Modifiche condizioni garanzia su depositi IVA

La legge n. 148 del 14 settembre 2011, entrata in vigore il 17 settembre 2011, ha apportato importanti modifiche in materia di depositi IVA che possiamo di seguito elencare:

  • Modalità di estrazione dei beni dal deposito

L’estrazione dei beni dal deposito IVA è consentito solo  alle società iscritte alla Camera di Commercio da almeno un anno e che dimostrino una effettiva operatività e regolarità dei versamenti IVA, oltre alla capacità di essere produttori o commercianti, ad esclusione dei dettaglianti.  Il soggetto che procede all’estrazione dovrà produrre:

1.     copia dell’autofattura (reverse charge) ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia dell'autofattura integrata con gli estremi di registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale registrazione,  copia del registro di cui agli articoli 23,24,25 DPR 633/72, da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette autofatture.

2.     dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata copia del documento d’identità, rilasciata ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura, sottoscritta dal legale rappresentante.

Tale documentazione potrà essere consegnata agli Uffici Doganali a mano, attraverso posta elettronica certificata PEC o altro canale sicuro.

  • Operazione di introduzione in deposito

Ogni operazione di introduzione nel deposito IVA deve essere garantita secondo il dettato dell’art. 50 bis. Tale garanzia va prestata dalla società che importa, dal dichiarante o da un terzo. Pertanto, la Società italiana che intende acquistare secondo il regime del deposito IVA, si trova a dovere istituire una polizza fideiussoria, valevole come garanzia o in alternativa chiedere l’esonero a prestare cauzione ai sensi dell’art. 90 TULD DPR 431/1973 ovvero , alterrnativa più valida, essere già certificati AEO.

  • Figure esonerate dalla prestazione della garanzia

La norma prevede l’esonero dalla prestazione della citata garanzia in presenza di esonero ai sensi dell’art. 90 sopracitato o di titolarità della certificazione AEO. La garanzia è invece dovuta da tutti gli altri soggetti.

Consulsped srl vi può seguire nell’ottenimento del beneficio dell’esonero a prestare cauzione previsto dall’art. 90 e della certificazione doganale AEO.

Per informazioni: Mauro Chinellato e Barbara Cecconato

 Aggionata al 12 novembre 2011

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