CORRETTA INDICAZIONE DEI CERTIFICATI SANITARI E OZONO NELLE DICHIARAZIONI DOGANALI DI IMPORTAZIONE
Con l’Avviso del 26/03/2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato che, dal 14 aprile 2024, è attiva la connessione tra i sistemi informatici centrali della Commissione Europea CERTEX (European Union Custom Single Window Certificate Exchange) e TRACES (Trade Control Export System).
La piattaforma informatica è utilizzata dalle amministrazioni competenti che partecipano al processo di sdoganamento, per in una prima fase, per la verifica dell’esistenza e della validità del certificato prodotti veterinari, mentre, in una seconda fase, la verifica della capienza (quantità management QA”). Le dichiarazioni che non superano anche questi controlli verranno rifiutate.
L’interoperabilità vale attualmente per:
• Certificato CHED-D (codice C678) documento sanitario per gli alimenti e mangimi di origine non animale;
• Certificato CHED-PP (codice C085) documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali;
• Certificato ODS IMPORT (codice L100) licenza di importazione sostanze controllate OZONO.
I certificati CHED-D sono emessi dai Posti di Controllo Frontaliero (articoli da 44 a 46 Reg.to UE n. 625/2017) e dei materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA).
ADM raccomanda gli operatori di indicare in modo corretto i campi “numero identificativo dei certificati” e “quantità utilizzate”.
Avviso ADM 26.03.2024_Interoperabilità CERTEX-TRACES dal 14.04.2024
Certificati sanitari e fitosanitari elettronici Reg.to UE n. 1715/2019 All. 2
Reg.to UE n. 1715/2019 GU L261 Certificati sanitari elettronici
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