RIFORMA DELLA NORMATIVA DOGANALE NAZIONALE
RIFORMA DELLA NORMATIVA DOGANALE NAZIONALE
Il 26 marzo 2024, sono state approvate, in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, ora in attesa dell’esame del Parlamento, le disposizioni nazionali complementari al CDU.
Il nuovo corpus normativo ha l’obiettivo di riallineare la normativa nazionale a quella unionale e sostituirà il TULD (DPR n. 633/1973) e le norme procedurali (DL n. 374/1996).
L’allineamento si rende necessario in un’ottica di maggior armonizzazione dei processi di sdoganamento nei singoli Stati Membri. Un effetto si potrà vedere, in via sperimentale dal 1^luglio 2024 e in via definitiva dall’11 febbraio 2025, con lo sdoganamento centralizzato.
Le aziende interessate, devono essere in possesso di customs decition CCL (centralized customs clearence) e autorizzazione doganale AEOC. Potranno presentare la dichiarazione doganale direttamente al proprio Ufficio doganale competente, sdoganando merce in importazione da diversi punti del territorio nazionale e unionale. Rimane ancora da chiarire il rapporto da diritti doganali e IVA, qualora le merci siano destinate a proseguire v/altro Stato Membro o vincolate al deposito IVA e come avverranno i controlli doganali.
Prosegue, inoltre, l’opera di digitalizzazione di procedure e documenti doganali.
La Legge n. 111/2023, potenzia lo Sportello unico doganale (art. 47 CDU), migliorando il coordinamento tra le autorità doganali e le altre amministrazioni, attualmente attivo a La Spezia, Ravenna e Livorno.
Lo SUDOCO o single entry point è un’unica interfaccia informatica, attraverso la quale si potrà inviare tutte le informazioni necessarie alle autorità interessate. Queste potranno esprimersi singolarmente, sotto la regia dell’Agenzia delle Dogane. Il sistema EU CSW (customs single window), contemplerà i certificati di'spezione per i prodotti biologici, licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), i gas fluorurati ad effetto serra, beni culturali, dual-use, flora e fauna a rischio estinzione, vigilanza sul mercato deforestazione (Reg. UE n. 115/2023).
Insieme a sdoganamento c/o luogo approvato, pre-clearing (sdoganamento in mare), fast corridor, costituiscono soluzioni per semplificare i controlli doganali.
L’operatore non stabilito nella UE, può svolgere operazioni doganali facendosi rappresentare da un soggetto stabilito nell’UE, che agisce in rappresentanza indiretta. Viene meno la riserva di legge a favore degli spedizionieri.
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