DIGITALIZZAZIONE e-DAS AGGIORNAMENTO
benzina e gasolio utilizzati come carburante
AMBITO DI APPLICAZIONE
Con Determinazione Direttoriale n. 138764/RU del 10/05/2020, sono state diramate le istruzioni dell’e-DAS, in attesa della definizione successiva di provvedimenti per i tracciati informatici, valevoli a eliminare i DAS prebollati.
L’obbligo dell’e-DAS (Legge n. 157 del 19.12.2019) è per la circolazione nazionale e, al momento della redazione del presente articolo, benzina e gasolio utilizzati come carburante, assoggettati ad accisa.
DELEGA
Lo speditore (depositario autorizzato ai sensi dell’art. 5 del TUA o esercente deposito commerciale di prodotti di cui all’art. 25 c. 1 TUA, intestatario della licenza fiscale) emette l’e-DAS oppure ha la facoltà di delegare un terzo per la trasmissione dei messaggi elettronici, attraverso la piattaforma MAU.
La procura scritta è preventivamente consegnata dallo speditore all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito.
CARATTERISTICHE
L’e-DAS è caratterizzato dal codice CRS (Codice Riferimento Standard), identificativo alfanumerico nazionale attribuito dal sistema informativo, e da tutti gli altri dati obbligatori, indicati nell’art. 3, tra cui:
• la firma digitale dello speditore;
• il sigillo di controllo (QR Code), codice a barre bidirezionale che sostituisce la bollatura a secco (DM 210/96 art. 10 c. 2) e attribuisce valore legale;
• il codice accisa del deposito mittente e il codice ditta/PI/CF del destinatario;
• la durata del tragitto (attenzione “max 18 ore”);
• etc .
Una copia stampata dell’e-DAS:
• è consegnata dallo speditore al trasportatore e accompagna la merce;
• è conservata dallo speditore e dal destinatario per 5 anni successivi, alla chiusura dell’esercizio finanziario.
L’e-DAS dovrà sempre riportare la situazione reale del trasporto (cambio trasportatore, targhe, …).
Annullamento, cambio destinazione, reintroduzione in deposito della merce, dovranno sempre avvenire nel rispetto delle comunicazioni informatiche e informative, nell’e-DAS e all’Ufficio Dogane Competente.
Per tutte le altre informazioni, Vi alleghiamo la Determinazione Direttoriale che disciplina la materia.
Barbara Cecconato
26/05/2020
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