PROCEDIMENTO DI RILASCIO IVO

Il procedimento istruttorio descritto nella Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2024 a cui si rimanda, è di seguito:
a) Fase di pre-istruttoria: 30 giorni, verifica delle condizioni di accettazione dell’istanza, tra cui la correttezza e completezza formale dell’istanza; se l’Ufficio Origine e Valore accerta che l’istanza è carente di informazioni necessarie, concede un termine di 30 giorni dalla data della richiesta;
b) Accettazione rigetto dell’istanza: conclusa la fase di pre-istruttoria, la domanda viene accettata e si avvia il procedimento che deve concludersi entro 120 giorni;
c) Istruttoria: è curata dall’Ufficio Origine e Valore, con la collaborazione dell’UD competente, al quale saranno inviati domanda e allegati, per esprimersi su:
o Esiti di eventuali controlli riguardanti le merci oggetto di IVO;
o Procedimenti di revisione di accertamento;
o Pendenza di ricorsi conseguenti l’attività di accertamento;
Elementi utili di ostacolo al riconoscimento IVO. Le informazioni vanno fornite entro 30 giorni dalla richiesta formale al richiedente che deve rispondere entro tale termine con la documentazione, pena la decadenza
d) Termini: ai soli soggetti AEO, l’Agenzia si impegna a fornire esito entro 60 giorni dall’accettazione dell’istanza;
e) Validità: le decisioni IVO sono valide per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data in cui acquisiscono efficacia (art. 33 p. 3 CDU) e vanno indicate tra i documenti a corredo con il codice 627 e il n. di IVO;
f) Notifica: a decorrere dal 1^ ottobre 2024, la IVO viene firmata digitalmente e trasmessa via PEC al richiedente e all’Ufficio dogane competente
g) Ricorso: può essere presentato di fronte alla Corte di Giustizia di Roma entro 60 giorni dalla notifica della decisione AEO (perentorio). Non vi è obbligo di contradditorio anticipato;
h) Cessazione: la decisione IVO può essere cessata prima della scadenza se:
o L’UE adotta un regolamento o conclude un accordo che cambia le norme
o La decisione non è più compatibile con le norme in materia di origine OMC / note esplicative / pareri OMC;
o Il codice EORI cessa. La cessazione di validità non ha effetto retroattivo.
i) Revoca: è un provvedimento emesso solo dall’Autorità Doganale se le condizioni per le quali sono state emesse le decisioni IVO, non risultano più soddisfatte (art. 23 p. 3 CDU) o non sono compatibili con una nuova sentenza della Corte di Giustizia europea, con effetto dalla data di pubblicazione nella GUUE (art. 34 p. 8 lett. a) e d) CDU). La revoca si applica dal momento in cui il Richiedente ha ricevuto il provvedimento. C’è il diritto ad essere ascoltati;
l) Annullamento: se è stata emanata sulla base di informazioni non corrette o incomplete comunicate dal richiedente. Come per la revoca, anche l’annullamento prevede il diritto di essere ascoltati del richiedente. L’annullamento ha effetto retroattivo (ex tunc), a decorrere dalla data di emissione della decisione. In caso di annullamento, il richiedente non può presentare domanda di uso esteso (periodo di grazia);
m) Uso esteso (periodo di grazia); laddove cessa di essere valida o interviene un provvedimento di revoca, il richiedente può presentare domanda di uso esteso (o di grazia) che non può superare 6 mesi dalla data di revoca. Il richiedente presenta istanza di uso esteso entro 30 giorni, indicando:
o I quantitativi per cui si richiede;
o Il contratto stipulato;
o Entro 30 giorni, l’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, adotta il provvedimento.
o L’uso esteso non può essere concesso per merci da esportare.
n) Monitoraggio IVO: gli Uffici Doganali devono sempre verificare che le merci, oggetto della dichiarazione doganale, siano identiche a quelle per cui risulta rilasciata IVO.
La Circolare ADM n. 8/D dell’8 maggio 2013 è sostituita dalla n. 18 dell’8 luglio 2024.

Allegato_Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2024

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