LA e-CMR ELETTRONICA ARRIVA IN ITALIA ENTRO IL 2024
LA e-CMR ELETTRONICA ARRIVA IN ITALIA ENTRO IL 2024
I nostri Uffici hanno partecipato ad un interessante Seminario dell'UfficioTrasporti di Confindustria Veneto Est, lo scorso 27 febbraio 2024, in cui è sono state fornite indicazioni sull’autotrasporto internazionale di merci: documenti e controlli su strada.
E’ stato informato che la lettera di vettura digitale per l'autotrasporto merci, la cosiddetta e-CMR dovrà diventare operativa a breve, sostituendo la forma cartacea e, ci si augura, risolvendo i problemi di compilazione.
La lettera di vettura CMR, dal francese Convention des Marchandises par Route, è una convenzione firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, disciplina il contratto internazionale di trasporto su strada, a titolo oneroso, dove i luoghi di arrivo o partenza sono diversi, di cui almeno uno fa parte dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione CMR.
L’art. 4 della Convenzione afferma che la CMR è il documento di prova del sottostante contratto di trasporto.
È un documento in forma libera: ha dei dati obbligatori (generalità del mittente, del vettore, luogo di ricevimento, di riconsegna, generalità del destinatario, descrizione delle merci, colli, qualità, peso, costi del trasporto, informazioni doganali, il trasporto è sempre disciplinato dalla Convenzione).
La Legge n. 298/1974, all’art. 46 sanziona l’abusivismo dei vettori esteri con ammenda di 4.300 € e fermo amministrativo del mezzo, in caso vengano fermati dalla Polizia Stradale, durante i controlli su strada e non siano in possesso della licenza opportuna per effettuare il trasporto comunitario o internazionale (la fotocopia non è ammessa) e nelle modalità esposte durante il Seminario.
Inoltre, l’art. 46-ter controlli documentali su strada:
• al comma 1: sanziona l’irregolarità nella tenuta del documento CMR con sanzione di 400 € qualora il documento esista, ma non sia nel possesso del trasportatore nel momento del controllo su strada;
• al comma 2: sanzione amministrativa 2.000€ se il documento esiste ma non è correttamente compilato e si riesce a ricostruire la relazione di traffico tra compratore e venditore, titolo autorizzativo del trasporto, nella CMR va messo il timbro del sub-vettore;
Il problema in merito alla compilazione della CMR e le possibili sanzioni, si pone per l’azienda esportatrice quando vende EXW/FCA e, sbagliando, inserisce la propria ragione sociale nel campo 1 e 22 della CMR, figurando come mittente del contratto di trasporto, esponendosi a rischi che non le competono.
Ne consegue che la CMR dovrebbe arrivare già compilata dal compratore UE o extra UE.
Se nell’operatività, questo anche insistendo e spiegando, non si realizza, sono stati gentilmente forniti dall’Ufficio Trasporti di Confindustria una comunicazione da trasmettere al cliente per spiegare come va correttamente compilata la CMR e due mandati con procura da farsi dare dal cliente extra UE per autorizzare l’azienda alla compilazione.
Speriamo di fare cosa utile nel metterli a disposizione.
Comunicazione da trasmettere al cliente in caso di resa ex works
Mandato con procura singola vendita
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