Transfer Pricing e valore in dogana
Convegno sul Tranfer Pricing presso Unindustria Treviso
27 settembre 2010
Il transfer pricing è “il prezzo di trasferimento dei beni tra società infra-gruppo”.
E’ definito come “… pratica adottata all’interno di un gruppo di imprese, attraverso la quale si realizza un trasferimento di quote di reddito tra consociate, mediante l’effettuazione di cessione di beni o prestazioni di servizio, ad un valore diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti” Circolare GDF 1/2008 Cap. 3.
Il transfer pricing è lo strumento per ripartire i redditi tra società infragruppo ed è molto importante stabilire delle procedure congrue (ai principi finanziari comunitari, OCSE, legislazione del Paese estero) per ripartire locazioni, costi di controllo di gestione, di marketing, brevetti, marchi, know-how, pubblicità, servizi di tesoreria e così via, da trasferire alle consociate nei contratti di fornitura.
La sua corretta determinazione (citiamo a titolo meramente esplicativo il metodo del confronto del prezzo, metodo del prezzo di rivendita, cost plus..) costituisce base rilevante per l’imputazione del reddito tra un Paese e l’altro, con la relativa tassazione in Paesi a fiscalità agevolata (Es. la tassazione in Tunisia è molto bassa).
Il Convegno tenutosi a Unindustria Treviso ha voluto informare le Aziende presenti che, con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (di conversione del D.L. 78/2010), entrata in vigore in data 31 luglio 2010, si sono introdotti per la prima volta – quanto meno esplicitamente – gli obblighi di documentazione relativa al transfer pricing, che l’azienda deve predisporre, al fine di ottenere l’esonero dalle sanzioni (D. Lgs. 471/1997).
Attendiamo a dicembre il Decreto Attuativo che dovrebbe chiarire le modalità di determinazione del transfer pricing e la documentazione (in parte legale e in parte economica, redatta secondo il codice di condotta) ché l’Amministrazione Finanziaria chiederà all’azienda di comunicare.
Ragionare sul transfer pricing, significa fondere la conformazione strutturale e funzionale del gruppo, chiederci se con i paesi esteri in cui operiamo abbiamo convenzioni contro la doppia imposizione, se sono paradisi fiscali, se c’è la deducibilità dei costi. La consociata deve essere autonoma nelle decisioni, altrimenti si verifica il fenomeno della vestizione estera. Deve pagare un marchio per la vendita del prodotto, eventualmente all’estero. Dobbiamo capire se le consociate estere sono commerciali o produttive. Il prezzo di trasferimento per esempio dalla società romena alla società spagnola, remunera il marchio? Qual è il margine della consociata? Chi opera per questa, come e perché?.
Dal punto di vista doganale, il transfer pricing diventa importante al momento dell’importazione di beni tra società legate, ai fini della determinazione delle imposte indirette.
Sembra opportuno informare, per completezza di trattazione, sulle disposizioni attinenti alla determinazione del valore in dogana (art. 29 del Codice Doganale Comunitario). Questo è il prezzo dichiarato in dogana (cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare e in caso di mod. DV1). Questo deve essere congruo. Laddove l’Amministrazione doganale abbia motivo di ritenere che il legame tra le parti della compravendita, influisca nella determinazione del prezzo da importare, la stessa potrebbe invitare il dichiarante a dimostrare la congruità del valore di transazione adottato, rispetto al prezzo che sarebbe stato dichiarato nel caso di vendita dello stesso bene a soggetti terzi.
Potrebbe pertanto configurarsi per l’Amministrazione doganale una minore entrata finanziaria incassata, minor dazio riscosso e una minore IVA sul prezzo del bene e sul dazio stesso. L’Amministrazione Doganale dovrà dimostrare, motivandolo, l’incremento del minor prezzo.
Per informazioni: Barbara Cecconato
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