziale,
  • i numerosi mutamenti nel quadro normativo, con riguardo al settore delle procedure dell’origine, al fine di tener conto proprio di quell’esigenza di celerità, essenziale per l’economia dei traffici commerciali.

CONSIGLI AGLI OPERATORI

  • se privi dello STATUS di esportatore autorizzato e di esportatore registrato REX, affrettarsi a richiederlo perché per ottenere tale autorizzazione necessita che l’Ufficio delle Dogane faccia la sua inchiesta compreso la visita conoscitiva,
  • agevola ricordare che l’operatore AEOC o AEOC+S, ottiene facilmente sia l’autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato (che permette di fare partire la merce già sdoganata all’esportazione dal proprio stabilimento) e lo status di esportatore autorizzato, in quanto già verificato.

CONSEGUENZE
Qualora non venga utilizzato il sistema dell’autodichiarazione, le esportazioni subiranno un rallentamento significativo in attesa dell’emissione del documento dall’Ufficio Doganale.

Siamo a disposizione per assistervi in tali ISTANZE.

Clicca qui per consultare la Nota prot. 91956 RU del 26.07.2019 Direttore Centrale Agenzia Dogane “Procedure di rilascio certificati EUR 1, EUR MED, ATR”

Per informazioni: Mauro Chinellato

Contatti

Ultime News

NUOVA ISTANZA STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

NUOVA ISTANZA STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO Con la presente, inoltriamo la nuova istanza da usare per richiedere lo status di esportatore autorizzato, da luglio 2024.Non bisogna aggiornare i precedenti rilasciati. Questo porterà ad una nuova banca dati tenuta dai funzionari e visibile...

 e-DAS NAZIONALE INFORMATIZZATO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

 e-DAS NAZIONALE INFORMATIZZATO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONERicordando la Determinazione Direttoriale n. 130294/RU del 7 marzo 2023, in applicazione del Decreto Legge del 3 ottobre 2006 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” da stabilire con Determinazione...

IL DOGANALISTA E IL PRE-AUDIT CRITERI AEO

IL DOGANALISTA E IL PRE-AUDIT CRITERI AEOCon la Circolare n. 14 del 20 maggio 2024, l’Agenzia delle Dogane ha informato che il Doganalista, iscritto all’Albo Nazionale degli Spedizionieri Doganali, in possesso di attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento negli ultimi 3...

PROCEDIMENTO DI RILASCIO IVO

Il procedimento istruttorio descritto nella Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2024 a cui si rimanda, è di seguito:a) Fase di pre-istruttoria: 30 giorni, verifica delle condizioni di accettazione dell’istanza, tra cui la correttezza e completezza formale dell’istanza;...

PRESENTAZIONE DOMANDE DI IVO

DAL 01 OTTOBRE 2024

Normativa: art. 32-37 CDU / art. 7 bis-22 RD / art. 8-23 RE Con la Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2024, sono state fornite istruzioni in merito alla compilazione e al procedimento rilascio IVO.Lo scopo di tale decisione unionale è dare certezza all’origine della merce...

GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

Con il Reg.to UE del Parlamento e del Consiglio n. 573 del 7 febbraio 2024, che abroga il Reg.to n. 517 del 2014 (GUUE serie L del 20/02/2024) e modifica la Direttiva UE 2019/1937:• Impone disposizioni per importazione, esportazione, immissione nel mercato, fornitura e uso di gas fluorurati...

AGGIORNAMENTO CONVENZIONE PEM

Dal 01.01.2025

La convenzione PEM (Paneuromediterranea) consente l’applicazione del cumulo diagonale tra l’UE e una serie di Parti contraenti. Per cumulo diagonale si intende che i materiali che hanno ottenuto il carattere originario in un primo paese aderente (paese fornitore) possono essere trasformati...

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL KENYA

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL KENYA Dal 1° luglio 2024, nella Gazzetta Ufficiale UE Serie L - Consiglio Decisione n. 2024/1648 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio delle merci tra l’Unione Europea e il Kenya.Per consultare le...

Tutte le news