CONTROLLI DOGANALI SUI DOCUMENTI ELETTRONICI T2L/T2LF

CONTROLLI DOGANALI SUI DOCUMENTI ELETTRONICI T2L/T2LF

Nuova terminologia:
Emittente autorizzato: società che chiede l’emissione di un documento T2L/T2LF (ex documento CO 3), emesso per merce nazionalizzata, in libera pratica, è un documento che non abbisogna di garanzia, per spedizioni v/territori fiscali speciali dell’UE
ACP: customs decisions di emittente autorizzato per poter emettere tale documento unionale elettronico;
Registrazione e convalida: processo di rilascio della prova o attestazione della posizione unionale della merce in cui è coinvolto l’Ufficio delle Dogane;
POUS (Proof of Union Status): sistema elettronico unionale che, dal 1°marzo 2024, permette di generare il documento;
CDC: sistema centralizzato di analisi dei rischi del controllo doganale.

Con la Circolare n. 7 del 27 marzo 2024, il Direttore Centrale dell’Agenzia delle Dogane di Roma, specifica quali sono i controlli e gli adempimenti a carico dei funzionari alla convalida del documento T2L/T2LF, in attesa di una futura interconnessione con il sistema di analisi unionale dei rischi CDC.

La valutazione del controllo al momento della convalida/registrazione rientra nell’autonomia decisionale del funzionario doganale che gestisce l’operazione.
I controlli all’atto della partenza, salvo diversa indicazione del Direttore dell’Ufficio, debbono essere disposti solo in presenza di specifiche segnalazioni di altri soggetti istituzionali agli atti dell’Ufficio.
I controlli possono essere:

  • documentale: nei dati indicati T2L e T2LF (es. errori sui documenti riscontri dal funzionario). I documenti richiesti possono essere caricati tramite POUS oppure inviati a mezzo e-mail al funzionario;
  • controllo fisico delle merci.

Le aziende che si avvalgono dei servizi di CAD EUROPA e CONSULSPED, non devono fare nulla.

Le altre, che si vogliono regolarizzare, devono presentare la customs decitions ACP:
• Art. 22, par. 1 CDU: l’Ufficio delle dogane competente a ricevere la domanda per la qualifica di emittente autorizzato è quello sito nel luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui sono eseguite una parte delle operazioni di esportazione e transito;
• L’autorizzazione ACP rilasciata dall’Ufficio doganale competente ha validità nazionale e indica le prescrizioni necessarie per il rispetto delle specifiche indicate nell’art. 128, nuovo par. 3 ter RD:
o le scritture, ai fini del controllo, vanno conservate per almeno tre anni,
o i criteri adottati dall’emittente autorizzato per stabilire l’utilizzo corretto delle prove;
o il termine e le modalità dei controlli.
Ai fini dichiarativi, si realizzano due documenti diversi: l’esportazione con tracciato B4 e codice CO e il T2L/T2LF con l’attestazione POUS della posizione unionale delle merci: l’MRN del messaggio B4 viene indicato nel POUS e poi l’MRN del T2L/T2LF e il relativo documento elettronico, viene chiuso all’atto della destinazione, entro 90 giorni. L’Azienda può chiedere di approvare un periodo più lungo, che può essere accettato o rifiutato.
Il sistema POUS da indicazione del tempo utile per lo svolgimento dei controlli da parte del funzionario doganale, scaduto il quale il T2L/T2LF è automaticamente registrato senza ulteriori interventi.

Per informazioni: Fabio Cosi

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