Accise:obblighi ed esenzioni su vino, olio lubrificante ed energia elettrica

FOCUS VINO - CIRCOLAZIONE VINO TRA CANTINE

La circolazione in regime sospensivo nell’Unione Europea di prodotti soggetti ad accisa, deve avvenire solo tra “Depostiti fiscali” (Art. 6 DLgs 504/95). Il regime del deposito fiscale è consentito nei seguenti impianti del settore vino:
- Cantine e stabilimenti di produzione,
- Impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni comunitarie.
Le cantine qualificate come “ depositi fiscali” sono soggette alla telematizzazione dei registri fiscali solo se:
- Producono più di 1.000 HL di vino l’anno e se
- Fanno transazioni comunitarie durante l’anno (acquisti o vendite di vino nella CE) o attraversamento di tali paesi per raggiungere un Paese Terzo.
Pertanto se “non sono piccoli produttori” e vendono solo in ambito nazionale, le cantine non sono soggette alla telematizzazione.

Sono sempre dispensati dalla telematizzazione, i piccoli produttori di vino (art. 37 del T.U.A.) che “producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno”. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dello ultimo quinquennio ottenuta nell’azienda agricola.
Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l’aliquota zero, dagli obblighi connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza (ora Uffici delle Dogane), competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, del 26/07/1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10/08/1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di carico/scarico ed all’emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo.

Una piccola nota in merito alla garanzia di circolazione. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia dell’accisa gravante sui prodotti trasportati. La garanzia va impegnata anche se l’accisa nel paese europeo di destinazione è ad aliquota zero.
Pertanto, se una cantina italiana vende vino tranquillo ad altra cantina in Repubblica Ceca, nel quale vige l’aliquota d’accisa uguale a zero, la garanzia da indicare nel documento di accompagnamento accise (DAA), deve essere uguale al 10% dell’accisa più alta vigente tra i Paesi comunitari attraversati dalla merce.

FOCUS OLIO LUBRIFICANTE – DEPOSITI PRESSO LE CONCESSIONARIE

- Sono soggette alla telematizzazione, le concessionarie che stoccano olio lubrificante e lo vendono ad altri operatori con fattura, indipendentemente dalla capacità di stoccaggio del deposito;

- Non sono soggette alla telematizzazione, le concessionarie che hanno un deposito di olio lubrificante con capacità inferiore ai 25 metri cubi e lo impiegano solo per lavori di officina tagliandi (utilizzatori) (però devono comunque avere la licenza fiscale se la capacità di stoccaggio supera i 500 kg,);
- Non sono soggette alla telematizzazione, le concessionarie che vendono olio lubrificante al minuto con scontrino e ricevuto fiscale (però devono comunque avere la licenza fiscale se la capacità di stoccaggio supera i 500 kg,);
- Le concessionarie che hanno la licenza di acquirente, di auto nuove da Paesi UE, contenenti olio lubrificante, devono versare accisa di 0,75 Euro al Kg di olio, solo per auto NUOVE acquistate da Paesi Comunitari. Il diritto di licenza va versato dal 1^ al 15 dicembre di ogni anno, l'accisa invece mensilmente a cui si aggiunge il contributo annuale consortile di 1,55 Euro al Kg.

FOCUS ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI DI COGENERAZIONE

Le officine di produzione di energia elettrica con impianto di cogenerazione, a fini di riscaldamento o di alimentazione dei propri macchinari, devono avere una licenza fiscale e tenere un registro M-BIS.36, dove segnare giornalmente le letture fiscali del contatore che la Dogana sigilla all’atto della verifica UTF.
L’azienda poi preleva energia della rete Enel, l’auto-produce e l’eccesso lo ri-imette nella rete pubblica. Ogni mese l’azienda paga una rata d’acconto che poi conguaglia con la dichiarazione annuale di consumo dell’Energia Elettrica. L’imposizione erariale sul consumo dell’energia elettrica è 0,0031 Euro a KWh (per luoghi diversi dall’abitazione) e l’addizionale provinciale, per i consumi non esenti va dai 0,0093 ai 0,0114 Euro/KWh.
Mentre fino a poco tempo fa bastava la cogenerazione come condizione per l’esenzione al pagamento dell’accisa (la cogenerazione si basa sul riutilizzo, per la produzione di energia termica, del calore generato durante la fase di produzione di energia elettrica), ora è necessario che la centrale sia alimentata con fonti rinnovabili: energia solare (pannelli solari), energia eolica, biomasse (legna, canna da zucchero, olio di girasole, olio di colza e biogas sono tipici prodotti biologici utilizzati per la produzione di energia. Dopo opportuno trattamento, possono essere usati per generare elettricità o calore).
Oltre a queste, ci sono altre casistiche di esenzione di cui i nostri Uffici sono disponibili ad informarVi qualora interessati.

Per informazioni
Barbara Cecconato
Tel. 0422/997712
Presso Consulsped srl

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