AGGIORNAMENTO RESTRIZIONI COMMERCIO BENI DUAL USE UE-IRAN

Con il Reg. n. 267/2012, che potete visualizzare nel sito Eur-lex (http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do), sono state inasprite le modalità di esportazione/importazione di beni duali da/verso l’Iran mediante:

L’introduzione del blocco al commercio di beni e al trasferimento di danaro a soggetti iraniani listati (tra cui le banche);

L’autorizzazione preventiva al CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria) per trasferimenti finanziari relativi a transazioni commerciali da/a soggetti iraniani (trasferimenti superiori a 40.000,00 €, compreso l’invio di merci in acconto per un totale di tale importo);

L’obbligo di notifica al CSF per trasferimenti finanziari da 10.000,00 a 40.000,00 €.

Nell’applicazione della normativa ci sono purtroppo molte zone grigie, che possono portare ad un blocco dell’operazione. Non è chiaro infatti il concetto di “messa a disposizione indiretta” a soggetto non listato, bloccata perché presumibilmente riferibile ad un soggetto che produce armi di distruzione di massa.

Per verificare se il proprio partner commerciale non è listato, sono consultabili i Regolamenti messi a disposizione dalla Commissione Europea con l’aggiornamento dei listing oppure consultare il sito del Ministero del Tesoro americano, al seguente link:

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

e poi cliccare full Lists: Complete Specially Designated Nationals List (in PDF format).

La società italiana è obbligata ad analizzare il rischio Dual Use prima della conclusione dei contratti. La Camera di Commercio di Treviso può rilasciarvi la guida sul controllo delle esportazioni duali. Per ogni ulteriore informazione sulle licenze, rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico:

Dual use - Prodotti tecnologici a duplice uso

Conseguenze per la mancata osservanza delle disposizioni sono di tipo penale e interdizione a contatto con la pubblica amministrazione.

La società può adottare delle cautele dal punto di vista contrattuale con il partner iraniano in quanto, non potendo esportare il bene o rendere il servizio, colpita da clausole catch-all o catch-more, potrebbe essere accusata di inadempienza. Inoltre, se viene data l’autorizzazione ma il soggetto viene poi listato, in situazioni come queste la società fatica a provare la forza maggiore all’adempimento.

Conviene rispettare le seguenti cautele raccolte da seminari a cui abbiamo partecipato:

Inviare con posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento da parte del destinatario iraniano, una comunicazione in cui si porta a conoscenza della normativa dual use e della possibile futura restrizione al commercio che potrebbe sospendere la spedizione. Gli esperti assicurano che non necessita la doppia firma, basta che si dimostri che il destinatario ne era a conoscenza;

Se il pagamento è stato fatto in modo anticipato, prevedere le modalità di restituzione;

Dimostrare la buona fede, prevedendo che il prodotto non venga destinato ad utilizzi diversi da quelli previsti (informarsi nel sito iraniano per identificare il soggetto, accertare che esista un’azienda ricevente consultando l’archivio dei soci nella camera di commercio locale).

Per informazioni: Barbara Cecconato

Ultime News

GRUPPO DI ESPERTI

Fase sperimentale

CIRCOLARE N. 21 DEL 27/08/2025 – ACCERTAMENTO DEI CRITERI DI CUI ALL’ART. 39, lett. b), c) e) del CDU TRAMITE CONCLUSIONI DI ESPORTI – FASE SPERIMENTALE 1. Contesto normativo La Circolare anzidetta richiama la Circolare n. 14/2024 e l’art. 29 del Reg. (UE)...

SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO NAZIONALE – PROCEDURA E REQUISITI

 Circolare n. 19 del 29/07/2025

Lo sdoganamento centralizzato, disciplinato dall’art. 179 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), consente agli operatori economici autorizzati di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente in base alla loro sede, anche quando le merci si trovano fisicamente...

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI E ISTRUZIONI CONTROLLI DOGANALI

Circolare n. 16 del 10/07/2025

l Regolamento (UE) 2019/880, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 17 aprile 2019, ha lo scopo di disciplinare l’introduzione e l’importazione di beni culturali nel territorio doganale dell’Unione Europea, provenienti da Paesi terzi.Il quadro normativo è...

ADEGUAMENTO TRACCIATI EUCDM 6.2

A partire dal 25.07.2025

L’Agenzia delle Dogane ha comunicato l’adeguamento dei tracciati dei messaggi per la presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione alla versione 6.2 del modello dei dati europei (EUCDM – European Customs Data Model). L’adozione della versione EUCDM...

CIRCOLARE n. 15 DEL 26/06/2025 IMPORTAZIONE DI BENI CULTURALI

Entrata in vigore 28/06/2025

In attuazione del Reg.to (UE) n.  880/2019 e del Reg.to to di esecuzione (UE) n. 1.079/2021, a partire dal 28 giugno 2025, è entrata in vigore la piattaforma europea ICG (Import of Cultural Goods), per l'importazione dei beni culturali., disponibile sul sistema unionale TRACES...

MODIFICA DELLA CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO TIR (CONVENZIONE 1975)

Entrata in vigore: 1° giugno 2025

Modifiche alla Convenzione TIR – Gazzetta Ufficiale UE, Serie L 836/25 del 7 maggio 2025Sono stati adottati i seguenti emendamenti:1. Early warning system: introdotto un meccanismo di consultazione rapida tra IRU, enti garanti nazionali e amministrazioni doganali, in caso di controversie, che...

NUOVA FIGURA AFFIDABILITA' ACCISE: SOAC

In vigore dal 1 gennaio 2026

CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI N. 13 DEL 13 GIUGNO 2025 Le principali novità introdotte dal Lgs. n. 43/2025, spiegate nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 13 del 13 giugno 2025, sono:Modifiche al metodo di calcolo della cauzione...

PRODUZIONE DI VINO DEALCOLATO IN ITALIA

Dal 1°gennaio 2026

PRODUZIONE DI VINO DEALCOLATO IN ITALIAA partire dal 1° gennaio 2026, grazie all’introduzione dell’art. 33-ter del TUA, sarà possibile produrre vino dealcolato. Questa novità è in attesa di un Decreto Ministeriale che sarà emanato...

Tutte le news