VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

Il valore in dogana delle merci è definito dall’art. 29 del C.D.C. REG. CE n.  2913/1992.

La norma prevede che il valore imponibile è il valore pagato o da pagare previa rettifica effettuata conformemente agli art. 32 e 33 dello stesso codice.

L’effetto di quanto definito in detti articoli è che il valore di fattura (pagato o da pagare) DEVE essere aumentato di eventuali costi intervenuti nel corso della consegna dei prodotti, in funzione della resa (EXW, FOB, DAP ecc.), di eventuali servizi aggiuntivi e, soprattutto, delle ROYALTIES che gravano sul prodotto.

Il valore delle Royalties diventa imponibile  in virtù del tipo di contratto concluso con il licenziante; che potrebbe essere di nazionalità di un Paese terzo, della Ue ed anche nazionale.

E’ pertanto necessario per gli importatori, che nella produzione dei propri beni, utilizzano:

licenze;

brevetti;

marchi e disegni,

porre la massima attenzione nel dichiarare il valore in Dogana.

E’ oltremodo necessario, pertanto, che all’atto della sottoscrizione del DV1 (Dichiarazione del Valore in Dogana) venga posta la massima attenzione perché oltre a quanto sopra, l’operatore deve avere chiara la definizione di “legame” così come prevista dalle disposizioni.

Il DV1 è un documento sottoscritto dall’azienda – anche se solitamente è sottoscritto dallo spedizioniere su mandato dell’azienda -  nel quale si dichiara che il valore dei beni è quello riportato sullo stesso e, l’errata apposizione di un segno “x” in una casella sbagliata, comporta la denuncia di “Falso ideologico” reato che, come noto, è di natura penale.

Invitiamo tutte le aziende a porre la massima attenzione su tutti i documenti che vengono richiesti dalle dogane e dagli operatori perché la sottoscrizione di un documento, visto che può comportare una denuncia penale, non deve essere posta con leggerezza.

 

Per informazioni: Mauro Chinellato

Ultime News

TRANSITO: SIGILLI ED ESONERO ALLA SIGILLATURA

DAL 02.12.2024

NUOVE DISPOSIZIONI SULL’APPOSIZIONE DEI SIGILLI NEL REGIME SPECIALE DEL TRANSITOCon la Circolare n. 16 del 29 maggio 2024, l’Agenzia delle dogane dispone che, dal 2 dicembre p.v., le Aziende titolari di transito comunitario (documenti T1 e T2 garantiti), debbano piombare la merce...

IL CERTIFICATO DI CIROLAZIONE EUR-MED

DOVREBBE ESSERE DISMESSO DAL 01.01.2025

IL CERTIFICATO DI CIROLAZIONE EUR-MED DOVREBBE ESSERE DISMESSO DAL 01.01.2025La Comunicazione della Commissione UE, pubblicata nella Serie C n. 3107 del 3 maggio 2024 della GUUE, informa che, dal 1^ gennaio 2025, entrerà in vigore la Convenzione PEM aggiornata (Decisione n. 1/2023). Per acccederVi...

VINO SENZA ALCOOL

ESCLUSIONE DAL REGIME DELLE ACCISE DEL VINO SENZA ALCOOLLa voce doganale VD 2202, chiamata impropriamente “vino senza alcol” è in realtà succo di mosto e non contiene alcole interamente ottenuto da fermentazione richiesta dall’art. 36 TUA.Questi prodotti...

BIRRA ANALCOLICA

 BIRRA ANALCOLICA La nomenclatura combinata NC 22029100 “birra analcolica” è soggetta a vigilanza fiscale anche se non paga l’accisa. Lo Stato vuole sapere quanta ne viene prodotta, in quanto la birra con titolo alcolometrico effettivo superiore ...

NUOVA ISTANZA STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

NUOVA ISTANZA STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO Con la presente, inoltriamo la nuova istanza da usare per richiedere lo status di esportatore autorizzato, da luglio 2024.Non bisogna aggiornare i precedenti rilasciati. Questo porterà ad una nuova banca dati tenuta dai funzionari e visibile...

 e-DAS NAZIONALE INFORMATIZZATO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

 e-DAS NAZIONALE INFORMATIZZATO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONERicordando la Determinazione Direttoriale n. 130294/RU del 7 marzo 2023, in applicazione del Decreto Legge del 3 ottobre 2006 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” da stabilire con Determinazione...

IL DOGANALISTA E IL PRE-AUDIT CRITERI AEO

IL DOGANALISTA E IL PRE-AUDIT CRITERI AEOCon la Circolare n. 14 del 20 maggio 2024, l’Agenzia delle Dogane ha informato che il Doganalista, iscritto all’Albo Nazionale degli Spedizionieri Doganali, in possesso di attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento negli ultimi 3...

PROCEDIMENTO DI RILASCIO IVO

Il procedimento istruttorio descritto nella Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2024 a cui si rimanda, è di seguito:a) Fase di pre-istruttoria: 30 giorni, verifica delle condizioni di accettazione dell’istanza, tra cui la correttezza e completezza formale dell’istanza;...

Tutte le news