Made in nuove disposizioni 2009
Treviso, 18 agosto 2009
Legge 99 del 23.07.2009 - nuove disposizioni in materia di “made in ….. “
La legge n. 99 del 23.07.2009 pubblicata nel Suppl. Ord. n. 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31.07.2009 all’art. 17 ha modificato l’art. 4 comma 49 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (1).
Il testo del comma 49 predetto è stato modificato aggiungendo al preesistente le seguenti frasi:
“ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera."
"Le false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”
In pratica, le merci all’importazione, anche se prodotte con materie prime italiane, qualora riportino il solo marchio italiano, senza l’indicazione a caratteri evidenti del paese in cui sono state prodotte o fabbricate sono di vietata importazione.
(es. in presenza del marchio FIAT che fino al 14 agosto 2009 non occorreva fosse accompagnato da una qualsiasi indicazione di origine, dal 15.0.2009 dovrà essere accompagnato dall’indicazione del “MADE IN …… paese di fabbricazione o produzione …..”).
I prodotti all’importazione inoltre non potranno riportare disegni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.
Il breve periodo concesso per uniformarsi alla legge (in vigore dal 15.08.2009) è stato da più parti contestato considerando che gli ordini di produzione e le relative clausole vengono sottoscritte con largo anticipo rispetto alla fabbricazione/produzione/fornitura. In accoglimento di ciò il Ministero dello Sviluppo Economico in condivisione con il Ministero della Giustizia e dell’Ufficio Legislativo dell’Economia e delle Finanze ha disposto con circolare 110635/RU del 11.08.2009 e 111601 del 13.08.2009 dell’Agenzia delle Dogane – Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi - la sospensione delle disposizioni in argomento purché alla dichiarazione di importazione (immissione in libera pratica) vengano allegati:
· autocertificazione del dichiarante dalla quale risulti che la merce è stata fabbricata/prodotta/dotata di marchio in data anteriore il 15.08.2009. Detta dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e allegata alla relativa dichiarazione doganale, formerà oggetto degli usuali controlli di veridicità;
· i documenti di trasporto dai quali emerga che la merce presentata per l’immissione in libera pratica sia stata spedita dal paese terzo di origine/provenienza anteriormente al 15.08.2009.Pertanto qualora i prodotti all’importazione presentino il marchio dell’azienda Italiana DEVE, obbligatoriamente essere allegata anche l’autocertificazione (ricordiamo che alla dichiarazione va allegato una fotocopia del carta di identità del sottoscrittore); senza tale documento non presenteremo alcuna merce all’importazione.
Per una maggiore comprensione delle disposizioni qui di seguito la nuova stesura del punto 49 dell'art. 4 della Legge 350 del 24.12.2003 n. 350
49. L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana – incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli - ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera . Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura e a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy».
Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.
N.B.
La descrizione in rosso è l'aggiunta al capoverso 49 dell’art. 4 della legge 350/2003 la legge 99. La descrizione in blu è un’aggiunta che è stata riportata nella circolare dell’agenzia delle dogane ma che non trova collocazione né sulla legge 350/2003 né su quella 99/2009.
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