ACCORDO UE-MERCOSUR: LE PRINCIPALI INDICAZIONI SULL’ORIGINE PREFERENZIALE
ACCORDO UE-MERCOSUR: LE PRINCIPALI INDICAZIONI SULL’ORIGINE PREFERENZIALE
Il sistema introdotto dall’Accordo attribuisce un ruolo centrale all’autocertificazione dell’origine da parte dell’esportatore, superando l’impostazione fondata esclusivamente sui certificati rilasciati da autorità pubbliche o camere di commercio.
L’esportatore è direttamente responsabile della correttezza delle informazioni contenute nell’attestazione di origine e deve essere in grado di dimostrare il carattere originario della merce attraverso idonea documentazione tecnica e commerciale.
Per gli esportatori dell’Unione europea assume particolare rilevanza il sistema REX – Registered Exporter System. Salvo le spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro, l’esportatore UE deve essere registrato e indicare il proprio numero REX nelle attestazioni di origine. Il sistema consente inoltre di eliminare la necessità della firma fisica sulle attestazioni, favorendo la digitalizzazione delle procedure.
Regole di origine e tolleranza
L’origine preferenziale può essere acquisita quando il prodotto:
• è interamente ottenuto in una delle Parti;
• è prodotto esclusivamente con materiali originari;
• è sottoposto a una trasformazione sufficiente, secondo le specifiche regole di origine previste per il prodotto.
Per i prodotti industriali assumono particolare importanza le Product Specific Rules (PSR), che possono prevedere, tra l’altro, cambi di classificazione tariffaria, specifiche lavorazioni, limiti percentuali all’utilizzo di materiali non originari o una combinazione di tali requisiti.
È inoltre prevista una regola generale di tolleranza, che consente, entro determinati limiti, l’utilizzo di materiali non originari senza perdere il carattere originario. La soglia generale indicata nelle Linee guida è pari al 10% del valore ex-works del prodotto finito, fatte salve deroghe e limiti specifici per determinati settori, in particolare quello tessile e dell’abbigliamento.
Cumulo bilaterale e duty drawback
L’Accordo introduce il principio del cumulo bilaterale, in base al quale i materiali originari dell’UE utilizzati in lavorazioni effettuate nei Paesi Mercosur, e viceversa, possono essere trattati come materiali originari della Parte in cui avviene la lavorazione. Il meccanismo favorisce quindi l’integrazione delle catene produttive tra le due aree.
Di particolare interesse per le imprese è inoltre la possibilità di applicare il duty drawback, in quanto l’Accordo non vieta il rimborso o la sospensione dei dazi sui materiali non originari utilizzati nella produzione di beni successivamente esportati con origine preferenziale. Tale previsione può risultare particolarmente rilevante per le imprese che utilizzano il regime di perfezionamento attivo.
Controlli sull’origine e principio di non alterazione
L’Accordo prevede un sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle Parti. Le autorità del Paese di importazione possono effettuare verifiche sull’origine anche successivamente all’importazione, attraverso controlli documentali, analisi del rischio o controlli a campione.
La Parte esportatrice deve fornire riscontro alle richieste di verifica entro dieci mesi, mettendo a disposizione le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di mancata risposta o di risposta insufficiente, il trattamento preferenziale può essere negato.
È inoltre previsto il principio della “non alterazione”: le merci originarie che transitano attraverso Paesi terzi non devono essere modificate o trasformate durante il trasporto. Sono ammesse esclusivamente le operazioni necessarie alla conservazione delle merci o alla gestione logistica, purché le merci rimangano sotto controllo doganale.
Allegato - Contenuti Guidance EU-Mercosur
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