DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI CHE INCORPORANO PRODOTTI SIDERURGICI ORIGINARI DELLA RUSSIA
AVVISO ADM DEL 06/10/23
DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI CHE INCORPORANO PRODOTTI SIDERURGICI ORIGINARI DELLA RUSSIA
Nel Reg.to del Consiglio UE n. 1214 del 23/06/2023, che ha modificato il Reg.to UE n. 833/2014, dal 30 settembre 2023 è in vigore il divieto di importare o acquistare i prodotti siderurgici originari della Russia, elencati e identificati per voce doganale nell’allegato 17, qui allegato.
Le prove idonee ad attestare il Paese d’origine dei prodotti siderurgici (non originari o esportati dalla Russia) sono:
- Mill test certificate (certificato della ferriera);
- Dichiarazione dell’esportatore o del produttore che dichiari che il prodotto da importare non contiene acciaio o ferro originari o esportati dalla Russia;
- Dichiarazioni a lungo termine del fornitore.
Alcuni di questi prodotti, ma non esaustivo si prega di controllare l’all. 17, sono:
- ferro, fili e barre di ferro,
- prodotti laminati, tubi e accessori per tubi,
- costruzioni e parti di costruzioni,
- ancore, catene, chiodi, viti e bulloni,
- stufe e radiatori,
- oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, ferro e acciaio,
- qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.
L’esistenza della prova in questione deve essere indicata nella casella 44 (data element 12 03 000 000 Documenti) utilizzando in dichiarazione doganale il codice documento Y824.
All’atto dell’importazione potrebbe essere richiesto agli importatori, in caso di CD, VM o CS, di fornire la prova attestante il Paese di Origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un Paese Terzo.
all. 1 – Elenco prodotti siderurgici Russia vietati - all. 5 che modifica all. 17 Reg.to UE 1214 del 23.06.2023 modifica Reg.to 833/2014
all. 2 - Avviso ADM
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