GRUPPO DI ESPERTI

Fase sperimentale

CIRCOLARE N. 21 DEL 27/08/2025 – ACCERTAMENTO DEI CRITERI DI CUI ALL’ART. 39, lett. b), c) e) del CDU TRAMITE CONCLUSIONI DI ESPORTI – FASE SPERIMENTALE

1. Contesto normativo

La Circolare anzidetta richiama la Circolare n. 14/2024 e l’art. 29 del Reg. (UE) 2447/2015 (RE), che consente alle autorità doganali, nelle procedure di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni, di considerare le “conclusioni di esperti” indipendenti, purché non vi sia collegamento con il richiedente (art. 127 RE). L’interpretazione della Commissione Europea ha chiarito che tali conclusioni si applica allo status AEO e ad altre autorizzazioni doganali semplificate che richiedono gli stessi requisiti di cui all’art. 39 CDU (b, c, e). 

L’Agenzia avvia una fase sperimentale, limitata inizialmente ai requisiti delle lettere b) sistema di gestione delle scritture commerciali, doganali e trasporti ed e) standard pratici di sicurezza, rinviando l’applicazione della lettera c) (solvibilità finanziaria) alle conclusioni di un gruppo di lavoro dedicato.

2. Soggetti abilitati a redigere le conclusioni

Possono essere incaricati professionisti con iscrizione da almeno tre anni a un albo/ordine professionale pertinente (es. doganalisti, commercialisti, revisori legali, avvocati)

Requisiti richiesti: comprovata esperienza nelle materie oggetto di verifica; aggiornamento professionale negli ultimi tre anni; regolare iscrizione e pagamento quote all’albo.

Gli operatori devono garantire e dichiarare l’assenza di collegamento con l’esperto incaricato.

3. Procedura per gli operatori economici

L’operatore che richiede un’autorizzazione deve: selezionare l’esperto adeguato, verificandone competenza e indipendenza, richiedere all’esperto attestazioni su formazione e iscrizione professionale. Allegare alla domanda:

  • la check-list (Allegato 1), che identifica l’esperto e i suoi requisiti;
  • la dichiarazione di assenza di collegamento (Allegato 2);
  • le conclusioni dell’esperto.

Le autorità doganali terranno conto di tali documenti nell’istruttoria e ne daranno menzione nella “circostanziata relazione” prevista dall’art. 29, p. 5 RE.

4. Oggetto delle conclusioni degli esperti (fase sperimentale)

Gli esperti possono valutare esclusivamente ambiti coerenti con la loro competenza professionale:

a) Art. 39, lett. b) CDU – Sistema di gestione delle scritture commerciali

Le valutazioni devono riguardare:

  • idoneità del sistema contabile a supportare i controlli doganali;
  • correttezza e conservazione delle scritture;
  • tracciabilità delle operazioni doganali (audit trail);
  • identificazione fisica e codifica delle merci;
  • adeguatezza dei controlli interni per prevenzione e correzione errori.

b) Art. 39, lett. e) CDU – Standard di sicurezza

Le conclusioni devono coprire:

  • selezione e affidabilità dei partner commerciali e dei contratti di fornitura;
  • sicurezza logistica e dei trasporti (accessi, mezzi, procedure documentate);
  • controlli su qualità, quantità e sigilli delle merci in entrata/uscita.

c) Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Valutazione sull’adozione di un modello di gestione e controllo volto a prevenire reati fiscali e doganali. In assenza, parere sull’opportunità di adottarlo o su procedure alternative equivalenti.

5. Valutazione finale dell’Agenzia

La decisione finale circa la conformità ai requisiti dell’art. 39 CDU resta competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane. La relazione istruttoria deve verificare: coerenza metodologica delle conclusioni degli esperti con i criteri stabiliti dalla circolare; effettivo possesso dei requisiti da parte degli esperti.  L’Agenzia mantiene la facoltà di approfondimenti e verifiche.

6. Responsabilità e conseguenze

Esperti: gravi inesattezze o errori nelle conclusioni possono incidere sulla loro affidabilità professionale (specie se AEO) ed essere segnalati all’ordine di appartenenza. Operatori economici: restano responsabili delle dichiarazioni presentate; eventuali irregolarità pesano sulla loro compliance.

La Circolare n. 21/2025 istituisce un regime sperimentale per l’integrazione delle valutazioni di esperti professionali nelle procedure di rilascio e mantenimento delle autorizzazioni doganali. 

L’obiettivo è:

  • snellire e velocizzare le istruttorie,
  • promuovere la cooperative compliance,
  • garantire uniformità e trasparenza,
  • pur mantenendo la valutazione finale in capo all’Agenzia.

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 21 del 27/08/2025.

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