VALORE IN DOGANA DELLE MERCI
Il valore in dogana delle merci è definito dall’art. 29 del C.D.C. REG. CE n. 2913/1992.
La norma prevede che il valore imponibile è il valore pagato o da pagare previa rettifica effettuata conformemente agli art. 32 e 33 dello stesso codice.
L’effetto di quanto definito in detti articoli è che il valore di fattura (pagato o da pagare) DEVE essere aumentato di eventuali costi intervenuti nel corso della consegna dei prodotti, in funzione della resa (EXW, FOB, DAP ecc.), di eventuali servizi aggiuntivi e, soprattutto, delle ROYALTIES che gravano sul prodotto.
Il valore delle Royalties diventa imponibile in virtù del tipo di contratto concluso con il licenziante; che potrebbe essere di nazionalità di un Paese terzo, della Ue ed anche nazionale.
E’ pertanto necessario per gli importatori, che nella produzione dei propri beni, utilizzano:
• licenze;
• brevetti;
• marchi e disegni,
porre la massima attenzione nel dichiarare il valore in Dogana.
E’ oltremodo necessario, pertanto, che all’atto della sottoscrizione del DV1 (Dichiarazione del Valore in Dogana) venga posta la massima attenzione perché oltre a quanto sopra, l’operatore deve avere chiara la definizione di “legame” così come prevista dalle disposizioni.
Il DV1 è un documento sottoscritto dall’azienda – anche se solitamente è sottoscritto dallo spedizioniere su mandato dell’azienda - nel quale si dichiara che il valore dei beni è quello riportato sullo stesso e, l’errata apposizione di un segno “x” in una casella sbagliata, comporta la denuncia di “Falso ideologico” reato che, come noto, è di natura penale.
Invitiamo tutte le aziende a porre la massima attenzione su tutti i documenti che vengono richiesti dalle dogane e dagli operatori perché la sottoscrizione di un documento, visto che può comportare una denuncia penale, non deve essere posta con leggerezza.
Per informazioni: Mauro Chinellato
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