AGGIORNAMENTO RESTRIZIONI COMMERCIO BENI DUAL USE UE-IRAN
Con il Reg. n. 267/2012, che potete visualizzare nel sito Eur-lex (http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do), sono state inasprite le modalità di esportazione/importazione di beni duali da/verso l’Iran mediante:
L’introduzione del blocco al commercio di beni e al trasferimento di danaro a soggetti iraniani listati (tra cui le banche);
L’autorizzazione preventiva al CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria) per trasferimenti finanziari relativi a transazioni commerciali da/a soggetti iraniani (trasferimenti superiori a 40.000,00 €, compreso l’invio di merci in acconto per un totale di tale importo);
L’obbligo di notifica al CSF per trasferimenti finanziari da 10.000,00 a 40.000,00 €.
Nell’applicazione della normativa ci sono purtroppo molte zone grigie, che possono portare ad un blocco dell’operazione. Non è chiaro infatti il concetto di “messa a disposizione indiretta” a soggetto non listato, bloccata perché presumibilmente riferibile ad un soggetto che produce armi di distruzione di massa.
Per verificare se il proprio partner commerciale non è listato, sono consultabili i Regolamenti messi a disposizione dalla Commissione Europea con l’aggiornamento dei listing oppure consultare il sito del Ministero del Tesoro americano, al seguente link:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
e poi cliccare full Lists: Complete Specially Designated Nationals List (in PDF format).
La società italiana è obbligata ad analizzare il rischio Dual Use prima della conclusione dei contratti. La Camera di Commercio di Treviso può rilasciarvi la guida sul controllo delle esportazioni duali. Per ogni ulteriore informazione sulle licenze, rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico:
Dual use - Prodotti tecnologici a duplice uso
Conseguenze per la mancata osservanza delle disposizioni sono di tipo penale e interdizione a contatto con la pubblica amministrazione.
La società può adottare delle cautele dal punto di vista contrattuale con il partner iraniano in quanto, non potendo esportare il bene o rendere il servizio, colpita da clausole catch-all o catch-more, potrebbe essere accusata di inadempienza. Inoltre, se viene data l’autorizzazione ma il soggetto viene poi listato, in situazioni come queste la società fatica a provare la forza maggiore all’adempimento.
Conviene rispettare le seguenti cautele raccolte da seminari a cui abbiamo partecipato:
Inviare con posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento da parte del destinatario iraniano, una comunicazione in cui si porta a conoscenza della normativa dual use e della possibile futura restrizione al commercio che potrebbe sospendere la spedizione. Gli esperti assicurano che non necessita la doppia firma, basta che si dimostri che il destinatario ne era a conoscenza;
Se il pagamento è stato fatto in modo anticipato, prevedere le modalità di restituzione;
Dimostrare la buona fede, prevedendo che il prodotto non venga destinato ad utilizzi diversi da quelli previsti (informarsi nel sito iraniano per identificare il soggetto, accertare che esista un’azienda ricevente consultando l’archivio dei soci nella camera di commercio locale).
Per informazioni: Barbara Cecconato
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Vi trasmettiamo la notizia di Confindustria Veneto Est, sull’entrata in vigore, dal 12 marzo 2025, dei dazi sulle importazioni di prodotti del capitolo 73 e 76.Cliccare qui Dazi Usa capitoli 72 e 73_alluminio e acciaio