TRANSITO: SIGILLI ED ESONERO ALLA SIGILLATURA
DAL 02.12.2024
NUOVE DISPOSIZIONI SULL’APPOSIZIONE DEI SIGILLI NEL REGIME SPECIALE DEL TRANSITO
Con la Circolare n. 16 del 29 maggio 2024, l’Agenzia delle dogane dispone che, dal 2 dicembre p.v., le Aziende titolari di transito comunitario (documenti T1 e T2 garantiti), debbano piombare la merce in partenza.
Il numero del piombo va indicato in dichiarazione doganale nel campo 44 e va tenuto un registro di carico/scarico.
A tale regola, è possibile chiedere un esonero. L’esonero alla piombatura è concesso presentando richiesta e fac-simile della documentazione amministrativa e di trasporto, all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, che dimostri:
• La merce è indentificata nei documenti, cioè nella fattura e nel packing list, mediante descrizione completa e comprensibile, numero informatico seriale e di lotto;
• Se la spedizione consiste in più colli, la documentazione deve specificare nel packing list il contenuto di ogni singolo collo;
• Sulla merce deve essere apposto in modo indelebile il numero seriale.
Diversamente, l’azienda può adempiere piombando i colli. I piombi devono essere del tipo ISO 17712:2013 e autorizzati da ADM.
La società che vende piombi autorizzati è la Sigiltech di Roma sito Internet https://sigiltech.eu/ Tel. 06/30360450.
I soggetti AEO, possono ottenere l’esonero alla piombatura con la medesima procedura anzidetta. Va aggiornato il manuale procedure doganali AEO. Qualora non fosse rispettata la norma, c’è il pagamento del piombo e il rilievo ai fini dell’affidabilità AEO.
Allegato_Circolare n. 16 del 29 maggio 2024 Modalità di compilazione della dichiarazione di transito