PROCEDIMENTO DI RILASCIO IVO
Il procedimento istruttorio descritto nella Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2024 a cui si rimanda, è di seguito:
a) Fase di pre-istruttoria: 30 giorni, verifica delle condizioni di accettazione dell’istanza, tra cui la correttezza e completezza formale dell’istanza; se l’Ufficio Origine e Valore accerta che l’istanza è carente di informazioni necessarie, concede un termine di 30 giorni dalla data della richiesta;
b) Accettazione rigetto dell’istanza: conclusa la fase di pre-istruttoria, la domanda viene accettata e si avvia il procedimento che deve concludersi entro 120 giorni;
c) Istruttoria: è curata dall’Ufficio Origine e Valore, con la collaborazione dell’UD competente, al quale saranno inviati domanda e allegati, per esprimersi su:
o Esiti di eventuali controlli riguardanti le merci oggetto di IVO;
o Procedimenti di revisione di accertamento;
o Pendenza di ricorsi conseguenti l’attività di accertamento;
Elementi utili di ostacolo al riconoscimento IVO. Le informazioni vanno fornite entro 30 giorni dalla richiesta formale al richiedente che deve rispondere entro tale termine con la documentazione, pena la decadenza
d) Termini: ai soli soggetti AEO, l’Agenzia si impegna a fornire esito entro 60 giorni dall’accettazione dell’istanza;
e) Validità: le decisioni IVO sono valide per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data in cui acquisiscono efficacia (art. 33 p. 3 CDU) e vanno indicate tra i documenti a corredo con il codice 627 e il n. di IVO;
f) Notifica: a decorrere dal 1^ ottobre 2024, la IVO viene firmata digitalmente e trasmessa via PEC al richiedente e all’Ufficio dogane competente
g) Ricorso: può essere presentato di fronte alla Corte di Giustizia di Roma entro 60 giorni dalla notifica della decisione AEO (perentorio). Non vi è obbligo di contradditorio anticipato;
h) Cessazione: la decisione IVO può essere cessata prima della scadenza se:
o L’UE adotta un regolamento o conclude un accordo che cambia le norme
o La decisione non è più compatibile con le norme in materia di origine OMC / note esplicative / pareri OMC;
o Il codice EORI cessa. La cessazione di validità non ha effetto retroattivo.
i) Revoca: è un provvedimento emesso solo dall’Autorità Doganale se le condizioni per le quali sono state emesse le decisioni IVO, non risultano più soddisfatte (art. 23 p. 3 CDU) o non sono compatibili con una nuova sentenza della Corte di Giustizia europea, con effetto dalla data di pubblicazione nella GUUE (art. 34 p. 8 lett. a) e d) CDU). La revoca si applica dal momento in cui il Richiedente ha ricevuto il provvedimento. C’è il diritto ad essere ascoltati;
l) Annullamento: se è stata emanata sulla base di informazioni non corrette o incomplete comunicate dal richiedente. Come per la revoca, anche l’annullamento prevede il diritto di essere ascoltati del richiedente. L’annullamento ha effetto retroattivo (ex tunc), a decorrere dalla data di emissione della decisione. In caso di annullamento, il richiedente non può presentare domanda di uso esteso (periodo di grazia);
m) Uso esteso (periodo di grazia); laddove cessa di essere valida o interviene un provvedimento di revoca, il richiedente può presentare domanda di uso esteso (o di grazia) che non può superare 6 mesi dalla data di revoca. Il richiedente presenta istanza di uso esteso entro 30 giorni, indicando:
o I quantitativi per cui si richiede;
o Il contratto stipulato;
o Entro 30 giorni, l’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, adotta il provvedimento.
o L’uso esteso non può essere concesso per merci da esportare.
n) Monitoraggio IVO: gli Uffici Doganali devono sempre verificare che le merci, oggetto della dichiarazione doganale, siano identiche a quelle per cui risulta rilasciata IVO.
La Circolare ADM n. 8/D dell’8 maggio 2013 è sostituita dalla n. 18 dell’8 luglio 2024.
Ultime News
SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO ALL’IMPORTAZIONE NAZIONALE
14 aprile 2025
In previsione dell’entrata in vigore dello sdoganamento centralizzato all’importazione, che permette di presentare la dichiarazione doganale presso il proprio Ufficio di competenza per merce presentata in un altro Ufficio doganale, entrambi in Italia, è attivo, in ambiente...
STOP VIDIMAZIONE REGISTRO LETTURE CONTATORI FOTOVOLTAICI
1° aprile 2025
Con nota del 1°aprile 2025, la Direzione delle Dogane e dei Monopoli ha informato le aziende del Veneto e Friuli Venezia Giulia, che per gli impianti fotovoltaici con scambio sul posto non necessita procedure alla vidimazione del registro letture contatori, alleghiamo nota.Permangono, comunque,...
EVOLUZIONE DAZI USA-UE
Si riepilogano brevemente le recenti misure adottate dall’amministrazione Trump che hanno introdotto dazi addizionali su alcune tipologie di prodotti, oltre alle contromisure di risposta adottate dall’Unione Europea. Sotto trovate trovare l’elenco dei prodotti in...
LE MISURE RESTRITTIVE DELL’UE SULL’ACCIAIO
MISURE DI IMPORTAZIONE NELL'UE DELL’ACCIAIO Le misure UE di salvaguardia sull’acciaio consistono in una serie di misure per proteggere l’industria dell’acciaio. Queste sono: i contingenti quantitativi, dazi antidumping definitivi, i dazi addizionali sulle...
ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE PEM RIVEDUTA
Dal 01.01.2025
La Convenzione PEM riveduta e cumulo diagonale tra Paesi Area Paneuromediterranea, Decisione n. 1/2023 del 7 dicembre 2023 pubblicata nella GU dell’Unione Europea serie L/390/19 febbraio 2024 che sostituisce interamente l’Appendice 1 della Convenzione 2012, allegato n. 1, è...
ALZATA LA SOGLIA DEL CONTRABBANDO DOGANALE
dal 13.03.2025
ALZATA LA SOGLIA DEL CONTRABBANDO DOGANALE Il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri (nella convocazione n. 118) ha approvato le istanze delle Aziende e dei loro Rappresentanti, in relazione alla soglia del contrabbando doganale come segue: · Innalzamento della soglia dell’IVA...
APPROVATA LA RIFORMA DELLE ACCISE
Dal 01.01.2026
APPROVATA LA RIFORMA DELLE ACCISE Lo Schema di Decreto Legislativo approvato del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025, conferma anche la riforma delle accise, che entrerà in vigore nell’anno 2026.In allegato, viene trasmesso l’Atto del Governo n. 237 Schema Legislativo...
ENTRATA IN VIGORE DEI DAZI DEGLI STATI UNITI SU PRODOTTI DI ALLUMINIO E ACCIAIO
Dal 12/03/2025
Vi trasmettiamo la notizia di Confindustria Veneto Est, sull’entrata in vigore, dal 12 marzo 2025, dei dazi sulle importazioni di prodotti del capitolo 73 e 76.Cliccare qui Dazi Usa capitoli 72 e 73_alluminio e acciaio