ESTRAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI PREVIO PAGAMENTO IVA

ESTRAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI PREVIO PAGAMENTO IVA

Con la Nota Doganale n. 4716 RU del 7 febbraio u.s., l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato i Nuovi Adempimenti introdotti per i prodotti energetici nel settore delle accise dalla recente Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Sato e pluriennale dal 2018 al 2020”.

QUALI PRODOTTI INTERESSA
I prodotti energetici interessati, stando alle disposizioni attuali, sono benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione.

QUALI FIGURE INTERESSA
Le figure interessate sono:
Committenti che, per commercializzare tali prodotti energetici, si avvalgono del sistema della “Logistica petrolifera” (trader) introducendo e stoccando tali prodotti in depositi terzi, soggetti a loro volta ad iter autorizzativo    e
Depositi terzi aventi la qualifica di depositi fiscali (art. 28 TUA) e i destinatari registrati (art. 8 TUA).

RATIO LEGIS
Tali disposizioni trovano la ragion d’essere nei casi di frode nei quali i committenti, soggetti operanti nella vendita della benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione, hanno evaso l’IVA al momento dell’immissione in consumo o estrazione dal deposito terzo.

Con le nuove disposizioni, l’IVA deve essere versata, con l’utilizzo del modello F24 e senza possibilità di compensazione, al momento dell'immissione in consumo o estrazione dei richiamati prodotti. Gli estremi del pagamento IVA devono essere indicati nel riquadro 14 del DAS. salvo casi di esoneri previsti, al momento dell’uscita dei prodotti dal deposito.
La ricevuta di versamento va consegnata al gestore del deposito terzo, in mancanza della stessa, questo diventa corresponsabile dell’IVA non versata.

Per informazioni: Barbara Cecconato

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