MODIFICA PROCEDURE DI RILASCIO CERTIFICATI EUR 1, EUR MED, ATR

ARGOMENTO
Con Nota prot. 91956 RU del 26.07.2019, qui allegata, la Direzione Centrale delle Dogane invita tutte le aziende operanti con Paesi Accordisti e Paesi SPG che necessitano dell’emissione del certificato di circolazione mod. EUR 1, EUR MED, ATR ecc., a.

  • chiedere lo STATUS di esportatore autorizzato e esportatore registrato REX entro 180 giorni dalla vigente,
  • da gennaio 2020, non sarà più possibile chiedere il rilascio del/i documento/i come avviene attualmente con la pre-vidimazione in bianco dei modelli e tenuta di un registro di carico e scarico a rigoroso rendiconto.

MOTIVO
Il nuovo CDU ha fatto decadere le procedure domiciliate a favore del nuovo istituto: esportazioni normali presso luogo approvato per il quale non è prevista nessuna disposizione come la pre-vidimazione in bianco degli stampati EUR 1, EUR MED, ATR.
La scelta del Legislatore Unionale si è indirizzata verso il sistema autodichiarativo dell'esportatore.

AGGIORNAMENTI
Decade (non è più applicabile) la precedente Nota prot. 6305 RU del 30.05.2003, nella quale si disponeva:

  • un periodo di 10 giorni per la richiesta di rilascio dei modelli EUR 1, EUR MED, ATR ecc. e della documentazione relativa atta a dimostrare l’effettiva origine preferenziale,
  • i numerosi mutamenti nel quadro normativo, con riguardo al settore delle procedure dell’origine, al fine di tener conto proprio di quell’esigenza di celerità, essenziale per l’economia dei traffici commerciali.

CONSIGLI AGLI OPERATORI

  • se privi dello STATUS di esportatore autorizzato e di esportatore registrato REX, affrettarsi a richiederlo perché per ottenere tale autorizzazione necessita che l’Ufficio delle Dogane faccia la sua inchiesta compreso la visita conoscitiva,
  • agevola ricordare che l’operatore AEOC o AEOC+S, ottiene facilmente sia l’autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato (che permette di fare partire la merce già sdoganata all’esportazione dal proprio stabilimento) e lo status di esportatore autorizzato, in quanto già verificato.

CONSEGUENZE
Qualora non venga utilizzato il sistema dell’autodichiarazione, le esportazioni subiranno un rallentamento significativo in attesa dell’emissione del documento dall’Ufficio Doganale.

Siamo a disposizione per assistervi in tali ISTANZE.

Clicca qui per consultare la Nota prot. 91956 RU del 26.07.2019 Direttore Centrale Agenzia Dogane “Procedure di rilascio certificati EUR 1, EUR MED, ATR”

Per informazioni: Mauro Chinellato

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