Accordo Pan Euro Mediterraneo - EUR MED

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE E DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR MED

Con la ratificazione del partenariato economico e finanziario è stata decisa la creazione di una zona di libero scambio da realizzarsi interamente entro il 2010, basata sugli Accordi di Libero Scambio contenenti norme di origine identiche a quelle degli Accordi Pan Europei già esistenti.

È stato, così, elaborato un prototipo di Protocollo ‘origine’, così DETTO Pan Euro mediterraneo, successivamente approvato dai Ministri del Commercio di tutti i Paesi dell’area partecipanti, tenutasi a Palermo il 7 luglio 2003.

A questo riguardo, i singoli Protocolli ‘origine’ Pan Euro mediterraneo stanno sostituendo i corrispondenti Protocolli in vigore con i Paesi Pan Europei (Bulgaria, Svizzera compreso il Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Romania, Turchia e Spazio Economico Europeo), con le isole Faeroer nonché con i seguenti Paesi de4l mediterraneo: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza (Palestina), Giordania, Siria e Libano.

1. Il certificato di circolazione EUR MED, sostituito dall’EUR 1, è il documento creato per l’applicazione dei cumulo “PANEUROMEDITERRANEO”, istituito per tutti i Paesi dell’area Paneuromediterranea (area paneuropea+area mediterranea: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria), nei quali dovranno essere applicate regole di origine identiche e la cui adozione nei singoli Paesi è ancora in fase di realizzazione.

Il suo aspetto ricalca quello dell’EUR 1 e se ne differenzia soltanto per la attestazione, aggiunta nella casella 7, relativa alla avvenuta applicazione del cumulo paneuromediterraneo.

In linea generale può sempre essere emesso (purché sussistano le condizioni per la sua emissione) in alternativa all’EUR 1 e per scelta dell’operatore interessato; tuttavia sono previsti casi di obbligatorietà.

Al posti dell’EUR MED certificato può essere usata la dichiarazione in fattura (rispettando le regole generali sulla abilitazione del dichiarante stabilite per le dichiarazioni d’origine su fattura), neli casi e alle condizioni stabiliti per i certificati.

2. Condizioni per l’emissione:

Il certificato EUR MED può essere emesso:

- quando l’esportazione è fatta verso un paese dell’area Paneuromediterranea (p.e.m.),
- quando l’esportazione è fatta verso altri Paesi, ma è prevista la rispedizione (anche dopo lavorazione) verso un paese dell’area p.e.m. In tal caso – evidentemente – la richiesta dovrà partire dal destinatario dell’esportazione, necessariamente a conoscenza della ulteriore destinazione della merce;
- quando la merce ha beneficiato del cumulo p.e.m. oppure quando la merce può essere utilizzata per l’applicazione del cumulo p.e.m. nel Paese di destinazione.

Le suddette condizioni devono sussistere tutte al momento dell’emissione.

Il certificato EUR MED (o la dichiarazione EUR.MED su fattura) deve contenere nella casella “7” e solo in lingua inglese, la dichiarazione relativa all’avvenuto cumulo.

In ogni caso per poter emettere l’EUR MED (certificato o dichiarazione su fattura) è necessario che tutti i Paesi che hanno dato la propria origine alla merce risultante dalla fase della lavorazione svoltasi in quel Paese, abbiano concluso e applichino tra di loro accordi che prevedano le stesse regole d’origine (in particolare il divieto di restituzione/abbuono del dazio o equivalenti); la esistenza di questa condizione si ricava dall’aggiornamento della tabella delle date di entrata in vigore degli accordi che la Comunità Europea pubblica nella serie C della G.U.

3. Obbligatorietà:

I due certificati EUR 1 e EUR MED sono equivalenti e in via di principio la scelta tra i due è lasciata all’operatore (anche su richiesta del destinatario).

Tuttavia in certi casi è obbligatorio l’uso di u n determinato modello:
A. È obbligatorio l’uso dell’EUR MED (o dichiarazione EUR MED su fattura), ai sensi del terzo sottotitolo delle note esplicative dei protocolli paneuromediterranei, quando il prodotto è originario di un Paese dell’area euro mediterranea ed è stato applicato il cumulo con le isole Faeroer o con uno dei Paesi mediterranei esclusa la Turchia(Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano e Siria);
B. È obbligatorio l’uso del modello EUR 1 (o dichiarazione su fattura), quando mancano le condizioni per emettere l’EUR MED.

Le condizioni mancano:
- Quando anche uno solo dei Paesi interessati non è tenuto ad osservare il divieto di abbuono/restituzione del dazio e dei diritti equivalenti;
- Quando non sono in vigore tra tutti i Paesi interessato, accordi che prevedono regole di origine eguali a quelle del protocollo di origine p.e.m. l’Esistenza di questo requisito si ricava dalla tabella delle date di entrata in vigore degli accordi, tabella che la Comunità aggiorna e pubblica nella serie C della Gazzetta Ufficiale.

E’ consigliabile usare il certificato EUR MED ogniqualvolta esistono le condizioni richieste e non sia obbligatoria l’emissione dell’EUR 1.

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