ACCISE: ADEMPIMENTI UTILIZZATORE DI FOSFORO ROSSO AD USI PRODUTTIVI

ACCISE: ADEMPIMENTI UTILIZZATORE DI FOSFORO ROSSO AD USI PRODUTTIVI

La Legge dell’8 agosto 1895, ancora in vigore, prevede un controllo da parte dell’Ufficio delle dogane su chi utilizza il fosforo rosso amorfo, per la produzione di fiammiferi o altri usi produttivi, come ad esempio nella produzione di lampade. Questa normativa è solo nazionale.

L’azienda utilizzatrice di fosforo rosso amorfo, come componente nel processo, deve essere in possesso di:

  • Codice identificativo rilasciato dal proprio Ufficio delle dogane a detenere e utilizzare il fosforo (codice P);
  • Nulla osta alla fornitura rilasciato dal proprio Ufficio delle dogane e da trasmettere al fornitore, prima dell’invio dei fusti sigillati;
  • L’arrivo del fosforo deve essere verificato da un funzionario governativo e l’acquirente deve dare avviso al negoziante dell’arrivo del fosforo entro tre giorni.

L’utilizzatore compila il “Registro di carico/scarico di uso del fosforo rosso in industrie diverse da quella della fabbricazione dei fiammiferi”, cartaceo e vidimato, con annotata la rimanenza finale del prodotto.
Per il rilascio del codice identificativo, dietro documentata istanza, non viene versato il diritto di licenza. Tale codice è soggetto a volturazione in caso di cambi societari.

I nostri Uffici sono a disposizione per fornire la consulenza necessaria.

Per informazioni: Barbara Cecconato

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